Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2010, n. 21734

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Anche nell'ipotesi di esecuzione coattiva di rilascio di immobile diverso da quello regolato dagli artt. 605 e ss. cod. proc. civ., la parte esecutante, che assume la custodia dei beni mobili che l'esecutato rifiuti di asportare, diviene depositario delle anzidette cose mobili e della loro custodia risponde, nei confronti del proprietario, con la diligenza media di cui al primo comma dell'art. 1768 cod. civ.. (Fattispecie relativa ad un procedimento coattivo di sgombero disposto da un Comune in via amministrativa).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2010, n. 21734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21734
Data del deposito : 22 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T F - Presidente -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. U G - Consigliere -
Dott. D?

AMICO

Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\CACCIOPPOLI VINCENZO\, *CCCVCN56S02C129*, elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso PENTANGELO RAFFAELE, con studio in 80050 CASOLA DI NAPOLI (NA), VIA ROMA, 36 (p.zza Cuomo), giusta procura speciale in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Sindaco p.t. e processualmente in persona del Dirigente dott. \Battinelli Vincenzo\, considerato domiciliato "ex lege" in Roma, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall?avvocato DE LIGUORI GIUSEPPE E TERRACCIANO STEFANIA, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 16/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di CASTELLAMMARE DI STABIA, Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia, emessa il 24/01/2005, depositata il 24/01/2005 R.G.N. 511/C/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D?AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO

