Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2020, n. 37821
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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: L E nato a CAGLIARI il 02/06/1976;avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di T;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere I P;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 2 aprile 2019, la corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Asti del 25 marzo 2016, assolveva L E dall'imputazione di falso in assegno di cui al capo c) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e rideterminava la pena allo stesso inflitta in relazione al delitto di ricettazione in anni 2 di reclusione ed C 600,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to M R, deducendo, con distinti motivi: - violazione dell'articolo 606 comma primo lettera e) codice procedura penale ed omessa motivazione della sentenza di appello per avere la stessa richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado omettendo qualsiasi scrutinio dei motivi di impugnazione;al proposito, si lamentava mancare ogni tipo di argomentazione e motivazione sui motivi di appello proposti avverso l'affermazione di responsabilità in primo grado nonché l'assenza delle ragioni logiche per cui ritenere preferibile la ricostruzione accusatoria in luogo di altra ipotesi pure prospettata;- violazione dell'articolo 606 comma primo lettera e) codice procedura penale, omessa motivazione risultante dal testo della sentenza, in ordine alla mancanza della prova che l'imputato avesse compiuto il reato di ricettazione difettando sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della contestata fattispecie delittuosa;infatti, l'attribuzione di responsabilità era basata su considerazioni di natura meramente deduttiva e non ancorate a prove certe ed inconfutabili essendo anzi stata dimostrata la totale estraneità dell' imputato ai fatti che erano emersi esclusivamente in forza della dichiarazione del signor Giorgio M, soggetto terzo rispetto alla titolare del conto corrente e degli assegni, circostanza questa che non poteva fare escludere l'avvenuta volontaria consegna dei titoli alla badante della presunta vittima che non aveva mai disconosciuto le sottoscrizioni degli assegni stessi, con conseguente non configurabilità del delitto presupposto di cui mancava pertanto la prova;inoltre difettava anche la dimostrazione della consapevolezza in capo all'imputato di avere ricevuto titoli di provenienza illecita;- violazione dell'articolo 606 comma primo lettera e) codice procedura penale e manifesta illogicità della motivazione della pronuncia di appello quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche non essendo stata giustificata tale valutazione negativa dal giudice di secondo grado;- vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata, stabilita in misura superiore ai minimi edittali.
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