Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10140
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Il difensore della ricorrente VA IN, in persona dell'avv.to Matteo Massimi ha depositato memoria difensiva contenente motivi nuovi e repliche alle conclusioni del Sostituto procuratore generale insistendo nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Roma, con ordinanza assunta in data 22 Febbraio 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente VA IN in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta dalla data del 4 Dicembre 2014 al 16 Febbraio 2016 dapprima in carcere e, successivamente, agli arresti domiciliari in relazione ad ipotesi di concorso in episodi corruttivi ai sensi dell'art.319 e 321 cod.pen. fatti dai quali veniva assolta dalla Corte di Appello di Roma in data 11.9.2018 per non avere commesso il fatto.
2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, assume che ricorre la condizione impeditiva costituita dalla colpa grave della ricorrente che aveva concorso a dare luogo all'adozione della cautela, indicando una seria di intercettazioni telefoniche, dal carattere indiziante, intervenute essenzialmente con il titolare della società cooperativa, BU TO, nelle quali la AV evidenziava una conoscenza delle finalità corruttive, dei destinatari delle buste contenenti il denaro, dell'entità dell'elargizioni;
risultava altresì che la stessa veniva impiegata in piccoli incombenti di carattere esecutivo nel mentre dell'assunzione della intercettazione ambientale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di frequentazioni malavitose e ambigue e della natura del giudizio prognostico riservato al giudice della riparazione, del tutto autonomo rispetto a quello volto ad accertare la responsabilità penale, riconosceva che la contiguità della VA agli episodi corruttivi e l'apparenza di adesione al proposito criminoso che traspariva dalle conversazioni intercettate, travalicavano il profilo della connivenza non punibile già apprezzato dal giudice della cautela, escludendo pertanto la richiesta riparativa.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, VA IN deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, per contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento della colpa ostativa e comunque per la irrilevanza eziologica dei profili di colpa alla stessa riconosciuti. Assume in particolare che fin dalla data di adozione della misura cautelare il compendio indiziario risultava inadeguato e insufficiente, tenuto conto del ruolo rivestito dalla VA all'interno della cooperativa e del rapporto di diretta interlocuzione con il BU. Del tutto illogico risultava poi l'argomento speso dal giudice della riparazione nel richiamare i principi giurisprudenziali in materia di frequentazioni malavitose e ambigue, atteso che i rapporti con il BU traevano origine dal rapporto di lavoro e non già da un comune sentire antidoveroso e che la eventuale conoscenza delle illecite attività poste in essere dal soggetto con il quale intratteneva rapporti di amicizia e di lavoro non giustificavano un addebito di colpa grave, qualora la condotta della ricorrente si fosse mantenuta, come nella specie, in una prospettiva di connivenza incolpevole.
3.1 Con motivi aggiunti la difesa della ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale laddove il giudice della riparazione aveva omesso di considerare che la sentenza di assoluzione si era fondata sugli stessi elementi di fatto e sullo stesso materiale intercettivo che il giudice della cautela aveva utilizzato per riconoscere la gravità indiziaria, così da determinare un inammissibile salto logico nel provvedimento assunto all'esito del giudizio riparativo. Replicava inoltre alle conclusioni assunte dal Procuratore Generale.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato una memoria difensiva concludendo per il rigetto del ricorso. La difesa della ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha