Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/2005, n. 17809

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Al fine del riscontro dei requisiti indicati nell'art.6, comma 9, della legge n.389 del 1989 (già testualmente previsti dall'art. 3 del d.l. 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440), per beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, disposizione questa che richiede, tra l'altro, che i lavoratori siano stati <>, è sufficiente che il datore di lavoro abbia denunciato i propri dipendenti (con l'indicazione delle retribuzioni dagli stessi percepite) nella denuncia periodica (Mod. 01/M) di cui all'art. 4 decreto - legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, anche se sia incorso nell'omissione (diversamente sanzionata) della presentazione della denuncia contributiva (Mod. DM 10) di cui all'art. 30 legge 21 dicembre 1978 n.843. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso della società la quale neppure aveva provveduto a trasmettere né i modelli DM 10, né il modello 01/M comprensivi dei dati costitutivi del debito contributivo, come già sottolineato nella sentenza delle Sezioni Unite, n. 4808 del 2005, resa tra le medesime parti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/2005, n. 17809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17809
Data del deposito : 7 settembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. C N - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BULLONERIA BALESTRI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II

326, presso lo studio dell'avvocato S R, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PULLI CLEMENTINA, F F, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 282/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 4/05/01 (r.g.n. 934/00);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/05 dal Consigliere Dott. R F;

udito l'Avvocato PORCELLI per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;

udito l'Avvocato S per delega CORRERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO

Riccardo che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale notificato il 28 gennaio 1999, gli ispettori dell'INPS di Milano contestavano alla società Bulloneria Balestri;
a) di non aver presentato le denunce mensili di cui ai Modelli DM10M e DM1 OS;
b) di non aver versato i contributi previdenziali per i mesi di febbraio, marzo, giugno, luglio, agosto, ottobre e dicembre 1997, nonché per i mesi dal febbraio all'ottobre del 1998, per un importo complessivo di L. 215175.000;
c) di avere indebitamente operato la fiscalizzazione degli oneri sociali relativi ai mesi indicati con riferimento agli anni 1997 e 1998 (nei quali risultavano versati i relativi contributi per un ammontare complessivo di L. 4.978.000);
d) di aver versato contributi inferiori a quelli dovuti relativamente ad uno dei dipendenti, assunto ed occupato con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale, pari a L. 9.125.000.
La Bulloneria Balestri, nei tre mesi successivi, aveva provveduto al pagamento delle ritenute previdenziali (evitando cosi la punibilità dei fatti contestati in sede penale), mentre l'INPS, dal suo canto, notificando decreto ingiuntivo ed atto di precetto, chiedeva il pagamento della complessiva somma di L. 511.057.473, di cui L. 259.078.000, dovute a titolo di contributi, di L. 46.253.266, a titolo di somma aggiuntiva, e di L. 257.602.246 a titolo di sanzione una tantum.
La società, dopo aver versato un acconto di L. 13.338.000 (di cui 3. 388.000 per spese giudiziali), proponeva opposizione al decreto, lamentando una erronea applicazione, da parte del giudice di merito, delle norme sanzionatone vigenti in tema di omissione contributiva, e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con il ricalcalo del residuale credito contributivo, con la detrazione dalla somma complessiva indicata dall'Inps dell'importo di L. 257.602.246 attribuito a titolo di una tantum, oltre a L.

