Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2024, n. 24117
Sentenza
19 aprile 2024
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19 aprile 2024
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Massime • 1
Non sono utilizzabili ai fini della deliberazione informazioni tratte in camera di consiglio da un sito internet (nella specie, di meteorologia), in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l'impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti.
Sul provvedimento
Testo completo
24 1 17-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 437/2024 - Presidente - FILIPPO CASA UP 19/04/2024 - Relatore - STEFANO APRILE R.G.N. 42957/2023 DANIELE CAPPUCCIO NZ AT MA MA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO parte civile LI GN nato a [...] il [...] parte civile SP IN nata a [...] il [...] nel procedimento a carico dí: RT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE D'ASSISE d'APPELLO di PALERMO Fissata la trattazione con il rito cartolare non partecipato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Lette le conclusioni scritte: - del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
del difensore avv. Antonino GAZIANO, per le parti civili LI GN e SP IN, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
• dei difensori avv. Lucia SANTO e avv. Giovanna MORELLO, per l'imputato RT AN, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Palermo, in totale riforma della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Agrigento in data 21 gennaio 2022, ha assolto NO RT dai reati di omicidio aggravato di EP LI (artt. 575 e 577, primo comma, 61 n. 1, cod. pen.) e di rapina aggravata ai danni dello stesso (art. 628, primo e terzo comma, n. 1, n.
3-bis e n.
3-quinquies, cod. pen.), rispettivamente per non avere commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, revocando conseguentemente le statuizioni civili.
1.1. Il giudizio riguarda l'omicidio, determinato da plurime lesioni cranio encefaliche inferte mediante armi improprie alla vittima che si trovava all'interno del proprio laboratorio - abitazione, per impossessarsi di una imprecisata somma di denaro contante sottraendola dalle tasche dei pantaloni e dalla cassettiera dell'ufficio della vittima. L'omicidio è stato consumato nel tardo pomeriggio del 6 dicembre 2015 da un soggetto che, introdottosi senza effrazione nei locali della vittima, la aggrediva e colpiva ripetutamente con oggetti casualmente rinvenuti sul posto, lasciando evidenti tracce della suola della scarpa indossata con la quale calpestava le macchie di sangue presenti sulla scena del delitto. Le indagini, svolte in numerose direzioni anche mediante l'esame delle videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali posti nelle vicinanze, consentivano di acquisire indizi a carico dell'imputato, amico della vittima, che nella mattinata aveva pedinato LI per poi transitare, in serata, nuovamente nei pressi dell'abitazione della vittima senza alcun motivo e, anzi, negando la circostanza.
1.2. Tali elementi indiziari sono stati posti in relazione, dal primo giudice, con l'accertata sottrazione, avvenuta nella mattinata del 6 dicembre 2015, di alcuni attrezzi da lavoro della vittima che, dopo l'addensarsi dei sospetti a carico dell'imputato, i suoi figli hanno tentato maldestramente di eliminare il 4 agosto 2016. 1.2.1. Ad avviso del giudice di secondo grado, invece, la sottrazione degli attrezzi, verosimilmente avvenuta nei termini descritti dal giudice di prima istanza, non può essere posta in relazione con l'omicidio e la rapina perché avvenuta diverse ore prima di essi.
1.3. Affianco a tali elementi indiziari il primo giudice ha evidenziato il rinvenimento in data 7 ottobre 2016 da parte del RIS della scarpa impiegata dall'assassino che si trovava abbandonata in una discarica abusiva;
le dimensioni 2 della calzatura sono state giudicate compatibili con la calzata dell'imputato che, il giorno 2 ottobre 2016 (prima del rinvenimento), si era recato, con comportamenti giudicati altamente sospetti, proprio nelle vicinanze della discarica al paventato fine di asportare le tracce in precedenza lasciate;
tale imprudente comportamento dell'imputato sarebbe spiegabile, ad avviso del primo giudice, sulla base della specifica circostanza che, nei giorni precedenti, la famiglia di RT era stata ripetutamente interrogata e che, in particolare, il 20 settembre 2016, la polizia giudiziaria aveva eseguito una perquisizione dell'abitazione di RT proprio alla ricerca di scarpe, sequestrandone alcune.
1.3.1. Il giudice di appello ha, anzitutto, ritenuta giustificata (raccolta delle lumache) la presenza dell'imputato nei pressi della discarica (erano giorni piovosi, idonei alla raccolta delle lumache che l'imputato canticchiava di voler effettuare proprio mentre si recava nei pressi della discarica), ha, quindi, escluso qualunque relazione tra la presenza dell'imputato in quei luoghi e il rinvenimento della scarpa dell'assassino nella vicina discarica, e ha comunque escluso che la calzatura (lunga cm. 27, pari alla taglia 7 UK, equivalente a 40,5-41 EU-IT) potesse essere indossata dall'imputato perché di dimensione troppo grande (egli indossa scarpe taglia 38 EU-IT, avendo una lunghezza del piede di soli cm. 24).
1.4. Circa la rapina, mentre il primo giudice ha ritenuto che la vittima avesse seco la disponibilità di, pur modeste, somme di denaro, il giudice di appello ha escluso che, in ragione delle condizioni di indigenza di LI, questi potesse detenere alcunché, sicché nulla poteva essere stato sottratto.
2. Ricorrono il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo e le parti civili IO LI e NC GN.
3. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo sviluppa quattro motivi di ricorso.
3.1. Il primo e il terzo motivo possono essere illustrati unitariamente. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 526 cod. proc. pen. e al principio del contraddittorio, con riguardo all'utilizzazione di informazioni tratte in camera di consiglio da un non meglio specificato sito climatologico relativo ai dati meteo storici del Comune di 3 Cattolica Eraclea agli inizi del mese di ottobre del 2016, e il vizio della motivazione con riguardo alla affermata piovosità delle giornate del 1° e del 2 ottobre 2016, tramite i quali, senza redigere una motivazione rafforzata e travisando la prova anche per omissione, il giudice di secondo grado è immotivatamente giunto all'assoluzione dell'imputato. Il terzo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla affermata abitudine dell'imputato di raccogliere lumache e, in particolare, alla battuta di caccia del 2 ottobre 2016 nonché in merito al presunto malfunzionamento del veicolo dell'imputato in detta giornata, tramite i quali, senza redigere una motivazione rafforzata e travisando il dato probatorio, il giudice di secondo grado è immotivatamente giunto all'assoluzione dell'imputato.
3.1.1. Il ricorso ricorda che, nelle valutazioni del giudice di primo grado, il più rilevante elemento a carico dell'imputato è costituito dalla circostanza che RT, in data 2 ottobre 2016, si è recato in auto nella contrada Giaimo di Cattolica Eraclea per tentare di recuperare da una discarica abusiva le scarpe indossate in occasione dell'omicidio, non riuscendo però nel suo intento per il sopraggiungere di un conoscente;
a distanza di qualche giorno la polizia giudiziaria, all'esito di un sopralluogo nel punto esatto dove erano state registrate le anomali soste e le incomprensibili retromarce eseguite dall'imputato, rinveniva una scarpa da ginnastica che è, poi, risultata essere quella utilizzata in occasione dell'omicidio. La Corte di Assise ha ritenuto che l'imputato, consapevole di essere intercettato (ma ignaro che l'auto sulla quale viaggiava era monitorata dalla polizia giudiziaria attraverso la trasmissione e successiva registrazione degli spostamenti rilevati tramite GPS), parlando da solo a voce alta (circostanza mai verificatasi fino ad allora nel corso delle indagini) aveva più volte fatto riferimento alla circostanza che quella domenica mattina aveva deciso di andare a raccogliere lumache, ma che doveva rinunciarvi perché il motore dell'auto dava segnali di malfunzionamento. A giudizio del primo giudice, tuttavia, si tratta di commenti solitari molto sospetti, oltre che del tutto anomali, soprattutto in considerazione della circostanza che in quei giorni non aveva piovuto e, pertanto, era inutile andare a raccogliere lumache, perché non risultava che RT fosse ghiotto di tali 4 frutti animali della terra e, in terzo luogo, perché l'auto non presentava affatto problemi al motore così significativi da imporre un immediato rientro in paese.
3.1.2. Nella decisione della Corte di Assise di Appello, invece, si afferma in modo perentorio, con riferimento al clima asciutto di quei giorni e ai gusti culinari di RT, che entrambe le asserzioni sono completamente destituite di fondamento. La Corte di Assise di appello documenta la circostanza climatica riportando in sentenza una "foto tratta da uno di questi portali con l'indicazione della città interessata (Cattolica Eraclea) e del periodo monitorato (ottobre 2016)". Il ricorso eccepisce anzitutto l'inutilizzabilità di tale "prova" perché acquisita al di fuori del giudizio e senza contraddittorio, richiamando giurisprudenza ritenuta pertinente (Sez. 1, n. 36315 del 20/05/2016, Palumbo, Rv. 268262). Nel merito della "prova" in discorso, ricorso deduce che, non essendo nota la fonte, il dato è privo di rilievo, dovendosi fare riferimento ai dati storici ufficiali certificati dagli enti preposti (ad es. Aeronautica militare italiana) e non alle informazioni reperibili sul web, senza neppure che sia possibile accertare se si tratta dei dati storici delle condizioni climatiche o delle storicizzazioni delle previsioni meteorologiche, non necessariamente coincidenti con quanto poi verificatosi. Il giudice di secondo grado ha anche travisato, per omissione, la prova delle condizioni climatiche che risulta non solo