Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2007, n. 9358

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Mentre la domanda avente ad oggetto la quantificazione degli oneri di urbanizzazione proposta contro il Comune rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda di regresso avanzata dal fideiussore dopo aver pagato il debito garantito relativo agli oneri di urbanizzazione; data la reciproca autonomia dell'obbligazione principale e di quella di garanzia, l'eccezione di erroneo pagamento superiore al dovuto opposta dal garantito non rileva ai fini dell'attrazione dell'intera questione dedotta nell'ambito della giurisdizione amministrativa, essendo la giurisdizione inderogabile per ragioni di connessione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2007, n. 9358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9358
Data del deposito : 20 aprile 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di Sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Nigro, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Cascino, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carlino Scofone, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro
COMUNE DI NOVOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA GRASSO, rappresentato e difeso dall'avvocato INGROSSO LUIGI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 200/03 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/01/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/07 dal Consigliere rel. Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;

uditi gli avvocati Alessandro NIGRO, Giovanni CASCINO, Luigi INGROSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del quarto motivo del ricorso, conferma dell'a.g.a., rimessione a sezione semplice per il primo, secondo e terzo motivo.
Svolgimento del processo
L'avv. Francesco OP proponeva opposizione avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla s.p.a. MI Assicurazioni Lire 45.300.000, oltre accessori, a seguito del pagamento eseguito dalla detta società in favore del Comune di Novoli in forza di polizza fideiussoria emessa a garanzia del versamento degli oneri di urbanizzazione determinati nella convenzione urbanistica di lottizzazione stipulata tra il OP e il citato Comune.
L'opponente deduceva (tra l'altro) che la somma stabilita nella convenzione era risultata ben superiore all'importo in effetti dovuto in applicazione delle tabelle parametriche di cui alla L.28 gennaio 1977, n. 10, art. 5 e che i versamenti in precedenza da
lui effettuati superavano tale importo, sicché male aveva fatto la società MI Assicurazioni, che di ciò era stata informata, dovendo essa invece eccepire tale circostanza a norma dell'art.1945 c.c. Il OP sosteneva inoltre la nullità delle clausole
5 e 6 della polizza fideiussoria.
L'opposta società resisteva chiamando in giudizio il Comune di Novoli ai fini dell'eventuale rimborso di quanto versatogli in caso di accoglimento dell'opposizione.
Il Comune si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande rivolte nei suoi confronti.
Il OP concludeva anche contro il Comune chiedendo il rimborso di quanto da lui già versato in eccedenza rispetto al dovuto. Con sentenza n. 14005/2000 l'adito tribunale di MI - dichiarata l'inefficacia del decreto opposto per decorso del termine di cui all'art. 644 c.p.c. - condannava l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di cui all'ingiunzione e respingeva ogni altra domanda.
Avverso la detta sentenza il OP proponeva appello al quale resistevano sia il Comune di Novoli che la s.p.a. MI Assicurazioni.
Con sentenza 28/1/2003 la corte di appello di MI rigettava il gravame osservando, per quel che ancora rileva in questa sede, che: il rapporto con la MI Assicurazioni aveva natura fideiussoria e non assicurativa sicché nella specie non era applicabile il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c.;

non era applicabile la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. in quanto "nella polizza era garantito il completo adempimento degli obblighi assunti nella procedura di concessione edilizia";
la polizza, alle clausole 5 e 6, prevedeva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, un obbligo autonomo e incondizionato di garanzia,

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