Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24440

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24440
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da C G nato a Bari il 06/02/1975;
avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari del 21/11/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A P, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto in epigrafe, emesso ai sensi dell'art.666, comma secondo, cod. proc. pen. dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, sono state dichiarate inammissibili le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare (ex art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.) presentate da G C, in ragione dell'entità della pena residua superiore al limite fissato per la loro ammissibilità.

2. Avverso il predetto decreto il condannato, per mezzo dell'avv. E A, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l'annullamento dello stesso.

2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen. per essere stata dichiarata 'de plano' la inammissibilità delle sopra indicate istanze, anziché nel contraddittorio tra le partii nonostante fosse stata già fissata, al riguardo, l'udienza in camera di consiglio per il giorno 28 febbraio 2023, di talché sarebbe stato impedito al condannato di dedurre sulla ammissibilità delle predette istanze con particolare riferimento alla entità della pena residua.

2.2. Con il secondo ed il terzo dei motivi il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 666, comma 2, e 663 cod. proc. pen. per avere dichiarato senza il contraddittorio la inammissibilità delle istanze di cui sopra, senza procedere allo scioglimento virtuale del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il
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