Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/01/2011, n. 505
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Ai sensi dell'art. 204 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle acque) - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, di cui ai successivi artt. 200 - 202 dello stesso t.u., esperibile, invece, in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204.
L'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21 - in base al quale la competenza a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenti provvedimenti commissariali per le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, spetta al TAR del Lazio - è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione; ne consegue che i provvedimenti di protezione civile, emessi in base ad ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, nelle materie di cui all'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. T R M - Presidente Sezione -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20073-2009 proposto da:
CONSORZIO DELL'ADDA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domicilialo in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentato e difeso dall'avvocato D P R, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati CONTE ILARIA, CONTE ERNESTO, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
EDIPOWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 272, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B M, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, GRUPPO ISTITUZIONALE DI COORDINAMENTO NAZIONALE ISTITUITO CON O.P.C.M. 15 GIUGNO 2007, N. 3598, COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA NEI TERRITORI DELLE REGIONI DELL'ITALIA CENTRO- SETTENTRIONALE, INTERESSATI DALLA CRISI IDRICA DETERMINANTE GRAVE PREGIUDIZIO PER GLI INTERESSI NAZIONALI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti incidentali adesivi -
e contro
AEM S.P.A., EDISON S.P.A., REGIONE LOMBARDIA;
- intimati -
sul ricorso 20389-2009 proposto da:
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 71-C, presso lo studio dell'avvocato POMPA GIULIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati FORLONI ANTONELLA, PUJATTI PIERA, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EDIPOWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 272, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B M, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente Incidentale -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona, del Ministro pro-tempore, GRUPPO ISTITUZIONALE DI COORDINAMENTO NAZIONALE ISTITUITO CON O.P.C.M. 15 GIUGNO 2007, N. 3598, COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA NEI TERRITORI DELLE REGIONI DELL'ITALIA CENTRO- SETTENTRIONALE, INTERESSATI DALLA CRISI IDRICA DETERMINANTE GRAVE PREGIUDIZIO PER GLI INTERESSI NAZIONALI, elettivamente domiciliati in ROMA, VTA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta o difende ope legis;
- ricorrenti incidentali adesivi -
e contro
EDISON S.P.A., ENEL PRODUZIONE S.P.A., CONSORZIO DELL'ADDA, A2A S.P.A.;
- intimati -
sul ricorso 23521-2009 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, GRUPPO ISTITUZIONALE DI COORDINAMENTO NAZIONALE ISTITUITO CON O.P.C.M. 15 GIUGNO 2007, N. 3598, COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA NEI TERRITORI DELLE REGIONI DELL'ITALIA CENTRO- SETTENTRIONALE, INTERESSATI DALLA CRISI IDRICA DETERMINANTE GRAVE PREGIUDIZIO PER GLI INTERESSI NAZIONALI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
EDIPOWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 272, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B M, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
CONSORZIO DELL'ADDA, EDISON S.P.A., REGIONE LOMBARDIA, ENEL PRODUZIONE S.P.A., AEM S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 93/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 22/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
uditi gli avvocati Massimo SCARDIGLI per delega dell'avvocato Raffaele Di Palma, Giuliano POMPA, Marinella DI CAVE dell'Avvocatura Generale dello Stato, Ernesto CONTE, Marcello MOLÈ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale chiede in via principale l'inammissibilità del ricorso principale ed incidentale, in subordine rigetta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia trae origine dal concorrente sfruttamento per usi diversi delle acque del fiume Adda, il cui bacino comprende la parte a monte del lago di Como, interessata da concessioni a scopo idroelettrico, il lago di Como e il successivo corso del fiume sino alla confluenza con il Pò, interessata da concessioni per uso irriguo in favore del Consorzio dell'Adda. A seguito del succedersi di situazioni di carenza idrica, la Regione Lombardia intervenne con vari provvedimenti con i quali impose ai concessionari per usi idroelettrici limitazioni in favore dei concessionari irrigui, le quali hanno già dato luogo a pronunce del TSAP e di queste sezioni unite. La presente vicenda riguarda l'intervento operato nel 2007 - a seguito all'emergenza idrica verificatasi in quell'anno - con un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 15 giugno di quell'anno (n. 3598), che previde la nomina di un Commissario delegato il quale emanò una serie di provvedimenti per fare fronte all'emergenza.
