Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 9437
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In tema di imposte sui redditi, il credito di imposta sui dividendi, previsto dall'art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, spetta all'ente territoriale non solo in caso di trasformazione diretta delle aziende municipalizzate in società di capitali, ma anche qualora venga costituita una nuova società con conferimento di azienda o ramo di azienda, poiché il riferimento alla trasformazione non richiama la nozione civilistica di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., ma attiene all'adozione, da parte degli enti locali, di modelli privatistici di gestione dei servizi pubblici, a prescindere dalle modalità di costituzione del soggetto affidatario.
Sul provvedimento
Testo completo
Il Comune di Trieste presentava, in data 14 marzo 2002, all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11 con la quale chiedeva di conoscere le modalità ed i limiti di utilizzo dei crediti d'imposta attribuiti, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 14 , comma 1-bis, in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società Acegas Spa , ex azienda municipalizzata che gestiva servizi pubblici locali.
Il Comune faceva presente che il credito sui dividendi relativi all'anno 2000 (accreditati nel 2001) era pari ad Euro 4.672.573,73, di importo notevolmente superiore al limite massimo compensabile, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34 pari ad Euro 516.456,90;
chiedeva quindi in che modo poter recuperare la parte di credito non compensabile.
In riposta all'interpello, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 227 dell'11 luglio 2002 precisava che, con riguardo ai dividendi distribuiti a partire dal 1 gennaio 2002, sarebbe stato possibile l'utilizzo in compensazione del connesso credito d'imposta, benchè nel limite massimo di Euro 516.456,90 per ciascun anno solare, con possibilità di utilizzo dell'eventuale eccedenza nei periodi successivi;
con riferimento, invece, ai dividendi distribuiti fino al 31 dicembre 2001, veniva ribadito quanto già specificato nella risoluzione n. 45 del 18 febbraio 2002, ossia che, ove la società che aveva distribuito i dividendi (nel caso di specie, la Acegas Spa) fosse il frutto non della trasformazione di una ex azienda municipalizzata, bensì risultasse dal conferimento diretto di un'azienda municipalizzata, alla luce del tenore letterale dell'art. 14, comma 1-bis, cit., vigente ratione temporis, il Comune percipiente non potesse fruire del relativo credito d'imposta.
2. Il Comune di Trieste, non avendo proceduto alla compensazione del credito di imposta nei termini indicati dall'Agenzia delle entrate, con istanza spedita in data 7 aprile 2009 richiedeva il rimborso dell'intero credito in questione.
In data 2 settembre 2009 l'Ufficio notificava al Comune il diniego del richiesto rimborso, richiamando il contenuto della Risoluzione n. 227/E/2002 e tenuto conto della tardività dell'istanza.
3. Avverso tale provvedimento di diniego il Comune di Trieste proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste la quale, con sentenza n. 38/01/2013 rigettava il ricorso del Comune, compensando le spese.
4. Interposto gravame dal Comune, la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 341/11/2014, pronunciata il 12 giugno 2014 e depositata in segreteria il 20 agosto 2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermava il rigetto della richiesta di rimborso, dichiarando tuttavia l'esistenza, in capo al Comune, del credito da utilizzarsi in compensazione.
5. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Trieste, il quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi.
6. All'udienza pubblica del 14 dicembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, rassegnando le conclusioni come da verbale in atti.
Motivi della decisione
7. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a due motivi.
7.1. Con il primo motivo di ricorso principale l'Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , (come introdotto dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 29 in vigore fino al 31 dicembre 2001), in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3).
Sostiene, in particolare, la ricorrente che, in base alla norma suindicata, nel testo vigente ratione temporis, il credito d'imposta sui dividendi, relativi all'esercizio 2000, potesse essere riconosciuto solo sui dividendi risultanti dalla trasformazione delle aziende ex-municipalizzate, mentre la società Acegas Spa (che aveva proceduto alla distribuzione dei dividendi al Comune di Trieste) era una società risultante dal conferimento diretto dell'azienda già municipalizzata.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 14 , comma 1-bis, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 7 e della L. n. 388 del 2000, art. 34 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3).
Sostiene, in particolare, la ricorrente, in via subordinata rispetto al primo motivo di ricorso, che nel caso in cui fosse confermato il diritto del Comune a portare in compensazione il credito d'imposta in questione, la sentenza impugnata dovesse comunque essere riformata, per non avere precisato che l'utilizzo del credito stesso doveva essere sottoposto al limite annuale di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 34 e quindi nei limiti di Euro 516.456,90.
8. Il ricorso incidentale è anch'esso affidato a due motivi.
8.1. Con il primo motivo il Comune di Trieste eccepisce la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4).
Sostiene, in particolare, l'ente territoriale che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto l'esistenza del credito d'imposta e del conseguente rimborso, e solo quest'ultimo era stato escluso in concreto per un'asserita tardività dell'istanza;
avverso tale statuizione l'Ufficio non aveva proposto appello incidentale, nonostante che fosse soccombente sul punto, ragion per cui la C.T.R. non avrebbe più potuto pronunciarsi sul diritto al rimborso.
8.2. Con il secondo motivo di appello incidentale il Comune di Trieste eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione