Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/05/2023, n. 11917

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/05/2023, n. 11917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11917
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23089/2015 R.G. proposto da : EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell’avvocato RICCI SANTE (RCCSNT62L22H501Q) rappresentato e difeso dagli avvocati PARENTE GIUSEPPE (PRNGPP64E30F839O), CIMETTI MAURIZIO (CMTMRZ59E16L781D) -ricorrente-

contro

SOLAVAGIONE MARILENA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Piemonte, sez. di TORINOn. 236/2015 depositata i l 20/02/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere M E L T.

Ritenuto che:

Equitalia Nord spa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione avverso le intimazioni di pagamento da parte di M S per gli anni 1995, 1996, e 2000, imposta IRPEF, ha rigettato l’appello di Equitalia Nord spa, confermando quanto statuito dai Giudici di prime cure. La CTP, nell’accogliere il ricorso della contribuente, affermava che, non avendo Equitalia spa prodotto in giudizio copia delle cartelle esattoriali, aveva violato l’art. 7 l. n. 212/2000, il quale dispone che laddove nella motivazione di un provvedimento amministrativo si faccia riferimento ad un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato al primo, al fine di consentire al contribuente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa. Dinanzi alla CTR, Equitalia spa ha proposto gravame avverso la sentenza emessa dai Giudici di prime cure, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità delle intimazioni di pagamento per violazione dell’art.7 l.n.212/2000, sostenendo che il primo comma di tale norma riguarda l’Amministrazione Finanziaria e non già l’Agente della riscossione e che, in ogni caso, nel testo delle intimazioni di pagamento opposte, sono stati indicati gli estremi delle cartelle di pagamento presupposte, la data delle loro notificazioni, gli elementi e gli importi che hanno dato origine alla pretesa esattoriale. La CTR ha respinto l’appello di Equitalia spa, ricollegando l’annullamento degli atti opposti per violazione delle disposizioni previste dalla legge 212/2000 alla mancata produzione in causa, da parte del Concessionario, della copia delle cartelle di pagamento in forza delle quali questi sono stati emessi;
né la produzione delle medesime (unitamente agli estratti di ruolo ed agli avvisi di accertamento) può mutare quanto statuito dai Giudici di prime cure, atteso che l’art.58 d.lgs.546/1992 vieta la produzione nel grado d’appello di documenti aventi valenza probatoria.

Considerato che:

1. Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.58, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammissibile la produzione documentale depositata dall’Agente della Riscossione, nel giudizio di secondo grado, in quanto nel processo tributario l’art.58 d.lgs. 546, 1992, è norma derogatoria rispetto al regime ordinario dei mezzi di prova in sede di appello nel giudizio civile, che ammette, senza alcun limite, la produzione di nuovi documenti, nel giudizio di secondo grado.
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