La Edipower s.p.a., con ricorso notificato il 9/12 ottobre 2007 e l'Edison s.p.a. con distinto ricorso notificato in uguale data, impugnarono dinanzi al TSAP, chiedendone l'annullamento, la su detta O.P.C.M. - nella parte in cui prevedeva (art. 1, comma 2) che "limitazioni all'uso dell'acqua, oggetto di concessioni di derivazione a scopo idroelettrico" potessero essere introdotte senza indennizzo - e i decreti del su detto Commissario che stabilivano le quantità d'acqua che dovevano essere rilasciate da ciascuna delle due società. La s.p.a. Edipower impugnò anche la nota di detto Commissario in data 7 agosto 2007 instaurato il contraddittorio nei confronti del Consorzio dell'Adda e delle controparti interessate, i ricorsi furono riuniti e decisi con la sentenza 22 maggio 2009 n. 93 del TSAP, che li accolse solo parzialmente, annullando per difetto di motivazione i provvedimenti impugnati in relazione alla determinazione della quantità d'acqua ritenuta sottraibile a ciascuna società interessata, respingendo ogni altra domanda. Il Consorzio dell'Adda, con ricorso notificato il 15 settembre 2009 alle Società Edipower s.p.a., Edison s.p.a., all'ENEL Produzione s.p.a., A.E.M. s.p.a., alla Regione Lombardia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno, al Commissario delegato per l'emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro settentrionale nominato con l'O.P.C.M. n. 3598 del 2007, al Gruppo istituzionale di coordinamento istituito con detta ordinanza, ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte, formulando censure attinenti alla giurisdizione, proposte già dinanzi al TSAP e sulle quali il TSAP aveva omesso di pronunciare, nonché censure sul merito della pronuncia.
L'Edipower resiste con controricorso e ricorso incidentale notificati al Consorzio dell'Adda, all'Edison s.p.a., all'ENEL Produzione s.p.a., A2A s.p.a. (già A.E.M. s.p.a.), alla Regione Lombardia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Inferno, al Commissario delegato per l'emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro settentrionale nominato con l'O.P.C.M. n. 3598 del 2007, al Gruppo istituzionale di coordinamento istituito con detta
ordinanza. Resiste con controricorso anche l'ENEL Produzione s.p.a. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Commissario delegato per l'emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro settentrionale nominato con l'O.P.C.M. n. 3598 del 2007 e il Gruppo istituzionale di coordinamento istituito con detta
ordinanza hanno proposto ricorso adesivo a quello del Consorzio dell'Adda. L'Edipower ha anche depositato memoria. La Regione Lombardia, a sua volta, ha proposto autonomo ricorso notificato il 21 settembre 2009 alle Società Edipower s.p.a., Edison s.p.a., all'ENEL Produzione s.p.a., A.2A. s.p.a. (già A.E.M. s.p.a.), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno, al Commissario delegato per l'emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro settentrionale nominato con l'O.P.C.M. n. 3598 del 2007, al Gruppo istituzionale di coordinamento istituito con detta ordinanza e ai Consorzio dell'Adda. L'Edipower resiste con controricorso e ricorso incidentale notificati alla Regione Lombardia, all'Edison s.p.a., all'ENEL Produzione s.p.a., A.2A. s.p.a. (già A.E.M. s.p.a.), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno, al Commissario delegato per l'emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro settentrionale nominato con l'O.P.C.M. n. 3598 del 2007, al Gruppo istituzionale di coordinamento istituito con detta ordinanza e a Consorzio dell'Adda. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Commissario delegato per l'emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro settentrionale nominato con l'O.P.C.M. n. 3598 del 2007 e il Gruppo istituzionale di coordinamento istituito con detta ordinanza hanno proposto ricorso incidentale adesivo al ricorso della Regione Lombardia, con atto notificato alle Società Edipower s.p.a., Edison s.p.a., all'