Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 01/04/2021, n. 09100

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 01/04/2021, n. 09100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09100
Data del deposito : 1 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22493-2017 proposto da: M S, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato, G M;

- ricorrente -

contro

AUCHAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

1739 OVIDIO, 20, presso lo studio dell'avvocato L D P, rappresentata e difesa dall'avvocato F S F;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 359/2017 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 27/04/2017 r.g.n. 242/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. P N DELLA TORRE. R.G. 22493/2017 Premesso che con sentenza n. 359/2017, depositata il 20 giugno 2017, la Corte di appello di Palermo ha respinto il gravame di S M e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede ne aveva rigettato la domanda volta a ottenere la condanna della datrice di lavoro A S.p.A. al pagamento della indennità di cassa e maneggio denaro per il periodo dall'aprile 2004 al 10 marzo 2012;
- che a sostegno della propria decisione la Corte territoriale ha osservato, per quanto di rilievo ai fini del presente ricorso, come i testimoni assunti avessero semplicemente dato conferma dell'assegnazione del lavoratore alle mansioni di cassiere, ma nulla avessero riferito circa eventuali profili di responsabilità correlati all'esercizio di tali mansioni, sul punto rilevando che l'art. 198 C.C.N.L. di settore subordinava il diritto all'indennità di cassa e maneggio denaro all'obbligo negozialmente assunto dal lavoratore di rispondere della gestione della cassa e di accollarsi le eventuali differenze;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Milazzo con due motivi, cui ha resistito la società con controricorso;
rilevato che con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 198 C.C.N.L. Terziario 2 luglio 2004 e dell'art. 2697 cod. civ. per non avere la Corte di appello considerato che, con la dimostrazione dello svolgimento in via normale di mansioni di cassiere, nel periodo dedotto in giudizio, il ricorrente aveva pienamente assolto il proprio onere probatorio, senza necessità di dare prova anche di una responsabilità per eventuali ammanchi che era da ritenersi implicita nell'esercizio di tale attività;
- che con il secondo motivo viene dedotto il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per non avere la Corte di appello tenuto in alcuna considerazione la circostanza che il primo giudice aveva formulato una proposta conciliativa, rifiutata dalla società datrice di lavoro, secondo cui questa avrebbe dovuto corrispondere al ricorrente la somma netta di euro 1.500,00, in tal modo mostrando di ritenere in linea di principio fondata la domanda;
osservato che il primo motivo non risulta formulato in conformità delle prescrizioni di cui agli artt. 366, comma 1°, n. 6 e 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., non essendo stata prodotta dal ricorrente copia del C.C.N.L. e non essendo stato indicato il luogo in cui esso venne depositato nei gradi di merito (Cass. n. 27475/2017);
né risulta neppure riportato il testo • • della clausola collettiva (art. 198), la cui interpretazione da parte del giudice di appello è oggetto di censura, con conseguente inammissibilità, anche sotto quest'ultimo profilo, del motivo in esame;
- che, d'altra parte, "la spettanza dell'elemento retributivo accessorio dell'indennità di cassa e maneggio denaro" è, nella sentenza impugnata (cfr. p. 3), subordinata all'obbligo "negozialmente assunto dal lavoratore di rispondere della gestione della cassa e di accollarsi le eventuali differenze" e cioè, nella lettura che la Corte territoriale offre della previsione collettiva, subordinata all'esistenza di un presupposto che, in quanto fatto costitutivo del diritto (all'indennità), è necessariamente a carico dell'attore che tale diritto intenda far valere;
- che deve essere parimenti disatteso il secondo motivo, posto che nella nozione di "fatto decisivo", ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., rientrano soltanto elementi fattuali, che concorrano alla ricostruzione della fattispecie concreta con attitudine a determinare un esito difforme della controversia, e cioè accadimenti, eventi o circostanze in un senso precisamente storico-naturalistico (Cass. n. 22397/2019, fra le numerose conformi), con esclusione di argomentazioni e deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017);
ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
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