Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2005, n. 13711

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In ordine alla domanda di risarcimento del danno "ex" art. 2043 cod. civ. da comportamento della P.A. (consistente, nella specie, nel comportamento di funzionario della Soprintendenza, che in sede di restauro di edificio di culto aveva modificato l'originaria colorazione riverniciandone le specchiature esterne in modo incompatibile con i canoni costruttivi), proposta prima delle modificazioni del sistema di riparto della giurisdizione introdotte con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. modif., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo, tale essendo la natura della pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può avere natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, correlate alle diverse forme di protezione, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento). (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno precisato che la configurabilità, nella fattispecie, della responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. è soltanto questione di merito).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2005, n. 13711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13711
Data del deposito : 27 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. N G - Presidente di sezione -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. M M R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REVERENDO MAGRÌ G, NELLA QUALITÀ DI PARROCO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PARROCCHIA S. AGATA DI CALTANISSETTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA N. 2, presso lo studio dell'avvocato A I, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
ASSESSORATO REGIONALE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- resistente -
avverso la sentenza n. 44/02 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 20/02/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/05 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito l'Avvocato Francesco PANEPINTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA

Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione.
RITENUTO IN FATTO
che il reverendo Giuseppe Macrì, parroco della Chiesa di S. Agata di Caltanissetta, ha impugnato per cassazione la sentenza in data 20 febbraio 2002, con la quale la Corte di appello della stessa città, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in ordine alla domanda ex art. 2043 c.c. (che il Tribunale aveva, viceversa, accolto), con la quale l'attore aveva chiesto il risarcimento, in forma specifica o per equivalente, del danno arrecato alla suddetta Chiesa ed alla Comunità parrocchiale dal "mero comportamento materiale" del funzionario della Soprintendenza che, in sede di restauro di quell'edificio di culto, disattendendo il contrario parere espresso della Commissione all'uopo nominata e le conformi direttive dell'Assessore, ne aveva "illecitamente modificato l'originaria colorazione", riverniciandone le specchiature esterne con colore rosso assolutamente incompatibile con i canoni costruttivi della Compagnia dei Gesuiti;

che, con i quattro motivi di cui si compone l'odierno ricorso, il Macrì censura sotto vari profili la statuizione sulla (denegata) giurisdizione e preliminarmente, eccepisce la nullità assoluta dell'atto di citazione in appello per inosservanza del termine a comparire di cui al combinato disposto degli artt. 163 bis e 342 c.p.c.;

che l'amministrazione intimata non si è costituita;

che il ricorrente ha anche deposito memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che va preliminarmente respinta la riferita eccezione di nullità della citazione in appello, dovendo detta nullità considerarsi sanata ex art. 164, comma 3, c.p.c., per effetto della intervenuta costituzione in giudizio dell'appellato. Il quale - pur denunciando in comparsa l'inosservanza del termine a comparire (nella specie, per altro, di un solo giorno inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis) - non ha mai comunque richiesto la " fissazione di una nuova udienza nel rispetto del termine di legge" ai sensi dello stesso art. 164 c.p.c. E ciò ne' nell'atto di costituzione, ne' alla prima
udienza, che fu comunque di mero rinvio, ne' all'udienza successiva, in cui l'appellato chiese precisarsi le conclusioni;

che è viceversa fondata la censura sulla giurisdizione che, con i connessi tre residui motivi del ricorso, si contesta spettare al Giudice amministrativo, come dichiarato dalla corte Territoriale;

che, infatti, nel motivare sul punto, la propria opzione, quella Corte ha attribuito decisivo rilevo alla ritenuta natura di interesse legittimo, e non di diritto perfetto, della situazione soggettiva nella specie asseritamene lesa, sul presupposto che l'attività: del funzionario, che l'attore assumeva connotata da carenza di potere, si risolvesse in realtà in atto, invece, espressivo di "valutazioni" discrezionali di tipo tecnico attinenti alla scelta degli interventi più appropriati di restauro della Chiesa di S. Agata";

che, così argomentando, i giudici a quibus hanno omesso, però, di considerare che - nel sistema normativo, cui è riconducibile ratione temporis la presente controversia, in vigore anteriormente alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 1998 i cui artt. 33, 34, nel testo emendato dalla sentenza costituzionale n. 292/02 e n. 281/04, hanno esteso la giurisdizione amministrativa di legittimità ed esclusiva già esistente nelle materie ivi previste, alle controversie patrimoniali consequenziali all'annullamento di atti amministrativi - la natura della posizione soggettiva azionata in via risarcitoria era suscettibile di venire in rilievo ai soli fini della fondatezza, o meno, della domanda in un contesto normativo che non aveva ancora superato la pregiudiziale di irrisarcibilità degli interessi legittimi, ma non già ai fini della giurisdizione. Atteso che, in quel sistema, nessun dubbio sussisteva sulla giurisdizione del G.O. in materia di azioni di risarcimento del danno proposte contro la P.A., non potendosi configurare, in linea generale e astratta, una giurisdizione del G.A. in ordine a siffatte domande (cfr., per tutte, SS. UU. nn. 2206/05;
210 9/04;
7420/02
);

che ha effettivamente dunque errato la Corte territoriale nel declinare la propria giurisdizione invece di esaminare nel merito i motivi dell'appello innanzi ad essa proposto e le sottostanti questioni in ordine alla contestata sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della pretesa risarcitoria;

che all'esame delle riferite questioni dovrà quindi provvedere altra Corte di appello - che si designa in quella di Catania - previa declaratoria di giurisdizione del G.O. e conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che alla stessa Corte di rinvio si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di Cassazione;

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