Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/08/2008, n. 21928
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La denuncia del conflitto reale, positivo o negativo di giurisdizione, a norma dell'art. 362 cod. proc. civ. è ammissibile anche nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di parti e di "petitum" formale, allorchè la prima non incida sulla sostanziale identità soggettiva e la seconda sia comunque posta in relazione alla medesima "causa petendi" (Nella specie la S.C., in una controversia concernente l'annullamento di una delibera di recesso da contratto di appalto, proposta nei confronti del Comune e del Prefetto, ha ritenuto ininfluente, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il fatto che in uno dei giudizi fosse stato evocato anche il Ministero dell'interno, e che dinanzi al giudice ordinario fosse stato chiesto anche il risarcimento dei danni, riconoscendo sussistente l'identità della "causa petendi", consistente nella dedotta illegittimità della delibera di recesso).
La deliberazione del Comune di recesso dal contratto di appalto, consequenziale all'informativa del Prefetto, resa ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l'esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali, fra i soggetti indicati nell'art. 1 del medesimo d.P.R. e le imprese, nei cui confronti emergano sospetti di legami con la criminalità organizzata. Conseguentemente, trattandosi di atto estraneo alla sfera del diritto privato, in quanto espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 2 del citato d.P.R., la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESA ICORED S.R.L., in persona dell'Amministratore pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con le imprese SOGEA S.R.L. e MERELLA COSTRUZIONI S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE PORTA PIA 121, presso lo studio dell'avvocato NAVARRA GIANCARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANDIA VITO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
e contro
COMUNE CROTONE;
- intimato -
per la risoluzione del conflitto di giurisdizione tra le sentenze n. 52/99 del Tribunale amministrativo regionale di CATANZARO depositata il 25/01/99 e n. 3679/05 del Tribunale di PALERMO depositata il 14/11/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/08 dal Consigliere Dott. SALMÈ Giuseppe;
udito l'Avvocato FIENGO Giuseppe, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ICORED s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria della associazione temporanea d'imprese costituita con la SOGEA s.r.l. e la Merella Costruzioni s.r.l., si è resa aggiudicataria, a seguito di licitazione privata indetta dal comune di Crotone ed espletata il 28 agosto 1998, dell'appalto di lavori di adeguamento e razionalizzazione della rete idrica di distribuzione interna al capoluogo e zone limitrofe. Il contratto di appalto è stato stipulato il 22 settembre 1998.
Con deliberazione immediatamente esecutiva della giunta comunale del 28 ottobre 1998 il comune, preso atto delle informative provenienti dalla Prefettura di Palermo in data 16 ottobre 1998, ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 1994, art. 4, e concernenti la presenza di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società, ha stabilito di recedere dai predetto contratto di appalto.
La ICORED ha impugnato la deliberazione di recesso della giunta comunale, nonché le informative prefettizie innanzi al t.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, il quale, con sentenza del 25 gennaio 1999, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, assumendo che la controversia