Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16055

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Ai fini di accertare l'intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 cod. civ. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16055
Data del deposito : 17 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI MP ELETTRICI SRL in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore Sig. ZI GI IE anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TAMIETTI, che li difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VICENZA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia "ope legis" in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

- controricorrente -

e contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 19/02 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 25/06/02 - R.G.N. 93/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/04/04 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VA TR IO e la S.r.l. IO IM EL proponevano opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione in data 23.6.2000 con cui era stata loro comminata la sanzione amministrativa di L. 55.555.000 per avere assunto cinque lavoratori non per il tramite della Sezione circoscrizionale per l'impiego, per avere omesso di comunicare alla medesima Sezione l'assunzione di ventitre lavoratori dipendenti e la successiva cessazione del rapporto, nonché per avere assunto gli stessi lavoratori sprovvisti di libretto di lavoro.
La convenuta Direzione provinciale del lavoro di Vicenza si costituiva a mezzo di suoi funzionali e resisteva all'opposizione. Il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni, per quanto ancora rileva. In relazione alla tesi che non era ravvisabile la costituzione di rapporti di lavoro subordinato con l'opponente, perché i lavoratori inviatole dalla ditta GO avevano subordinato con l'opponente, perché i lavoratori avevano prestato attività di facchinaggio, o attività preliminari e complementari, e quindi lecite e non contrarie al divieto di interposizione di manodopera ex art. 1 l. n. 1369/1969, osservava che soltanto alcuni dei lavoratori erano stati
inviati per prestare attività di facchinaggio: molti erano stati inviati in qualità di apprendisti e altri quali operai elettricisti. E che anche l'attività di facchinaggio può incorrere nel divieto di cui alla legge citata, quando il soggetto interposto sia uno pseudo - imprenditore e le prestazioni vengano rese in regime di subordinazione. Ciò era avvenuto nel caso di specie, visto che i lavoratori avevano osservato lo stesso orario dei dipendenti della IO ed erano stati sottoposti alle direttive della società ricorrente o dei suoi dipendenti.
Riguardo alla dedotta incompatibilità della normativa italiana sul collocamento con la normativa comunitaria - che rilevava solo quanto alle violazioni ai sensi degli artt. 11 e 13 l. n. 246/1949 - riteneva che le statuizioni della sentenza della Corte di giustizia comunitaria in materia investivano il divieto di mediazione e non anche l'obbligo di assumere tramite l'ufficio di collocamento, in relazione all'ipotesi di richiesta nominativa dei lavoratori di assumere, resa di generale applicabilità dall'art. 25 l. n. 223/1991. Infatti la semplice possibilità di diniego del nulla osta
non concretizzava una situazione di residuale abuso di posizione dominante da parte degli uffici di collocamento, trattandosi di una possibilità

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