Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/1980, n. 1355
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Qualora l'assegnatario di un alloggio, costruito a carico dello stato in conseguenza di terremoti, abbia dato in comodato il bene medesimo ad un terzo, ancorche con eventuale violazione delle norme disciplinanti tale assegnazione, il predetto terzo, in applicazione analogica del principio codificato dall'art 1779 cod civ, puo opporsi alla pretesa di rilascio, avanzata dal comodante, nel caso in cui, in qualita di detentore del bene in via continuativa e per durevoli esigenze di abitazione, abbia presentato e visto accogliere l'istanza di cessione in proprieta dell'alloggio stesso, secondo la previsione dell'art 1 della legge 30 marzo 1965 n 225, attivando cosi un procedimento amministrativo necessariamente destinato a sfociare nell'acquisto della proprieta, e non suscettibile di essere paralizzato dal titolo dedotto dal comodante. ( V 2682/76, mass n 381468).*