Cass. pen., sez. IV lav., ordinanza 19/06/2019, n. 27239

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., ordinanza 19/06/2019, n. 27239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27239
Data del deposito : 19 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: B H G nato il 01/03/1996 avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere M B;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza emessa in data 16/1/2019, la Corte di appello di Venezia - in parziale riforma della pronuncia resa in data 18/9/2018 dal Tribunale di Padova - ha rideterminato, la pena inflitta a B H G, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in quella di mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore deducendol violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificagone della pena inflitta, lamentando che la Corte d'appello non tn:LA fatto buon governo degli artt. 132 e 133 cod. pen., irrogando una pena superiore al minimo edittale.

2. Il ricorso risulta manifestamente infondato. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 cod. proc. pen., ne facciano richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Tuttavia, si tratta di un motivo palesemente inammissibile, poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017. Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia anche agli altri eventuali motivi relativi al trattamento sanzionatorio, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza, sia relativa ai motivi ai quali la parte ha espressamente rinunciato ovvero, come nel caso di specie, che si riferisca ad una quantificazione della pena diversa da quella sulle quali le parti hanno raggiunto l'accordo ed in merito alla quale, quindi, può ammettersi solo una verifica in termini di legalità della pena o di validità del consenso prestato (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
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