Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 01321

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 01321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01321
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRO GIUSEPPE nato a CASSINO il 15/06/1959 avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14 ottobre 2021, all'esito del gravame interposto da G M, il Tribunale di Cassino ha confermato la sentenza in data 20 luglio 2020 con la quale il Giudice di pace di Cassino aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di minaccia nei confronti di Carlo Maria D'Alessandro e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore dello stesso D'Alessandro.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di inammissibilità e di decadenza, deducendo che: - il Giudice di pace alla prima udienza di comparizione, dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti ed esperito il tentativo di conciliazione (che ha avuto esito negativo), piuttosto che aprire il dibattimento (in mancanza di questioni preliminari e pregiudiziali) ha irritualmente chiesto alla persona offesa se avesse intenzione di costituirsi parte civile e dunque, nonostante l'opposizione della difesa, disposto un differimento ad altra udienza nella quale il D'Alessandro si è costituito parte civile (così potendo richiedere l'escussione di un teste di riferimento, utilizzato al fine della condanna, oltre che richiedere il risarcimento dei danni);
- ed il Tribunale avrebbe rigettato in parte qua il gravame in forza di una ricostruzione erronea e in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza in ordine al termine ultimo per la costituzione di parte civile.
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