Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/04/2020, n. 11904
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: R K nato il 04/12/1995 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. R K ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del 5/06/2018 del Tribunale di Modena che lo condannava alla pena di legge per il reato di evasione. 2. Il ricorrente deduce 1) la violazione di legge in ordine al riconoscimento della penale responsabilità non avendo voluto R sottrarsi ai controlli;2)Ia violazione di legge per erronea disapplicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;3) il vizio di motivazione in relazione alla eccessività della pena inflitta. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).