Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/06/2023, n. 24162

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/06/2023, n. 24162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24162
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NEGROMANTI VITTORIO ALBERTO nato a BOLOGNA il 27/05/1972 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo e alla determinazione della pena nonché il rigetto del ricorso nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 27 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., ha ridotto a mesi dieci di reclusione ed euro centosei di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di N V A, in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 56, 56, 624 cod. pen. (capo A), 99, 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen. (capo B) e 99, 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen. (capo C).

2. Il N, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen.. Si deduce che, in violazione del divieto di reformatio in peius, in totale difformità dalla decisione del Tribunale, la Corte territoriale ha erroneamente applicato l'au- mento per la recidiva.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62, n. 4, cod. pen.. Si osserva che il danno era del tutto inesistente, in quanto i beni oggetto di tentato furto erano stati riconsegnati e posti in vendita. La Corte di appello ha for- mulato un giudizio del tutto parziale, basato su interpretazioni personali in un'ottica sfavorevole all'imputato, trascurando di operare una più meritevole valutazione og- gettiva degli elementi di segno positivo.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che la Corte di merito non ha tenuto conto dello scarso allarme sociale derivante dalla condotta tenuta dall'imputato, essendo lo stesso modesto e non sin- tomatico di un elevato spessore criminale nonché dimostrativo di una ridotta capacità delinquenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente all'aumento di pena sancito per la recidiva ed è manifestamente infondato nel resto. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erroneità dell'applicazione dell'au- mento per la recidiva, è fondato. Va premesso che, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale improntato a maggior rigore, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato concerne esclusivamente l'entità complessiva della pena (Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Diop, Rv. 279086;
Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep. 2019, Me- lone, Rv. 274390). Questa Corte ritiene di aderire al secondo prevalente orientamento, basato anche sul contenuto della Relazione Preliminare al vigente codice processuale, per il quale il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non ri- guarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. 2, n. 41933 del 03/04/2017, Brajdic, Rv. 271182;
Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, W M, Rv. 232066). La giurisprudenza della Cassazione, infatti, ha più volte evidenziato i limiti alla possibilità di rideterminare la pena base e la pena finale stabilite nei gradi precedenti, osservando che il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, D M, Rv. 279905;
Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, X, Rv. 273677). Tale principio ha trovato applicazione anche nel giudizio di legittimità: ad esempio, è stato affermato che, in tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, es- sendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, G., Rv. 257672). Ebbene, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che non era stato applicato l'aumento di pena per la recidiva, bensì esclusivamente l'incremento per la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.. Al contrario, la Corte terri- toriale, nel ricalcolare la pena per effetto dell'esclusione di tale aggravante, ha appli- cato un aumento di mesi sei di reclusione per la recidiva in relazione alla sola pena detentiva. La Corte di appello, pertanto, nel disporre suddetto incremento, è incorsa in una violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto, come sopra illustrato, tale principio è valido anche in relazione ai singoli componenti del calcolo della sanzione.
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