Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/2022, n. 11362

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/2022, n. 11362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11362
Data del deposito : 7 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

giudice di merito, il quale, conformemente all’avviso del primo giudice, ha ritenuto che il quadro indiziario risultante dall’istruttoria espletata non consentisse di ritenere provata l’effettiva commercializzazione delle eliche contraffatte. Esso è dunque inammissibile. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2697, 121, comma 2, c.p.i. e 24 Cost., per non avere il giudice di merito ammesso l’interrogatorio formale, ovvero comunque disposto la comparizione in udienza del legale rappresentante di Maind. Il terzo motivo denuncia violazione dei parametri normativi poc’anzi indicati, nonché degli artt. 2711, comma 2, 2711, comma 2, 210 e 212 c.p.c., per non avere ordinato l’esibizione di scritture contabili e documenti che sarebbero stati idonei a provare la commercializzazione dei beni costituenti contraffazione brevettuale. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 24 Cost. e omessa motivazione, in ordine alla mancata acquisizione della descrizione effettuata dall’ufficiale giudiziario F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18503/2018 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 11362/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Francesco Iacuzio presso i locali di Maind, comprensiva di rilievi fotografici. Il quinto motivo denuncia violazione dei suindicati parametri normativi e vizio di motivazione, per non avere ammesso una consulenza tecnica contabile, al fine di conoscere il numero di esemplari della macchina per la fabbricazione delle eliche che si assume realizzate e commercializzate da Mind. Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 244 e 245 c.p.c. e 24 Cost. e omessa motivazione, per non avere la Corte bolognese ammesso in appello, in quanto dispensabile ex art. 345, comma 3, c.p.c., la prova per testi formulata dall’appellante, diretta a provare la vendita delle eliche da parte di Maind. Il settimo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere esaminato il fatto che Maind aveva venduto a Gida s.p.a. e Enia s.p.a. le “spire” contenute negli impianti di queste società, nonostante le risultanze fotografiche non contestate dall’appellata. L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 233 e 237 c.p.c., 24 Cost., nonché vizio di motivazione, per non avere ammesso il giuramento decisorio del legale rappresentante dell’appellata, in relazione alla vendita di eliche a Eni e Gida, ai fini della prova della commercializzazione delle eliche. I suddetti motivi, come rilevato dal Procuratore Generale, possono essere esaminati congiuntamente e rigettati. La Corte territoriale ha dato ampia spiegazione delle ragioni che inducevano a respingere le richieste istruttorie formulate dall’appellante Wam per dimostrare la commercializzazione delle eliche a mezzo delle macchine oggetto di contraffazione (prova per testi, interrogatorio formale e audizione in udienza del legale rappresentante di Mind), in quanto tardivamente proposte in primo grado a conferma F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18503/2018 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 11362/2022 di documentazione fotografica, asseritamente comprovante la vendData pubblicazione 07/04/2022ita delle pale contraffatte, depositata tardivamente in giudizio, risultando irrilevante che i fatti ivi rappresentati non fossero stati contestati. Né si trattava, come rilevato dalla Corte d’appello con valutazione incensurabile in sede di legittimità, di documenti ammissibili in appello in quanto indispensabili ai fini della decisione, ex art. 345 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis. Analogamente, il rigetto della prova testimoniale è stato motivato dai giudici di merito anche per intrinseca irrilevanza, in quando diretta a confermare documentazione (fatture di acquisto di eliche da altra società) inidonea a dimostrare la coincidenza tra le eliche rinvenute nel corso della descrizione e quelle riferibili alle suddette fatture. Con riguardo al giuramento decisorio richiesto dalla ricorrente, si deve ricordare che la sua formula deve essere tale che, a fronte della prestazione del giuramento, al giudice non resta altro che verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, e la valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa esclusivamente all’apprezzamento del giudice di merito, il quale nella specie l’ha compiuta (vd. pag. 6 della sentenza impugnata), con valutazione incensurabile in sede di legittimità (vd. Cass. n. 9831 del 2014, n. 24025 del 2009). Analogamente, la decisione di esperire una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, sebbene quest’ultimo sia tenuto a motivare il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, come ha fatto la Corte territoriale (vd. pag. 5 della sentenza impugnata). Con riguardo all’acquisizione degli atti relativi al procedimento di descrizione ex art. 129 c.p.i., la parte interessata avrebbe potuto F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18503/2018 Numero sezionale 740/2022 Numero di raccolta generale 11362/2022 spontaneamente depositarli, senza necessità di invocare ordini di Data pubblicazione 07/04/2022 acquisizione da parte del giudice;
per altro verso, l’ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c. è attività discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è svincolato da oneri motivazionali, restando il provvedimento di rigetto dell’istanza non sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (vd. Cass.n. 27412 del 2021). Il nono motivo, che denuncia violazione dell’art. 126 c.p.i. e vizio di motivazione, per non avere il giudice di merito ordinato la pubblicazione della sentenza su un giornale nazionale e su uno locale, è inammissibile, trattandosi di una misura discrezionale e insindacabile resa dal giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno ma avente natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso (vd. Cass. n. 18692 del 2015). Tale orientamento, come rilevato dal Procuratore Generale, può trovare applicazione anche nell’ambito della violazione delle violazioni concernenti diritti di proprietà industriale, alla luce della dell’art. 126, comma 1, c.p.i. che con formula equivalente a quella utilizzata dall’art.2600 c.c. stabilisce che « l’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione di diritti di proprietà industriale sia pubblicata […] in uno o più giornali […] a spese del soccombente». In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
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