4.978.000 per indebita esclusione dal beneficio della fiscalizzazione.
Con sentenza del 27.6.2000 il Tribunale di Milano decideva in senso sfavorevole all'opponente, che, nell'interporre appello, censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile al caso di specie le sanzioni pecuniarie previste per l'evasione contributiva, e non quelle per la mera omissione.
La Corte d'appello di Milano con sentenza del 4.5.2001 rigettava a sua volta il gravame, osservando come la normativa applicabile ricomprendeva anche il caso in oggetto ove, per i mesi rilevati, non erano stati inviati all'INPS i modelli DM 10 e DM 10/S, indicativi di tutti i dati costitutivi del debito contributivo. Secondo il Giudice del gravame, il fatto che i dati relativi ai quadri presentati dai datori di lavoro all'amministrazione finanziaria in qualità di sostituti d'imposta fossero accessibili all'INPS e all'INAIL "non poteva supplire alla carenza della "specifica denuncia obbligatoria all'istituto previdenziale per il periodo consentito", sicché, nella specie, al mancato pagamento dei contributi si era aggiunta anche l'omissione di denuncia. Quanto allo sgravio per fiscalizzazione degli oneri sociali, la mancata presentazione dei prospetti mensili DM10 non ne consentivano il godimento per tutto il periodo in cui detta omissione si era protratta.
Avverso detta sentenza la società Balestri proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L'Inps resisteva con controricorso.
Sul primo motivo, concernente la sanzione una tantum applicata con il decreto ingiuntivo opposto, essendosi formato un contrasto di giurisprudenza all'interno della stessa Sezione Lavoro, sull'interpretazione dell'art. 1, commi 217 ss. lett. a) e b), della legge 23.12.1996, n. 662, venivano investite le Sezione Unite le quali, con sentenza del 7 marzo 200, n. 4808, respingevano il motivo, rinviando a questa sede per il prosieguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 prel. al c.c., e dell'art. 6, c. 9 e 10 della legge n. 389 del 1989, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione
su un punto decisivo della controversia - la società ricorrente sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Milano, che l'omessa presentazione all'Inps del modello MD10/M non comporta la decadenza dal beneficio della fiscalizzazione, essendo sufficiente che il datore di lavoro abbia denunciato i propri dipendenti nella denuncia periodica del modello 01/M. Il motivo non è fondato e non merita accoglimento.
Va premesso che molteplici sono gli obblighi di denuncia e di segnalazione all'Inps del debito contributivo, posti a carico del datore, attenendo essi: a) alla presentazione delle denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti redatte su moduli predisposti dall'Istituto (si tratta della compilazione e dell'invio dei ed modelli DM 10 con cadenza mensile ex art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843);
b) alle denunce periodiche (giacché l'art. 4 della legge 4 agosto 1978 n. 467 impone di presentare all'Inps, entro
il 31 marzo di ogni anno, la denuncia nominativa dei lavoratori occupati mediante modello 01/M, con l'indicazione anche di tutti i dati necessari per l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, ivi comprese le retribuzioni individualmente corrisposte);
c) alla registrazione sui libri paga (in cui devono figurare le retribuzioni corrisposte e le relative trattenute, nonché il numero di ore lavorate per ciascun giorno, l'indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario, la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro e in natura, ex lege 5 gennaio 1953 n. 4 e art. 20 DPR 30 giugno 1965 n. 1124). In particolare, le modalità di denuncia e di versamento dei contributi previdenziali sono dal citato art. 30 della legge n. 843 del 1978 testualmente desunte dal d.m. 5.2.1969 (pubblicato su G.
Uff., n. 67 del 13.3.1969) espressamente ispirato allo scopo di attuare un sistema di versamento "... tale da consentire la diretta rilevazione della retribuzione imponibile". Detta finalità veniva perseguita proprio attraverso l'istituzione di un sistema di denunzia dei contributi basato sulla trasmissione degli elenchi nominativi dei lavoratori occupati, con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte, di modo che i dati rilevabili da quegli elenchi potessero consentire anche la tempestiva ricostruzione delle posizioni assicurative, per una sollecita liquidazione delle pensioni degli aventi diritto, nonché la periodica informazione ai lavoratori dell'accreditamento dei contributi versati a loro favore. Ciò premesso, si rileva che ai sensi dell'art. 6, c. 9 della legge n. 389 del 1989 le riduzioni contributive derivanti dalla
fiscalizzazione degli oneri sociali non spettano: "per i lavoratori che a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, c. 1....." (retribuzione imponibile). Sulla base di questa previsione normativa, l'Inps contesta la tesi della società secondo cui sarebbe sufficiente, per ottenere il beneficio, la presentazione del Modello 01/M dal momento che tale documento indica il numero dei lavoratori occupati ma non il numero delle ore lavorate, per cui, sotto questo aspetto, non soddisfarebbe la condizione indicata dal citato art. 6 sub b);
ciò a differenza del modello DM10 che, invece, contiene tutti i dati relativi alle ore lavorate.
Entro questi termini la tesi dell'Inps non ha trovato riscontro nella giurisprudenza di questa Corte la quale, in una fattispecie del tutto analoga a quella presente, ebbe ad affermare che i requisiti indicati nell'arto (già testualmente previsti dall'art. 3 del decreto - legge 3 luglio 1986, n. 328) perseguono la finalità di contrastare il cd.
"lavoro nero".: in tanto il datore di lavoro può giovarsi del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali in quanto i suoi dipendenti siano regolarmente assicurati.
Nell'occasione si precisò che la norma in esame non prescrive invece una particolare modalità di verifica e riscontro della regolare denuncia dei lavoratori, come pure il legislatore avrebbe potuto fare richiamando vuoi le denunce periodiche (Mod. 01/M) di cui all'art. 4 del decreto - legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, vuoi le denunce contributive (Mod. DM 10) di cui all'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (sent, 4 marzo 1998, n. 2360).
In mancanza quindi di una specifica prescrizione formale deve ritenersi idonea a comprovare la ricorrenza dei suindicati presupposti anche la denuncia nominativa perché contiene sia l'elenco (nominativo, appunto) di tutti i lavoratori occupati nell'anno, sia l'ammontare delle retribuzioni corrisposte, oltre che - aggiunge il cit. art. 4 d.l. n. 352/78 - "tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria";
denuncia quindi idonea a soddisfare l'esigenza sostanziale di evitare che del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali possa giovarsi un datore di lavoro che utilizzi dipendenti non assicurati. Tanto è sufficiente per ritenere che il lavoratori, elencati nella denuncia periodica, dovevano esser considerati "denunciati agli istituti previdenziali". Ciò precisato in via di principio, non può omettersi di rilevare che nel caso di specie - come è stato già sottolineato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4808 del 2005 resa tra le medesime parti in riferimento al primo motivo del ricorso - la società ricorrente, per sua stessa ammissione non aveva provveduto a trasmettere ne' i modelli D.M. 10, ne' il modello 01/M comprensivi dei dati costitutivi del debito contributivo (in particolare i dati concernenti le ore lavorate da ciascun dipendente registrato). Ciò è sufficiente a ritenere che al fine del riscontro dei presupposti stabiliti dall'art. 3 del cit. decreto - legge 3 luglio 1986, a 328 per beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali
e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è venuta meno proprio quella denuncia periodica (nelle forme del modello 01/M comprensiva, come si è già avvertito, dell'indicazione delle ore lavorate da ciascun dipendente) che avrebbe potuto supplire - secondo quanto statuito dalla citata sentenza n .2360 del 1998 - alla mancata denuncia contributiva (tramite il modello DM10 di cui all'art. 30 della legge 21.12.1978, n. 843).
Consegue da quanto, precede che il ricorso non può essere accolto, mentre ricorrono giusti motivi - stante l'esistenza di aspetti di problematicità con riferimento alla intera controversia - per compensare tra le parti le spese del presente giudizio e di quello conclusosi davanti alle Sezioni Unite.

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