Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/09/2017, n. 22358

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, il vizio di nomina di uno o più membri del CNF non può influire sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto, ai fini della regolare costituzione del giudice, assume rilevanza il momento della deliberazione della decisione.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valida la decisione deliberata dal CNF con la partecipazione di due componenti provenienti da un Ordine locale le cui elezioni erano state annullate dopo l'adozione del provvedimento).

In tema di sanzioni disciplinari forensi, la delibera adottata, ai sensi dell’art. 60, comma 7, della l. n. 247 del 2012, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati in tema di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con ricorso al CNF in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 dell'art. 7 cit., attesa l’incidenza di detta delibera sullo “status” dell’avvocato sospeso, senza che assuma rilevanza il carattere endo-procedimentale di essa, in quanto la necessità di una garanzia impugnatoria si correla, piuttosto, all’idoneità del provvedimento a colpire gli interessi in gioco.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/09/2017, n. 22358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22358
Data del deposito : 26 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

223581 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Disciplinare Avvocati RENATO RORDORF - Primo Presidentef.f. AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione Ud. 18/07/2017 PU PIETRO CAMPANILE - Consigliere R.G.N. hon22358R.G.N. 6678/2017 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere Rep. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere C. I. FELICE MANNA - Consigliere - procedura di ETTORE CIRILLO -Rel. Consigliere recupers CARLO DE CHIARA - Consigliere FRANCO DE STEFANO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6678-2017 proposto da: IC NA, TA NI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro 540 7 1 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 347/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 24/11/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LA TA per delega dell'avvocato Salvino Greco.

FATTI DI CAUSA

1. Con provvedimento del 18 luglio 2013 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Perugia, investito della vicenda per l'astensione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, ha disposto la sospensione cautelare dei professionisti GI CC e LA TA. Tale provvedimento è stato reso esecutivo dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma con delibera del 25 luglio 2013, ma con decorrenza dal 18 luglio 2013. Il provvedimento del 25 luglio 2013 è stato impugnato dagli interessati che, tra l'altro, hanno addotto l'automatica inefficacia della sospensione cautelare alla data del 18 luglio 2014. Il Consiglio nazionale forense, con decisione n. 15 del 6 giugno 2015, ha pronunciato declaratoria di avvenuta cessazione della sospensione cautelare, poi fissata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma a partire dal 10 luglio 2015, con delibera del 9 luglio 2015. Indi gli interessati hanno impugnato tale provvedimento, adducendo che l'efficacia della sospensione cautelare fosse cessata per legge il 14 luglio 2014 ovvero, in subordine alla data della decisione n. 15 del 6 giugno 2015, giammai il 10 luglio Ric. 2017 n. 06678 sez. SU - ud. 18-07-2017 -2- 2015, il che comportava potenziali negative ricadute sulla posizione professionale degli interessati.

2. Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 34 del 24 novembre 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso, a suo dire, proposto avverso atto meramente endo-procendimentale dell'organo disciplinare territoriale, dovendosi escludere la giurisdizione consiliare riguardo a provvedimenti diversi dalla decisione che conclude il procedimento.

3. Per la cassazione di tale decisione i professionisti GI CC e LA TA propongono ricorso affidandosi a due motivi: a) violazione dell'art. 158 cod. proc. civ., laddove il Consiglio nazionale forense avrebbe pronunciato in composizione irregolare per la presenza nel collegio dei consiglieri Francesco Logrieco (presidente) e Anna Lo Surdo (segretario), la cui nomina sarebbe stata inficiata dall'annullamento delle elezioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari, per il quadriennio 2015/2018, disposto dalle sezioni unite con sentenza n. 2614 del primo febbraio 2017;
b) violazione dell'art. 60 della legge 31/12/2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e dell'art. 34 del reg. C.n.f. 21/02/2014, n. 2 (Procedimento disciplinare), nonché eccesso di potere giurisdizionale, laddove il Consiglio nazionale forense avrebbe creato un categoria di atti sì potenzialmente lesivi della sfera giuridica del professionista ma inopinatamente sottratti a ogni controllo giurisdizionale.

4. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma resta intimato e non svolge difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La designazione di un membro del Consiglio nazionale forense non è travolta dall'annullamento di elezioni ordinistiche territoriali, in quanto il carattere retroattivo degli effetti derivanti dal predetto Ric. 2017 n. 06678 sez. SU - ud. 18-07-2017 -3- annullamento trova un limite nel generale principio di conservazione degli atti. Tale principio di diritto è desunto da vasta giurisprudenza sulla formazione degli organi di amministrazione attiva (es. Cons. Stato, sez. I, 10/07/2000, n. 666) ed egualmente

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi