Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/01/2022, n. 1198

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In tema di IVA, la società scissa, nel caso di rivalsa per le anticipazioni versate a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla società beneficiaria in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti a quest'ultima per effetto di scissione parziale, non si configura quale mandataria senza rappresentanza della società beneficiaria, con la conseguenza che va esclusa l'applicabilità dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che la responsabilità solidale della società scissa deriva da una forma particolare di accollo "ex lege" che, quale effetto legale della scissione, non richiede una specifica pattuizione tra le parti, fruendo, quindi, il rimborso delle suddette anticipazioni dell'esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/01/2022, n. 1198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1198
Data del deposito : 17 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

01198/22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE - T riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Oggetto Presidente Dott. A G TRIBUTI ALTRI Consigliere Dott. A F E Dott. M C Consigliere Consigliere Ud. 19/10/2021 CC Dott. L L Consigliere relatore R.G.N. 10773/2020 Dott. G L S ha pronunciato la seguente Rep. Cor.1198ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10773/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE CONTRO la "FEMAR SERVIZI SPECIALI S.r.l.", con sede in Catania, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. S L R, con studio in Catania, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Claudia Zhara Buda, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Catania il 12 dicembre 2018 n. 5504/06/2018;
1 9216 4 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Catania il 12 dicembre 2018 n. 5504/06/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per IRES ed IRAP relative all'anno 2010, in dipendenza dell'indeducibilità di costi sostenuti con Paesi a fiscalità privilegiata e di sopravvenienze passive non inerenti all'anno di riferimento, ha respinto l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "FEMAR SERVIZI SPECIALI S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania col n. 9307/04/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la "FEMAR SERVIZI SPECIALI S.r.l." fosse esonerata dal versamento dell'IVA in sede di rivalsa conseguente al pagamento da parte della "FEMAR S.p.A." delle fatture emesse dai fornitori in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti dalla società scissa alla società beneficiaria di nuova costituzione per effetto della scissione parziale. La "FEMAR SERVIZI SPECIALI S.r.l." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE:

2 Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 13, comma 2, lett. b, 15 comma 1, n. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 1705 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la società beneficiaria fosse esente dall'IVA in sede di rimborso delle somme anticipate dalla società madre per il pagamento dei corrispettivi fatturati dai fornitori in relazione a rapporti contrattuali trasferiti per effetto della scissione parziale, dovendo, invece, considerarsi una sorta di mandataria senza rappresentanza, con la conseguente applicabilità dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato.

1.1 La questione controversa attiene al regime dell'IVA in caso di rivalsa da parte della società scissa per le anticipazioni versate a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla società

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