Rosario Giovanni che ha concluso per accoglimento 2 motivo con assorbimento del 1 motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
\Vincenzo @Caccioppoli\ conveniva dinanzi al giudice di pace di Castellammare di Stabia il Comune della medesima citta? per ottenerne il risarcimento dei danni subiti a causa dell?incendio che aveva distrutto la mobilia di sua proprieta? depositata presso i locali dei vigili urbani.
Il Comune convenuto eccepiva, in via preliminare, l?indeterminatezza temporale e quantitativa della domanda attrice con violazione dell?art. 163 c.p.c. Escludeva che dovesse applicarsi l?art. 1768 c.c. in quanto non poteva configurarsi un?ipotesi di deposito
convenzionale delle suppellettili.
Aggiungeva che l?attore non aveva mai provveduto a versargli un corrispettivo;
che, in ogni caso, la domanda risultava del tutto sfornita di prova in ordine alla mancata prestazione da parte del convenuto dell?ordinaria diligenza e dei normali sistemi di sicurezza antincendio;
che, per l?ipotesi di applicazione dell?art. 1768 c.c. l?eccezionalita? del fatto dannoso avrebbe dovuto comportare, a fronte della gratuita? del deposito, una valutazione della colpa con minore gravita?, ai sensi del medesimo articolo, comma 2. Il giudice di pace di Castellammare di Stabia rigettava la domanda e compensava le spese processuali.
Proponeva appello \Vincenzo @Caccioppoli\ lamentando l?erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, delle disposizioni di cui all?art. 2697 c.c. in relazione all?art. 1768 c.c., comma 2 e l?erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Il Comune di Castellammare chiedeva la conferma dell?impugnata sentenza ed il rigetto dell?appello.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva l?applicazione dell?art. 1768 c.c. e la determinazione della misura del risarcimento in considerazione del pregresso asporto di mobili da parte dell?appellante e della mancata prova in ordine al valore ed alla vetusta? di quelli lasciati in deposito. Il tribunale di Torre Annunziata rigettava l?appello, considerando che nessun elemento induceva a ritenere concluso un contratto di deposito, sia pure a titolo gratuito, perche? la concessione al \Caccioppoli\, da parte del Comune, dello spazio interno riservato al comando dei VV.UU. era stata effettuata a solo scopo umanitario e solidaristico.
Trattandosi di rapporto di cortesia - proseguiva l?impugnata sentenza - non era applicabile la normativa contrattuale, giacche? il vincolo che da esso derivava non aveva natura negoziale e, trovando il suo fondamento nella responsabilita? aquiliana ex art. 2043 c.c. gravava sul danneggiato l?onere di provare la colpa dell?ente territoriale convenuto, e non su quest?ultimo il dovere di dimostrare l?imprevedibilita? e l?inevitabilita? dell?evento che aveva provocato il danno.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso \Caccioppoli Vincenzo\, che ha affidato l?impugnazione a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune di Castellammare di Stabia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si denuncia ?Violazione e falsa applicazione norme di diritto - Art. 369, n. 3 in relazione all?art.324 c.p.c., artt. 1766 e 1767 c.c.?.
La parte ricorrente critica l?impugnata sentenza perche? il giudice del merito non avrebbe tenuto conto dell?avvenuta formazione del giudicato sulla qualificazione del contratto quale "deposito a titolo gratuito". In tal senso deporrebbe, invece, l?affermazione del giudice di primo grado secondo il quale il contratto in oggetto costituiva "deposito senza contratto a titolo gratuito ed al solo scopo umanitario".
La tesi e? infondata.
Poiche? l?interesse ad impugnare va desunto dall?utilita? giuridica (e non di mero fatto) che dall?eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si collega quindi alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l?impugnazione e? inammissibile, deve escludersi l?interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest?ultima possa dedursi un?implicita statuizione contraria all?interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato (Cass., 14.12.1996, n. 11180). Nel caso di specie la qualificazione del contratto ha formato oggetto di specifica contestazione e deve, quindi, escludersi che si sia formato il giudicato dal momento che \Vincenzo @Caccioppoli\ aveva impugnato, sul punto, la statuizione di primo grado. Con il secondo motivo si denuncia ?Violazione e falsa applicazione di norme di diritto - Art. 360 c.p.c., n 3 in relazione agli artt. 1766 e 1767 c.c. artt. 116 e 229 c.p.c.?. Sostiene il ricorrente che il Comune non aveva mai a lui concesso locali per tenervi gli arredi di sua proprieta?, secondo espressa o implicita sua spontanea volonta?, ma aveva, invece, prelevato la mobilia da altri locali, dove essa si trovava, dopo averne ottenuto coattivamente lo sgombero, e di averla depositata nei locali di pertinenza del comando della polizia municipale, come era risultato dalle testimonianze assunte in corso d?istruttoria e da quanto affermato dalla stessa controparte.
Si sarebbe, percio?, trattato di e proprio contratto di deposito a titolo gratuito ex art. 1767 c.c. con tutte le conseguenze di cui all?art. 1768 c.c., comma 2. Il motivo e? fondato.
Secondo il preciso accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, avendo \Vincenzo @Caccioppoli\ rifiutato di sgomberare i locali (nei quali il comune di Castellammare di Stabia aveva provveduto a sistemare le suppellettili della sua abitazione danneggiata dal sisma e non piu? agibile), l?ente pubblico territoriale ne aveva ottenuto il rilascio con procedura coattiva e, in mancanza di asporto dei mobili era stato costretto a trasferire in altri locali di pertinenza del Comune medesimo.
In tale situazione, ritiene questo giudice di legittimita? che la fattispecie in esame debba essere disciplinata, per analogia, dalla norma di cui all?art. 609 c.p.c., la quale dispone che, in sede di esecuzione per il rilascio di un immobile, qualora nello stesso vi siano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l?ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, puo? disporne la custodia in loco, affidata allo stesso esecutante ovvero ad un terzo, oltre che il trasporto in altro luogo, sempre perche? quivi siano custodite. Secondo quanto ha precisato a riguardo la dottrina, colui che assume la custodia diviene depositario per conto del proprietario, il quale, con il rifiuto a ritirare gli oggetti, consente ope legis all?applicazione della norma di cui all?art. 1766 c.c. dato che il deposito e? il contratto con il quale una delle parti riceve dall?altra una cosa mobile con l?obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Il deposito, in tal caso, si presume gratuito per la prima parte dell?art. 1767 c.c. salvo il concorso di speciali circostanze che facciano desumere una diversa volonta? delle parti, sicche? il depositario risponde della diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell?art. 1768 c.c.. La giurisprudenza di legittimita? (Cass., 1.10.1985, n. 4755) ha essa pure chiarito, circa gli obblighi dell?esecutante depositario dei mobili, che l?affidatario e? tenuto, nei confronti dell?esecutato, alla restituzione dei mobili affidatigli con la correlativa responsabilita? in caso di inadempimento.
Deve di conseguenza ritenersi che il tribunale non ha fatto corretta applicazione della legge laddove ha ritenuto che trattavasi di responsabilita? extracontrattuale del Comune ai sensi dell?art. 2043 c.c. per cui doveva essere onere del ricorrente \Caccioppoli\ fornire
la dimostrazione che l?incendio era da attribuire a fatto colposo o del Comune.
L?impugnata sentenza deve, percio?, essere cassata con rinvio per nuovo esame al medesimo tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, il quale, decidendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimita?, si atterra? al seguente principio di diritto:
"Anche in ipotesi di procedimento coattivo di rilascio di immobile diverso da quello regolato dall?art. 605 c.p.c. e segg., la parte esecutante, che assume la custodia dei beni mobili che l?esecutato rifiuti di asportare, diviene depositario delle suddette cose mobili e della loro custodia risponde, nei confronti del proprietario, con la diligenza media ai sensi dell?art. 1768 c.c.". Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia ?Violazione e falsa applicazione di norme di diritto - Art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all?art. 2051 c.c.?, sostenendo, in via subordinata, che, ove non si fosse ritenuta sussistente nella specie l?ipotesi del deposito (eventualmente a titolo gratuito) a carico del Comune, comunque si sarebbe dovuto ravvisarne la responsabilita? ai sensi dell?art. 2051 c.c. non avendo il Comune fornito la prova del caso fortuito.
Il motivo resta assorbito, onde e? superfluo precisare anche che il richiamo alla fattispecie dell?art. 2051 c.c. non e? corretto, perche? la norma invocata disciplina la responsabilita? del custode per i danni arrecati a terzi dalle cose che ha in custodia, mentre, nella fattispecie, i danni sono stati subiti dalle cose in custodia.

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