Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 11/02/2021, n. 3540

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Il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c. ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica; pertanto, deve ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso.

Il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c. ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica; pertanto, deve ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 11/02/2021, n. 3540
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3540
Data del deposito : 11 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

D E T N E S 11 FEB. 2021 E - I L L O B E T N E S E 03540/2 1 - AULA 'A' E N O I Z A R T S I G E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto E T N E S E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2466/2016 - Presidente Cron.3540 Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Rep. Dott. FEDERICO BALESTRIERI Ud. 14/07/2020 Consigliere Dott. MATILDE LORITO CC Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA Rel. Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2466-2016 proposto da: IC CI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO n. 43, presso lo studio dell'Avvocato ALBERTO MULA, (STUDIO LEGALE PURI BRACCO LENZI E ASSOCIATI), rappresentata e difesa dall'Avvocato LUIGI RENNA. - ricorrente

contro

CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI, in 2020 persona del legale rappresentante pro 1241 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso ALFREDO PLACIDI, e difeso dall'Avvocatorappresentato SILVESTRO LAZZARI. controricorrente - avverso la sentenza n. 2099/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 26/10/2015 R.G.N. 3451/2011;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RG 2466/2016 RILEVATO CHE 1. Nella sentenza impugnata si legge che il Giudice del lavoro di Lecce, con la pronuncia n. 7476 del 2011, aveva rigettato la domanda con la quale LU PR, deducendo di avere conseguito, in virtù della sentenza della Corte di appello di Lecce del 15.1.2007, il riconoscimento di avere svolto, alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, mansioni di VI fascia, 3° livello retributivo, anche nel periodo dal 1980 al 31.7.89, aveva chiesto accertarsi, sulla base del solo criterio di anzianità in VI fascia, il suo diritto all'inquadramento in fascia VII, 2° livello retributivo, dall'1.8.1991, con conseguente condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento delle correlate differenze retributive maturate dall'1.1.89 fino alla data del suo pensionamento (31.8.2007).

2. La Corte di appello di Lecce, sul gravame proposto dalla PR, con la sentenza n. 2099/2015, ha confermato la pronuncia di prime cure. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno precisato che: a) la citata sentenza non definitiva del 15.1.2007, unitamente a quella definitiva (n. 1496/07) -che avevano condannato il Consorzio al pagamento, in favore della PR, delle differenze retributive a lei spettanti in applicazione del suo inquadramento nella VI fascia 3° livello dall'1.8.1980 al 31.7.1989- era divenuta definitiva;
b) per il periodo agosto 1989 al 1997, in relazione alla domanda azionata dalla ricorrente pe riconoscimento della M> VII fascia, ere sussistende il giudicato Tdeterminato da altra sentenza del Pretore di Ugento che aveva sancito il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, anche per tale periodo, nella VI fascia: giudizio nel quale era certamente deducibile il diritto all'inquadramentonella VII fascia, sia pure per slittamento, a far tempo dall'1.1.1984;
c) anche per il periodo successivo vi era preclusione da giudicato in ordine al riconoscimento della VII fascia, essendośbaóa respunda (seud.C.An 120/03) le domande, sia pure fondata

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