Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/02/2023, n. 04272

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/02/2023, n. 04272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04272
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a MANFREDONIA il 31/05/1984 avverso l'ordinanza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. La cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). Il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza, pertanto, sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, più reati. Piuttosto, dunque, si deve affermare che, trattandosi di un'indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell'accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementi che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che dalla lettura delle sentenze di condanna non era possibile affermare che il condannato, nel momento in cui aveva deciso di commettere il primo dei reati oggetto dei due gruppi indicati nell'istanza, avesse già preventivato di commettere anche l'altro reato. Le condotte, infatti, erano state realizzate in contesti territoriali differenti e in un lasso temporale ampio. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
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