Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2024, n. 14955
Sentenza
14 febbraio 2024
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14 febbraio 2024
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Massime • 1
In tema di revisione, la fase rescissoria, nell'attuale assetto normativo, non dev'essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all'udienza dibattimentale fissata a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l'acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria).
Sul provvedimento
Testo completo
14955-24 SND Ma REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.316 - Presidente - Gastone Andreazza op - 14/02/2024 Aldo Aceto Luca Semeraro R.G.N. 35754/2023 Emanuela Gai -Relatore - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di Bari nel procedimento penale nei confronti di NG MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 22/06/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
letta la memoria difensiva del difensore che chiede l'inammissibilità/rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari con la quale, in accoglimento dell'istanza di revisione, ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen. promossa da NG MA, ha revocato la sentenza della Corte di appello di Campobasso con la quale era stata confermata la sentenza di condanna del up medesimo NG del Tribunale di Campobasso, in relazione all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e, per l'effetto, ha assolto NG MA dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.
2. Deduce il ricorrente tre motivi di ricorso: -Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc.pen., erronea valutazione quale "prova nuova" della visura storica della società Rent Line srl da cui risulterebbe che il NG non era il legale rappresentante della società all'epoca dei fatti, tenuto conto che in atti esisteva già una analoga certificazione dell'Agenzia delle entrate che non sarebbe stata valutata dai giudici del merito e che la prova dell'attribuibilità della condotta al NG discendeva dalla testimonianza del funzionario Di Natale dell'Agenzie dell'entrate. -Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 637 cod.proc.pen. in relazione all'omessa fase rescissoria per la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e della valutazione della prova nuova. La corte territoriale avrebbe assunto la decisione nel merito, in udienza pubblica, omettendo del tutto la fase rescissoria. -· Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione con riguardo all'omesso confronto con le prove valutate dal giudice del merito in punto attribuzione del reato al NG quale amministratore di fatto della società.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione al primo motivo di ricorso va rammentato che, in tema di prova nuova ai sensi dell'art. 630 comma 1, lett c) cod.proc.pen., la giurisprudenza di legittimità, superando un più risalente orientamento, ha affermato che in tema di revisione la prova nuova deve considerarsi tale anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, così come nuovi devono considerarsi quegli elementi di prova che, quantunque risultanti dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione delle parti ovvero per il mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259778 - 01; Sez. U, n. 624 del