Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2008, n. 5904
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La cancellazione di un avvocato dall'albo può avvenire, secondo l'espressa previsione dell'art. 37 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, su iniziativa dell'interessato, d'ufficio oppure a richiesta del P.M., senza che vi siano altri soggetti legittimati; il fatto che tale disposizione non accordi al terzo estraneo la legittimazione ad impugnare il provvedimento, positivo o negativo, concernente la cancellazione non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., poiché il terzo non è portatore di ragioni da tutelare (nella specie, le S.U. hanno confermato il provvedimento del C.N.F. che aveva respinto, per mancanza di legittimazione processuale, la richiesta di un avvocato volta ad ottenere la cancellazione di un collega dall'albo per mancanza dei requisiti).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES CO AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO GIANNONE 27, presso lo studio dell'avvocato BURIGANA ANDREA, rappresentata e difesa da se stessa;
- ricorrente -
contro
AS ND, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LONGOBARDI NINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI L'AQUILA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 71/07 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 08/06/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/08 dal Consigliere Dott. DURANTE Bruno;
uditi gli avvocati Concetta Dott. ES Maria, LONGOBARDI Nino;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. ES Concetta Maria ha chiesto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di L'Aquila la cancellazione dell'avv. AS Sandro dall'albo degli avvocati - elenco speciale per mancanza dei requisiti occorrenti;
ha dedotto che il suo interesse alla cancellazione nasceva dall'avere essa partecipato alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direzione dell'avvocatura della Regione Abruzzo, vinta dall'avv. AS. Con provvedimento 25.5.2006 il consiglio dell'ordine ha confermato l'iscrizione all'albo dell'avv. AS e rigettato l'istanza di cancellazione.
Avverso tale provvedimento l'avv. ES ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense, che lo ha rigettato, osservando che il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 37, consente l'impugnazione delle deliberazioni in materia di cancellazione all'interessato ed al pubblico ministero quale rappresentante degli interessi della collettività;
l'avv. ES manca di legittimazione processuale, non essendo titolare della situazione giuridica e del potere che abilitano all'impugnazione;
la mancanza di legittimazione impedisce la valida costituzione del rapporto processuale ed è anteriore alla stessa giurisdizione, inibendone l'esercizio e rendendo impossibile l'esame di ogni istanza e motivo del ricorso.
L'avv. ES ha proposto ricorso per cassazione ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, deducendo nove motivi;
l'avv. AS ha resistito con controricorso;
le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. ES contro il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di L'Aquila per difetto di legittimazione processuale