Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9912
Sentenza
20 luglio 2001
Sentenza
20 luglio 2001
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Massime • 1
L'opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, fondata sul difetto di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento e per mancato rispetto delle modalità della notifica, ai sensi degli artt. 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, costituisce impugnazione per vizi formali, e perciò configura opposizione agli atti esecutivi, da proporre perentoriamente nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità, da controllare pregiudizialmemte d'ufficio, anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ..
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 7080 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
OC ND, elettivamente domiciliato in Genova, Via Galata n. 36/9, presso l'avv. Silvio Romanelli di Genova, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco p.t., autorizzato al resistere con delibera della G.M. n. 377 del 15 aprile 1999 e rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Pasquale Germani di Genova ed Enrico Romanelli di Roma, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, V. Cosseria 5.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Genova, 1^ sez. civ. n. 419 del 17 febbraio - 5 marzo 1998. Udita, all'udienza del 3 maggio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Pafundi, per delega dell'avv. Romanelli di Roma e il P.M. Dott. Stefano Schirò, che hanno ambedue concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 5 marzo 1998 il Pretore di Genova ha rigettato l'opposizione di LE CI alla cartella esattoriale emessa per riscuotere la somma di L.
3.063.290 a titolo di sanzione per alcune violazioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S., compensando le spese di causa;
secondo il pretore i verbali di contestazione delle infrazioni erano stati regolarmente notificati al trasgressore e questi non li aveva impugnati per cui la sanzione era legittima.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il CI con due motivi.
Il comune di Genova si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso