Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/11/2022, n. 33986

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/11/2022, n. 33986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33986
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24958-2021 proposto da: FIMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI

114/A, presso lo studio dell'avvocato A D V, rappresentata e difesa dall'avvocato R A;
-ricorrente -

contro

Ric. 2021 n. 24958 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 2 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 102/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 15/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI.

FATTI DI CAUSA

1. - Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), con sentenza resa pubblica il 15 giugno 2021, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello proposto dalla Società FIMI S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) di Roma n. 6 del 26 marzo 2020, che aveva respinto la domanda, proposta dalla stessa FIMI S.p.A. contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2015, di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’esondazione del fiume Tronto, verificatasi dall’8 al 10 aprile 1992. 1.1. -In particolare, la sentenza del TRAP aveva afferma to che: a) il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno era quello di prescrizione del reato, di cui all’art. 2947, terzo comma, c.c., decorrente dal momento in cui al relativa eziologia era conoscibile con l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
b) nella specie, il diritto era prescritto in quanto veniva in rilievo il termine decennale, di cui al combinato disposto degli artt.157, 426 e 429 c.p., “decorrente dal 21 dicembre 2000, con il rinvio a giudizio dell’ingegnere responsabile del progetto”, non avendo rilievo la “nota inviata al Ministero il 16 marzo 2015 e ricevuta il 16 aprile 2015, sia perché prodotta solo con la comparsa conclusionale, sia Ric. 2021 n. 24958 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 3 - perché comunque inidonea ad interrompere una prescrizione già spirata”. 1.2. -Il TSAP, a fondamento della decisione e per quanto ancora rilevain questa sede, ha osservato che: a) la formulazione dell’appello della FIMI S.p.A., pur organizzato su quattro “punti”, era “genericissima”, non riuscendo “a censurare specificamente nessuna delle affermazioni rilevanti contenute nella sentenza impugnata”;
b) per stabilire la decorrenza della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c., “in presenza di un evento come quello di specie”, occorreva «accertare il momento in cui fosse percepibile, secondo criteri di conoscibilità tecnico-scientifica, il nesso eziologico, quale legame tra le “carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche” e il danno»;
c) tale criterio presupponeva, però, “il previo assolvimento dell'onere di allegazione e di prova, nel giudizio di merito, gravante rispettivamente sulle parti …: da un lato, in sede di formulazione dell’eccezione di prescrizione, circa la data di decorrenza della prescrizione nell’assunto del debitore;
e, dall’altro lato, in sede di formulazione della controeccezione [in senso lato], in ordine aldiverso dies a quo , che il debitore alleghi come primo momento della sua conoscenza o conoscibilità, sempre secondo quelle leggi tecnico-scientifiche, della riconducibilità del danno al fatto illecito”;
d) l’appellante non aveva “neppure indicato - come n ecessaria allegazione - da quale dies o momento intendeva far decorrere la prescrizione del diritto vantato, per suffragare la critica di motivazione inadeguata, sul punto, della sentenza impugnata”;
e) “mentre la sentenza impugnata discorre(va) di un’allegazione di tale termine iniziale nella data del 15 dicembre 2000, momento di rinvio a giudizio dell'ingegnere responsabile del progetto, tale data (era) negata … ad opera della stessa parte appellante, la quale addirittura afferma(va) di non avere mai allegato né quella, né altra data”;
f) «alla stregua delle deduzioni tutte dell'atto di appello, (doveva) concludersi che l'appellante si (fosse) limitata a Ric. 2021 n. 24958 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 4 - reputare “certo” che non apprese del diritto al risarcimento del danno “se non in prossimità dell’azione intentata”»;
g) la “completa assenza di deduzioni idonee … ad assolvere all'onere di corroborare e dare corpo alla controeccezione circa la data di conoscibilità dell’evento, tale da contraddire quella individuata dal Ministero, rende(va) dunque inammissibile il ricorso sul punto”;
h) inconsistenti o irrilevanti erano, poi, le ulteriori doglianze: h.1) quella sulla ritenuta inammissibilità in primo grado della
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