Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2021, n. 09919

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2021, n. 09919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09919
Data del deposito : 12 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P M, nato a Francavilla Fontana il 12-09-1962;
avverso l'ordinanza dell'11-10-2019 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa M D N, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1° maggio 2016, la Corte di appello di Lecce rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di M P, con riferimento alla detenzione patita dal 29 gennaio al 17 maggio 2007, per un totale di 108 giorni, nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto i reati di associazione a delinquere, ricettazione, falso e truffa, essendo stato P assolto dal reato di ricettazione con sentenza del Tribunale di Brindisi del 16 gennaio 2012, che contestualmente dichiarava estinti per prescrizione i reati di truffa e di falso, mentre, con sentenza della Corte di appello di Lecce del 17 dicembre 2012, irrevocabile il 9 febbraio 2013, interveniva l'assoluzione anche rispetto al reato di cui all'art. 416 cod. pen.

2. In accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di P, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18794 del 2 marzo 2017, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata per nuovo esame, al fine di verificare se la cautela fosse stata originariamente disposta anche in relazione ai reati per i quali era stato pronunciato il proscioglimento per prescrizione.

3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Lecce, con ordinanza resa in data 11 ottobre 2019, accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da P e liquidava in suo favore la somma di 12.734,28 euro.

4. Avverso l'ultima ordinanza della Corte salentina, P, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 314 e 315 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., osservando che la liquidazione dell'indennizzo operata dal giudice del rinvio doveva essere ritenuta insufficiente, posto che P aveva trascorso in regime di custodia cautelare in carcere 15 giorni e non 6 giorni come indicato nell'ordinanza impugnata per effetto di un evidente errore di calcolo, avendo beneficiato degli arresti domiciliari solo dal 13 febbraio 2007, a seguito dell'annullamento operato dal Tribunale del riesame, per cui il criterio di liquidazione utilizzato dal giudice di merito risultava illogico, essendo stato paragonato alla detenzione agli arresti domiciliari un prolungato periodo di carcerazione preventiva, avente una ben più qualificata incidenza negativa. Con il secondo motivo, infine, il ricorrente eccepisce la violazione dell'art.91 cod. proc. civ., rilevando che la Corte territoriale aveva ingiustamente compensato le spese del procedimento, in base all'erroneo presupposto che il Ministero dell'Economia non aveva contestato la pretesa del risarcimento, ma ciò non corrisponderebbe a quanto emerge dagli atti processuali, atteso che il Ministero aveva presentato una memoria di costituzione, con la quale chiedeva il rigetto dell'istanza, per cui le spese del procedimento per ingiusta detenzione dovevano essere poste a carico dell'Amministrazione per aver resistito.
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