Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2022, n. 12948

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In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. in l. n. 212 del 2017, per effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo decreto legge alle norme del TUB - le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo "ratione temporis" vigente) alle disposizioni della legge fallimentare, per quanto non diversamente disposto - è configurabile l'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento; ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal citato decreto legge, prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa, non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96, comma 2, n. 3 l.fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal suo canto, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2022, n. 12948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12948
Data del deposito : 22 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 5951/2017 Numero sezionale 741/2022 Numero di raccolta generale 12948/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati Oggetto FRANCESCO A. GENOVESE Presidente Intermediazione finanziaria – Liquidazione coatta amministrativa ex d.l.n.99/2017 – Effetti – Obblighi UMBERTO L. C. G. SCOTTI Consigliere informativi – Liquidazione del danno - Doveri di diligenza del danneggiato Ud. 08/03/2022 PU FRANCESCO TERRUSI Consigliere Cron. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere R.G.N. 5951/2017 MASSIMO FLABELLA Consigliere - Rel. SENTENZA sul ricorso 5951/2017 proposto da: B G, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n.87, presso lo studio dell'avvocato A A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati V R, V F, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

Banca Popolare di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale n.204, presso lo studio dell'avvocato V L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C B, giusta procura Sez. I – RG 5951/2017 camera di consiglio 8.3.2022 1 Numero registro generale 5951/2017 Numero sezionale 741/2022 Numero di raccolta generale 12948/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 98/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal cons. FLABELLA MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GIUSEPPE FICHERA che ha concluso per il rigetto dell'eccezione di improcedibilità del giudizio;
assorbimento del primo motivo (per rinuncia);
rigetto dei motivi secondo, terzo e quarto;
inammissibilità del quinto motivo;
accoglimento del sesto;
assorbimento del ricorso incidentale condizionato (v. conclusioni scritte);
udito, per la ricorrente, l'Avvocato Arturo Antonucci che ha chiesto l'accoglimento;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Benedetta Musco Carbonaro che ha chiesto il rigetto. FTTI DI CAUSA 1. — Maria Antonietta Rubini ha convenuto in giudizio Banca Popolare di Vicenza soc. coop. p.a. onde ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'ordine di acquisto da lei impartito in esecuzione del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini sottoscritto in data 30 agosto 1994. Ha dedotto di non aver mai sottoscritto l'ordine e ha lamentato la violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi previsti dalla disciplina normativa, primaria e regolamentare. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la nullità dell'ordine di acquisto oggetto di lite per difetto di forma scritta, oltre che per violazione delle norme imperative;
per l'effetto ha condannato la Sez. I – RG 5951/2017 camera di consiglio 8.3.2022 2 Numero registro generale 5951/2017 Numero sezionale 741/2022 Numero di raccolta generale 12948/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 105.000,00, corrispondente a quanto oggetto di investimento, con detrazione del valore delle cedole incassate in virtù dei titoli acquistati, pari a euro 7.885,93;
ha altresì condannato l'attrice alla restituzione dei titoli medesimi. 2. — Banca Popolare di Vicenza ha proposto gravame, cui ha resistito G B, costituitasi in giudizio quale erede dell'attrice vittoriosa in primo grado, nel frattempo deceduta. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 16 gennaio 2017, ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato le domande proposte;
ha quindi condannato l'appellata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della detta pronuncia, pari a euro 136.401,39, oltre interessi. Il Giudice distrettuale, pur riconoscendo l'inadempimento della banca agli obblighi informativi, ha osservato come l'appellata nulla avesse eccepito a fronte della deduzione della banca per cui, ai fini della liquidazione del danno, si sarebbe dovuto «tenere conto dell'aumento di valore dei titoli scambiati con quelli caduti in default ovvero della noncuranza con cui la cliente aveva gestito il proprio patrimonio non avendo fatto nulla per limitare le perdite»;
ha aggiunto, in proposito, che G B non aveva argomentato in merito alla produzione documentale attestante la valorizzazione delle obbligazioni argentine, il cui prezzo risultava, all'attualità, superiore a quello del tempo dell'investimento. Con riguardo alle nullità contrattuali dedotte dalla banca, e basate su vizi di forma, la Corte territoriale ha in sintesi osservato: che nel giudizio avente ad oggetto la nullità degli ordini investimento il giudice di appello non può esaminare, come domanda nuova, quella vertente sulla nullità del contratto quadro;
che, comunque, tale contratto non poteva considerarsi privo del requisito formale in ragione della mancata sottoscrizione della banca;
che il requisito di forma contemplato dall'art. 23 t.u.f. concerneva il contratto Sez. I – RG 5951/2017 camera di consiglio 8.3.2022 3 Numero registro generale 5951/2017 Numero sezionale 741/2022 Numero di raccolta generale 12948/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 quadro, e non i singoli ordini di investimento impartiti all'intermediario, onde non poteva trovare riscontro la lamentata nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine, oggetto di causa. 3. ― Avverso la decisione resa dal Giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione G B, la quale ha fatto valere sei motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso Banca Popolare di Vicenza, che a sua volta ha svolto una impugnazione incidentale basata su quattro motivi. Sono state depositate memorie. La causa, dopo la trattazione in camera di consiglio, è stata avviata alla pubblica udienza. Le parti hanno depositato memoria;
il pubblico ministero ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso, con riferimento al sesto motivo di impugnazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Precede in rito una questione di natura processuale. Come rammentato da entrambe le parti nelle memorie depositate in vista della trattazione camerale, Banca Popolare di Vicenza, nelle more del presente giudizio di legittimità, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa: procedura il cui avvio e svolgimento sono regolate dal d.l. n. 99/2017 (convertito con modificazioni, dalla l. n. 212/2017). Il cit. art. 3, al comma 1, prevede che i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato secondo specifici criteri, enunciati nel comma 3 dello stesso art. 3, «l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi». Ha ricordato la ricorrente che, in conformità dell'art. 3 del detto decreto è stata disposta, in data 26 giugno 2017, una cessione ― i cui precisi contorni non sono stati delineati ― a Banca Intesa Sanpaolo. Sez. I – RG 5951/2017 camera di consiglio 8.3.2022 4 Numero registro generale 5951/2017 Numero sezionale 741/2022 Numero di raccolta generale 12948/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Nessuna delle parti ha però dedotto, prima ancora che documentato, che il credito fatto valere dall'odierna ricorrente rientri tra quelli oggetto di cessione: sicché è incontestabilmente escluso si possa assumere, nella presente sede, che la vicenda traslativa avente ad oggetto il nominato credito si sia perfezionata. Ciò posto, va negato che l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa spieghi effetto sul corso del presente giudizio. E' anzitutto da ribadire il principio, affermato tante volte da questa Corte in tema di fallimento ― principio chiaramente spendibile in materia di liquidazione coatta amministrativa, attese le ragioni che giustificano l'enunciato ― secondo cui l'apertura della procedura concorsuale di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio: in quest'ultimo opera, difatti, il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (Cass. 23 marzo 2017, n. 7477;
Cass. 13 ottobre 2010, n. 21153). E' da verificare, tuttavia, se la sottoposizione della banca controricorrente alla liquidazione coatta amministrativa abbia l'effetto di determinare l'improcedibilità del ricorso per cassazione: conclusione, questa, verso cui sembrano convergere le deduzioni di entrambi i contendenti. Sul punto, il pubblico ministero ha esattamente rilevato che in presenza della liquidazione coatta amministrativa della parte debitrice si determina ―certamente ― una situazione d'improponibilità della domanda o di improseguibilità della domanda, ma che tale esito non si produce nel caso in cui la procedura si instauri dopo che quel credito sia stato riconosciuto con sentenza, ancorché di primo grado, non passata in giudicato;
in questa ipotesi ― ha affermato la parte pubblica ― trova infatti applicazione l'art. 96, comma 3, l. fall., che richiede l'impugnazione di quella sentenza nei modi ordinari, quale mezzo Sez. I – RG 5951/2017 camera di consiglio 8.3.2022 5 Numero registro generale 5951/2017 Numero sezionale 741/2022 Numero di raccolta generale 12948/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 necessario per contestare il credito stesso. Il tema sollecita ulteriori riflessioni, correlate alla specificità della procedura concorsuale che qui viene in esame, la quale riguarda un'impresa bancaria, e agli eventuali effetti che il d.l. n. 99 del 2017 spieghi sulla lite in esame. Il detto decreto-legge contiene la disciplina per l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca

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