Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2023, n. 13806

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2023, n. 13806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13806
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EM MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio della sentenza impugnata

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 26.7.2016, emessa all'esito di giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Foggia ha, tra gli altri, condannato TE NT alla pena di anni tre di reclusione ed C 4.000,00 di multa, ritenuta l'ipotesi prevista dall'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 in relazione ai reati relativi alle sostanze stupefacenti, esclusa l'aggravante contestata in relazione all'art.80 dello stesso d.P.R., concesse le attenuanti generiche e ritenuto più grave il reato previsto dal capo K) dell'imputazione e tenuto conto della continuazione e della riduzione determinata dalla scelta del rito, con assoluzione in ordine ai reati contestati ai capi D), E), H) e I). Con sentenza del 7.3.2019, la Corte d'appello di Bari ha respinto il ricorso dell'imputato e, in accoglimento dell'appello proposto dai Procuratore della Repubblica di Foggia, ha condannato il NT anche per i reati previsti dai capi D), E) ed I), determinando la pena finale in anni cinque di reclusione ed C 18.000,00 di multa, previa qualificazione dei reati stessi sotto la specie prevista dall'art.73, commi 1 e 6, d.P.R. n.309/1990, con attenuanti generiche ritenute equivalenti alla ritenuta aggravante e aumento di pena apportato per la continuazione. La Corte di Cassazione, III sezione, con sentenza del 11.12.2020, n.5201/2021 (punto 1 del "considerato in diritto") ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal NT in ordine ai capi D), E) ed I) dell'imputazione, ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.73, comma 6, d.P.R. n.309/1990 in relazione ai capi F) e G), dichiarando altresì inammissibili i motivi di doglianza inerenti alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius e al bilanciamento delle circostanzer oltre che alla determinazione dell'aumento per la continuazione;
ha quindi annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari limitatamente al predetto profilo. Con sentenza del 11.10.2021, la Corte d'appello di Bari ha quindi escluso la circostanza aggravante prevista

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