Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2022, n. 47180
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da T M, nato a Roma il 24/02/1964;G V, nato a Roma il 07/09/1959;avverso la sentenza del 23 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del T e di accogliere il ricorso del G, limitatamente all'annullamento della misura di sicurezza della libertà vigilata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 9 ottobre 2020 e appellata dagli imputati C S, Marco T, Valter G, L C e D S, su concorde richiesta delle parti e su rinuncia a tutti i motivi di appello, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado. 2. L'avvocato C S, difensore di Marco T, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo la violazione degli artt. 599 bis, 602, comma 1-bis, 129.e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la motivazione sarebbe carente in ordine alle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. L'avvocato A P, difensore di Valter G, ricorre avverso tale sentenza ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendone la violazione dell'art.228 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dalla sentenza di primo grado, pur non sussistendone i presupposti di legge per il mantenimento, e il vizio di motivazione sul punto. 4. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del T e di accogliere il ricorso del G limitatamente all'annullamento della misura di sicurezza della libertà vigilata.
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