Cass. pen., sez. VII, ordinanza 19/03/2018, n. 12509
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIANNANTONIO ANTONIO nato il 30/06/1966 a ROMA avverso l'ordinanza del 06/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere M B;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto dal detenuto A D G avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma del 18 ottobre 2016 di rigetto della sua istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata speciale in relazione ai semestri di espiazione di pena detentiva, compresi tra il 20/9/2012 al 20/9/2015 a causa della espiazione di pena per reati ostativi.
2. Ricorre per cassazione l'interessato personalmente, chiedendo l'annullamento di tale provvedimento per manifesta illogicità ed incoerenza della motivazione del provvedimento che si è posto in contrasto con numerose decisioni adottate da altri uffici e non ha tenuto conto del fatto che nel cumulo delle pene in esecuzione è compreso
sentita la relazione svolta dal Consigliere M B;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto dal detenuto A D G avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma del 18 ottobre 2016 di rigetto della sua istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata speciale in relazione ai semestri di espiazione di pena detentiva, compresi tra il 20/9/2012 al 20/9/2015 a causa della espiazione di pena per reati ostativi.
2. Ricorre per cassazione l'interessato personalmente, chiedendo l'annullamento di tale provvedimento per manifesta illogicità ed incoerenza della motivazione del provvedimento che si è posto in contrasto con numerose decisioni adottate da altri uffici e non ha tenuto conto del fatto che nel cumulo delle pene in esecuzione è compreso
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