Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/2020, n. 16723

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/2020, n. 16723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16723
Data del deposito : 5 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4195-2015 proposto da: FESH & FUIT S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone 49 presso lo studio dell'Avvocato G D B, rappresentata e difesa dall'Avvocato G Q;

- ricorrente -

contro

T V, elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 1120, presso lo studio dell'Avvocato A I, rappresentato e difeso dall'Avvocato R O;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 39/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 19/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2020 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento dei restanti motivi;
uditi gli Avvocati Q ed O.

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. Fresh & Fruit ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 39/2015 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pubblicata il 19 gennaio 2015. Resiste con controricorso V T. V T, con ricorso monitorio del 13 luglio 2007, domandò al Tribunale di Taranto di ingiungere alla s.r.l. Fresh & Fruit il pagamento della somma di C 46.912,23, a titolo di corrispettivo della vendita di uva, documentata da fattura commerciale n. 07 dell'8 ottobre 2007. L'opponente s.r.l. Fresh & Fruit dedusse però che il contratto di vendita dell'uva dell'agosto 2006, per il quale era stato versato un acconto di C 20.000,00, era poi stato risolto consensualmente, riducendosi Ric. 2015 n. 04195 sez. SU - ud. 07-07-2020 -2- il prezzo ad C 29,00 per quintale, per un complessivo prezzo di C 80.000,00 (come da fattura n. 02 del 29 agosto 2006), a causa della cattiva qualità della merce e per evitare un contenzioso. Avendo l'acquirente corrisposto la residua somma di C 60.000,00, la stessa assumeva che il credito intimato col decreto ingiuntivo non avesse alcuna fondatezza. L'opposto V T replicò che si trattava di distinte forniture, una "a quintale", di cui alla fattura n. 07, ed una "in blocco", di cui alla fattura n. 02. Espletata prova testimoniale, il Tribunale di Taranto ritenne mancante la prova del credito azionato ed accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo. Proposto appello da V T, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 19 gennaio 2015, accolse il gravame, così respingendo l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla s.r.l. Fresh & Fruit. Ad avviso dei giudici di secondo grado, l'allegata risoluzione del primo contratto di vendita intercorso fra le parti, dovuta alla cattiva qualità del prodotto, con rideterminazione del prezzo in complessivi C 80.000.00 (previa riduzione del prezzo a quintale in C 29,00), integrando una transazione, avrebbe dovuto essere provata per iscritto, ai sensi dell'art. 1967 c.c. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha reputato a tal fine irrilevante la deposizione del teste Donno, ed ha evidenziato come la società acquirente non avesse specificamente controdedotto circa l'avvenuta conclusione, allegata da V T, di due distinte vendite, una "in blocco", di cui alla fattura n. 2/2006 per C 80.000,00, ed altra "a peso", di cui alla fattura n. 7/2006 per C 46.000,00, posta quest'ultima a fondamento della domanda monitoria. L'esistenza di un secondo contratto di vendita d'uva "a peso", secondo la sentenza impugnata, sarebbe dimostrata dalla Ric. 2015 n. 04195 sez. SU - ud. 07-07-2020 -3- documentazione inerente ai prelievi di prodotto tra il 13 ed il 21 agosto 2006 al prezzo di C 0,38 per Kg, nonché dalla stessa testimonianza di N D. La trattazione del ricorso veniva dapprima fissata per il 31 gennaio 2019 in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., quindi nell'udienza pubblica del 6 maggio 2019, all'esito della quale la Seconda Sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 30244/2019 del 20 dicembre 2019, ha disposto la trasmissione al Primo Presidente per la rimessione delle decisione alle Sezioni Unite, ravvisando difformità delle pronunce nelle sezioni semplici sulla questione di diritto da esaminare, e comunque la particolare importanza della stessa questione di massima. Il Primo Presidente ha così disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. E' stata altresì acquisita la relazione predisposta dell'Ufficio del massimario. Venne rinviata l'udienza pubblica inizialmente fissata per il giorno 24 marzo 2020. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, la procura speciale conferita dalla s.r.l. Fresh & Fruit all'avvocato Giovanni Q per atto Notaio Balestra del 10 marzo 2020 supera l'eccezione di irritualità della nomina del nuovo difensore della ricorrente sollevata dal controricorrente, in rapporto all'art. 83, comma 3, c.p.c., nella formulazione applicabile per i giudizi instaurati prima della novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69. 1.11 primo motivo del ricorso della s.r.l. Fresh & Fruit denuncia la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 1967 c.c. e degli artt.157 e 345 c.p.c., quanto alla validità ed alla utilizzabilità delle prove. Si assume che la Corte d'appello abbia arbitrariamente Ric. 2015 n. 04195 sez. SU - ud. 07-07-2020 -4- dichiarato la nullità o la inutilizzabilità della prova testimoniale ammessa ed espletata in primo grado per la pretesa inosservanza dell'art. 1967 c.c., reputando che fosse intervenuta tra le parti una transazione da provarsi per iscritto e non mediante testimoni. Trattandosi di scrittura richiesta dalla legge ad probationem e non ad substantiam, la relativa carenza, secondo la ricorrente, non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice, senza che le parti avessero eccepito alcunché al riguardo né al momento dell'ammissione, né al momento dell'espletamento, né dopo l'assunzione della prova per testi, né con l'atto di appello. Essendo avvenuto verbalmente il contratto di compravendita, avrebbe potuto svolgersi in tale forma anche la risoluzione consensuale dello stesso (qualificazione più corretta, secondo la ricorrente, che non ravvisa proprio l'esistenza di una transazione). Il secondo motivo del ricorso della s.r.l. Fresh & Fruit deduce in rubrica l'omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma il contenuto della censura allega, in realtà, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la quale avrebbe dapprima definito irrilevante la deposizione testimoniale del mediatore N D, giacché non ammessa in forza dell'art. 1967 c.c., e poi avrebbe invece tratto dalla medesima deposizione la prova di due distinti contratti di vendita e dei rispettivi elementi costitutivi. Anche il terzo motivo del ricorso della s.r.l. Fresh & Fruit denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, tenuto in nessun conto le dichiarazioni rese dai testimoni G D F e M L, che vengono per intero trascritte nel Ric. 2015 n. 04195 sez. SU - ud. 07-07-2020 -5- motivo. Di seguito, la ricorrente critica il punto della sentenza impugnata che ha attribuito al teste Donno l'affermazione di "valutazioni giuridiche", sicché viene per intero trascritta in ricorso anche la relativa deposizione del teste. Il quarto motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, sull'oggetto e sulla rispettiva ripartizione, avendo la Corte d'appello gravato l'opponente compratrice di dare dimostrazione della quantità d'uva prelevata all'epoca della transazione, nonché della unicità del contratto, ovvero del prezzo dei due diversi accordi. Per convalidare l'assunto della carenza probatoria che affliggerebbe, piuttosto, la pretesa di V T, vengono trascritte in questo motivo di ricorso le risposte date dai testimoni G B, F G e D T. II. Occorre iniziare dall'esame separato del primo motivo di ricorso. 11.1. Va dunque considerato come la s.r.l. Fresh & Fruit, opponente a decreto ingiuntivo, abbia dedotto che, a fronte di un originario contratto di vendita di massa, avente ad oggetto l'uva prodotta da un fondo di V T, con determinazione di un prezzo correlato al peso della merce prelevata, essendo tra le parti insorte contestazioni sulla qualità della frutta, in data 29 agosto 2006 si risolse il primo accordo e si determinò un prezzo globale di C 80.000,00 per tutta la merce prelevata. La sentenza impugnata ha apprezzato in fatto che detta seconda convenzione allegata dalla s.r.l. Fresh & Fruit dovesse qualificarsi come transazione, avendo essa preso atto dei vizi della merce venduta ed operato una riduzione del corrispettivo per dirimere il contrasto fra le parti, così modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente con effetto novativo, in Ric. 2015 n. 04195 sez. SU - ud. 07-07-2020 -6- maniera da determinare l'estinzione del primo accordo e la costituzione di un nuovo programma obbligatorio, diretto a generare autonome situazioni giuridiche, in sostituzione di quelle precedenti. Non vi è, dunque, alcuna assoluta incompatibilità logica tra la transazione, ravvisata dalla Corte d'appello, e la mera risoluzione consensuale, che prospetta la ricorrente, senza peraltro censurare specificamente la qualificazione negoziale delineata nella sentenza impugnata, fermo restando che la risoluzione per mutuo consenso si esaurisce in un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio preesistente, mentre qui la stessa allegazione difensiva della s.r.l. Fresh & Fruit postulava che l'accordo del 29 agosto 2006, raggiunto con l'intervento del mediatore N D, avesse altresì dato luogo ad un nuovo assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi spettanti ai contraenti. E poi indubbio che l'onere di provare la transazione incombe sulla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito oggetto del giudizio. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha tuttavia affermato che la transazione, dedotta dalla società opponente a decreto ingiuntivo, non poteva ritenersi provata sulla base della testimonianza resa al riguardo da N D, necessitando di prova per iscritto in forza dell'art. 1967 c.c. 11.2. Ora, una diffusa interpretazione premette che la prescrizione dell'art. 1967 c.c., secondo cui la transazione deve essere provata per iscritto, postula che tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo (quali, in particolare, le reciproche concessioni) debbano risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla Ric. 2015 n. 04195 sez. SU - ud. 07-07-2020 -7- prova per testimoni o per presunzioni (Cass. Sez. 2, 28 aprile 2005, n. 8875;
Cass. Sez. 3, 3 marzo 1999, n. 1787;
Cass. Sez. 3, 6 gennaio 1983, n. 75;
Cass. Sez. 1, 19 luglio 1979, n. 4298). Altre volte si è, peraltro, affermato che, proprio perché nel contratto di transazione la prova scritta è richiesta dalla legge soltanto ad probationem (quando non ricorrano gli estremi della forma a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1350 n.12 c.c.), non osterebbe alla qualificabilità di un contratto come transazione il fatto che le reciproche concessioni tra le parti, intese a far cessare la situazione di dubbio in atto, non siano specificamente indicate nel documento, ma emergano dal complesso dell'atto, nonché da elementi eventualmente esterni ad esso (Cass. Sez. 3, 8 giugno 2007, n. 13389). E' stato pure ritenuto che la prova della transazione possa ritrarsi da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso solo tacito, purché univoco, dall'altra parte (Cass. Sez. 1, 13 luglio 1978, n. 6825;
Cass. Sez. L, 16 maggio 1996, n. 4542). 11.3. Ciò premesso sotto il profilo dell'atto soggetto a forma ad probationem, sotto, invece, il profilo dei correlati limiti della prova per testimoni, come evidenzia l'ordinanza interlocutoria n. 30244/2019 resa dalla Seconda Sezione civile, si registra un cospicuo orientamento giurisprudenziale secondo il quale, mentre in materia di atti e contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, la prova testimoniale dell'esistenza del negozio è del tutto inammissibile, salvo che nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento, e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem, l'inammissibilità della prova testimoniale, non Ric. 2015 n. 04195 sez. SU - ud. 07-07-2020 -8- attenendo all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio e la correlata nullità deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata, entro il termine dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi, con la conseguenza che la prova ammessa oltre i limiti predetti deve ritenersi altrimenti ritualmente acquisita, in conformità alle regole generali in tema di nullità di carattere relativo riguardanti l'ammissione e l'espletamento della prova in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. (Cass. Sez. L, 3 giugno 2015, n. 11479;
Cass. Sez. 1, 25 giugno 2014, n. 14470;
Cass. Sez. 3, 30 marzo 2010, n. 7765;
Cass. Sez. 2, 30 maggio 2005, n. 11389;
Cass. Sez. 1, 20 febbraio 2004, n. 3392;
Cass. Sez. 2, 8 gennaio 2002, n. 144;
Cass. Sez. 3, 12 maggio 1999, n. 4690;
Cass. Sez. 1, 16 marzo 1996, n. 2213;
Cass. Sez. L, 1 ottobre 1991, n. 10206;
Cass. Sez. 2, 10 aprile 1990, n. 2988;
Cass. Sez. 3, 12 luglio 1979, n. 4047;
Cass. Sez. 3, 25 maggio 1979, n. 3053;
Cass. Sez. 3, 24 novembre 1969, n. 3814;
Cass. Sez. 3, 22 giugno 1968, n. 2095;
Cass. Sez. 3, 29 aprile 1965, n. 772). Ove, pertanto, la parte interessata non si sia opposta alla richiesta di ammissione della prova testimoniale relativa ad un contratto da provare per iscritto, sollevando tempestivamente l'eccezione all'atto dell'assunzione secondo le modalità di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c., nonché riproponendo la questione in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello, la relativa nullità dovrebbe intendersi sanata, ed al giudice dell'impugnazione, cui sia sottoposta una doglianza che investa la valutazione dei risultati di tale mezzo di prova, resterebbe preclusa ogni indagine ex officio in punto di ammissibilità della prova per testimoni. Ric. 2015 n. 04195 sez. SU - ud. 07-07-2020 -9- 11.4. L'ordinanza interlocutoria n. 30244/2019 segnala, tuttavia, l'esistenza nella giurisprudenza di questa Corte di una contrapposta interpretazione, evincibile nella motivazione di Cass. Sez. 3, 14 agosto 2014, n. 17986, in base alla quale, quando, per legge o per volontà delle parti, sia prevista per un certo contratto la forma scritta ad pro bationem, la prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente o esplicitamente, l'esistenza del medesimo è inammissibile, salvo che non sia volta a dimostrare la perdita incolpevole del documento, così come è inammissibile la connessa prova per presunzioni;
né siffatta inammissibilità della prova testimoniale, derivante dal conflitto con le norme che la vietano, potrebbe dirsi sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata, visto che la sanatoria per acquiescenza riguarda soltanto le decadenze e le nullità previste per la prova testimoniale dall'art. 244 c.p.c. (in tema di modo di deduzione), non anche la prova testimoniale illegittimamente ammessa, di talché la relativa eccezione potrebbe essere utilmente formulata anche dopo l'espletamento della prova vietata. Questa interpretazione osserva come la tesi che ravvisa un diverso regime processuale in ordine al rilievo dell'inammissibilità della prova testimoniale con riferimento ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta ad probationem ovvero ad substantiam, facendo leva su considerazioni metagiuridiche in ordine alla natura degli interessi coinvolti, non terrebbe conto della unitaria disciplina della prova testimoniale (e di quella connessa per presunzioni) relativa ai contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad pro bationem ovvero ad substantiam, siccome dettata, rispettivamente, nei commi 1 e 2 dell'art. 2725 c.c. (e nel comma 2 dell'art. 2729 c.c.), per entrambi derogandosi al Ric. 2015 n. 04195 sez. SU - ud. 07-07-2020 -10- divieto di ammissione nella sola ipotesi di perdita incolpevole del documento. Va peraltro considerato come Cass. Sez. 3, 14 agosto 2014, n. 17986, decidesse, in realtà, con riguardo ad un caso di mancata ammissione, da parte dei giudici del merito, della prova testimoniale di una transazione (e così anche la richiamata Cass. Sez. L, 9 gennaio 1996, n. 8838). Viceversa, in Cass. Sez. 2, 8 marzo 1997, n. 2101, si affermò proprio che la mancata opposizione della parte interessata all'espletamento di una prova testimoniale erroneamente ammessa, giacché volta a dimostrare un contenuto difforme da quello risultante in forma documentale, occorrente ad probationem, non vale a sanare l'inammissibilità, operando una tale sanatoria unicamente per le nullità previste dall'art. 244 c.p.c. in tema di modalità di deduzione della prova ed indicazione delle persone da interrogare (così già Cass. Sez. 2, 23 agosto 1986,
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