Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/09/2020, n. 18829

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/09/2020, n. 18829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18829
Data del deposito : 10 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1438-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE

06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

V D, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FAMAGOSTA

8, presso lo studio dell'avvocato D N, rappresentato e difeso dall'avvocato S M;
- resistente - avverso la sentenza n. 5119/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. R C. Ric. 2019 n. 01438 sez. MT - ud. 13-07-2020 -2- 1438/2019 (1162) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente V D avverso una cartella di pagamento, con la quale gli era stato chiesto il pagamento dell'

IVA

2012, dovuta dalla s.a.s. "ANTINCENDIO", di cui il contribuente era socio accomandatario;

CONSIDERATO che

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2990 comma 2 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto nessuna specifica censura essa Agenzia avrebbe dovuto formulare in appello circa l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria della cessione della quota societaria da parte del contribuente, derivante da atto notarile, non iscritto nel registro delle imprese e quindi non opponibile ai terzi;
pertanto in capo al contribuente, socio accomandatario della s.a.s. "ANTINCENDIO", permaneva l'obbligo di versare VIVA inevasa dalla società, non essendo opponibile all'ufficio fiscale la cessione della quota societaria avvenuta per atto notarile non iscritto nel registro delle imprese;
e già nel corso del giudizio di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva eccepito la permanenza in capo al contribuente della qualifica di socio accomandatario della s.a.s. "ANTINCENDIO", per non essere i sufficiente la cessione della quota societaria effettuata solo tramite atto notarile;
che il contribuente non si è costituito con controricorso, ma ha solo chiesto di partecipare alla discussione orale, ai sensi dell'art. 370 comma 1 ultima parte cod. proc. civ.;
che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1046 del 2015;
Cass. n. 19797 del 2015) è concorde nel ritenere che il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità ai sensi dell'art. 2290 comma 2 cod. civ. e quindi mediante l'iscrizione nel registro delle imprese, non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario, si che devesi considerare ancora in essere il rapporto societario nei confronti dei terzi, fra i quali è da annoverare anche l'amministrazione finanziaria;
conseguentemente un recesso, quale quello fatto dal contribuente, siccome non adeguatamente pubblicizzato, non è idoneo ad escludere la legittimità della richiesta a lui fatta dall'Agenzia delle entrate di pagare
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi