Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2010, n. 21734
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Anche nell'ipotesi di esecuzione coattiva di rilascio di immobile diverso da quello regolato dagli artt. 605 e ss. cod. proc. civ., la parte esecutante, che assume la custodia dei beni mobili che l'esecutato rifiuti di asportare, diviene depositario delle anzidette cose mobili e della loro custodia risponde, nei confronti del proprietario, con la diligenza media di cui al primo comma dell'art. 1768 cod. civ.. (Fattispecie relativa ad un procedimento coattivo di sgombero disposto da un Comune in via amministrativa).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T F - Presidente -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. U G - Consigliere -
Dott. D?AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\CACCIOPPOLI VINCENZO\, *CCCVCN56S02C129*, elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso PENTANGELO RAFFAELE, con studio in 80050 CASOLA DI NAPOLI (NA), VIA ROMA, 36 (p.zza Cuomo), giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Sindaco p.t. e processualmente in persona del Dirigente dott. \Battinelli Vincenzo\, considerato domiciliato "ex lege" in Roma, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall?avvocato DE LIGUORI GIUSEPPE E TERRACCIANO STEFANIA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 16/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di CASTELLAMMARE DI STABIA, Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia, emessa il 24/01/2005, depositata il 24/01/2005 R.G.N. 511/C/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D?AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per accoglimento 2 motivo con assorbimento del 1 motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
\Vincenzo @Caccioppoli\ conveniva dinanzi al giudice di pace di Castellammare di Stabia il Comune della medesima citta? per ottenerne il risarcimento dei danni subiti a causa dell?incendio che aveva distrutto la mobilia di sua proprieta? depositata presso i locali dei vigili urbani.
Il Comune convenuto eccepiva, in via preliminare, l?indeterminatezza temporale e quantitativa della domanda attrice con violazione dell?art. 163 c.p.c. Escludeva che dovesse applicarsi l?art. 1768 c.c. in quanto non poteva configurarsi un?ipotesi di deposito
convenzionale delle suppellettili.
Aggiungeva che l?attore non aveva mai provveduto a versargli un corrispettivo;
che, in ogni caso, la domanda risultava del tutto sfornita di prova in ordine alla mancata prestazione da parte del convenuto dell?ordinaria diligenza e dei normali sistemi di sicurezza antincendio;
che, per l?ipotesi di applicazione dell?art. 1768 c.c. l?eccezionalita? del fatto dannoso avrebbe dovuto comportare, a fronte della gratuita? del deposito, una valutazione della colpa con minore gravita?, ai sensi del medesimo articolo, comma 2. Il giudice di pace di Castellammare di Stabia rigettava la domanda e compensava le spese processuali.
Proponeva appello \Vincenzo @Caccioppoli\ lamentando l?erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, delle disposizioni di cui all?art. 2697 c.c. in relazione all?art. 1768 c.c., comma 2 e l?erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Il Comune di Castellammare chiedeva la conferma dell?impugnata sentenza ed il rigetto dell?appello.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva l?applicazione dell?art. 1768 c.c. e la determinazione della misura del risarcimento in considerazione del pregresso asporto di mobili da parte dell?appellante e della mancata prova in ordine al valore ed alla vetusta? di quelli lasciati in deposito. Il tribunale di Torre Annunziata