Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/10/2022, n. 32112
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 38230-2019 proposto da: S G, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA DI ROSA, VINCENZO RICCARDI;
-ricorrente -
contro
C D N, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPENNINI
46, presso lo studio dell’avvocato L L, rappresentato e difeso dall’avvocato F M F;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 5077/2019 della CORTE D’APPELLO di N, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 1205/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere Dott. C M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S VONA’visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Pubblico Impiego –Licenziamento –Riattivazione procedimento disciplinare R.G.N.38230/2019 Cron. Rep. Ud.05/07/2022 PU R.G.N. 38230/2019 Pag.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 5077/2019, depositata il 9 ottobre 2019, la Corte d’appello diNapoli, pronunciando in sede di reclamo, confermava la decisione con la quale il Tribunale della medesima sede aveva dichiarato legittimo il licenziamento senza preavviso intimato a G S in data 31 ottobre 2016 a seguito di riapertura del procedimento disciplinaregià avviato nel 2002 e successivamente sospeso in attesa della conclusione delprocedimento penale per fatti di peculato e altri illeciti commess i al fine di conseguire l’attribuzione di voci stipendiali non dovute.
2. La Corteterritoriale osservava, a sostegno della propria decisione: - che ilprocedimento disciplinare era da ritenersi tempestivamente riavviato dal Comune, con la nota 8 luglio 2016, dovendosi a tal fine avere riguardo alla comunicazione (avvenuta il 23 maggio 2016)della sentenza della Corte di cassazione n. 16399/2016 che aveva definito il giudizio penale, e non alla notizia che della stessa sentenza aveva avuto in precedenza l’Avvocatura comunale, e comunque che non trovava applicazione nel caso di specie l’art. 55-terdel d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, poiché ilprocedimento disciplinare era stato aperto e sospeso prima della sua entrata in vigore e la regolamentazione deitermini relativi alla ripresa del procedimento era rimessa, nella disciplina precedente, alla contrattazione collettiva;
- che era da escludere che il Comune diNapoli avesse riattivato il procedimento disciplinare avviato nel 2004, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del Servodidio e di altri dipendenti, e non quello avviato nel 2002 a seguito di accertamenti ispettivi interni, trattandosi del medesimo e unico procedimento disciplinareiniziato nel 2002 e successivamente integrato in relazione all’evolversi della vicenda penale, come risultava dall’esame della nota in data 8/7/2016;
- che era altresì e conseguentemente da escludere che la contestazione del 2004 fosse affetta da tardività, non costituendo un nuovo e diverso addebito disciplinarema, per quanto rilevato, la prosecuzione di quello originario;
- che era infondata l’eccezione di genericità della contestazione posta a base della ripresa nel 2016 delprocedimento disciplinare, contest azione che, attraverso il richiamo ai capi di imputazione dai quali ilreclamante era stato prosciolto per intervenuta prescrizione e alle sentenze penali intervenute, aveva chiaramente individuato i fatti idonei ad incidere sul permanere del vincolo fiduciario. Quanto al merito dei fatti contestati, la Corteterritoriale riteneva che le motivazioni delle sentenze penali di primo e secondo grado, nonché di cassazione, fornissero, con i richiami in esse contenuti alle risultanze istruttorie, elementi liberamente apprezzabili dal giudice del lavoro, tali da indurre a ritenere dimostrata la sussistenza delle gravi condotte di illecitodisciplinare contestate, senza necessità per l ’ Amministrazione di procedere ad una ulteriore ed autonoma istruttoria. R.G.N. 38230/2019 Pag.
3. Avversodetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G S con dodici motivi, assistiti da memoria, cui il Comune diNapoli ha resistito con controricorso.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi il ricorrente denuncia errores in procedendo e in iudicando , omessa pronuncia per violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 161, comma 1, cod. proc. civ. Sostiene che la Corte territoriale abbia del tutto omesso di considerare che, come eccepito dal Servodidio, il Comune era costituito parte civile nel processo penale ed aveva avuto legale conoscenza della sentenza il giorno della lettura del dispositivo in udienza;
che, in ogni caso, la data di conoscenza era da collocarsi il 10 maggio 2016 (data in cui la sentenza - estratta dal sito web della Cassazione - era stata resa pubblica ed inviata dall’Avvocatura comunale all’UPD) ovvero il 23 maggio 2016 (allorquando l’UPD l’aveva ritirata presso la Cassazione) e, dunque, omesso di considerare, rispetto alle suddette date ed alla avvenuta conoscenza della sentenza penale (come, peraltro imposto dal c.c.n.l. del 6 luglio 1995), tardiva la riattivazione del procedimento disciplinare e l’adozione della sanzione espulsiva.
2. I motivi sono infondati. Innanzitutto, non vi è stata alcuna omessa pronuncia là dove la Corte territoriale ha ritenuto necessaria, ai fini dell’individuazione del dies a quo per la decorrenz a dei termini per la riattivazione del procedimento disciplinare e dell’adozione della sanzione, la comunicazione formale della sentenza da parte della cancelleria dell’organo giudiziario che aveva annullato senza rinvio, per sopravvenuta prescrizione, la decisione di appello. È in ogni caso dirimente quanto affermato dal giudice di seconde cure circa la non applicabilità al caso in esame dell’art. 55-terdel d.lgs. n. 165/2001. Nella specie il procedimento disciplinare ha indubbiamente avuto inizio prima dell’entrata in vigore dell’art. 55-terdel d.lgs. n. 165/2001, introdotto con il d.lgs. n. 150 del 2009. Come da questa Corte già affermato, nel pubblico impiego contrattualizzato, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il d.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009, art. 69, comma 1, non trova applicazione nei procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore, anche ove il procedimento disciplinare venga ripreso o riaperto successivamente alla sua entrata in vigore. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, e successivo all’entrata in vigore della l. n. 97 del 2001, la regolamentazione di fonte legale dei termini relativi alla ripresa del procedimento R.G.N. 38230/2019 Pag.disciplinare, sospeso in pendenza di procedimento penale, è rimessa alla contrattazione collettiva, ai sensi del d.l.gs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, art. 40, comma 1, art. 55, art. 72, comma 1, lett. f), commi 3 e 5 (si veda Cass. 17 maggio 2017, n. 12358;
Cass.22 novembre 2021, n. 35997;
si veda anche Cass. 24 marzo 2022, n. 9637 resa in vicenda del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio). Del resto, ove il legislatore avesse inteso estendere l’art. 55-ter ai procedimenti disciplinari sospesi anteriormente all’entrata in vigore della riforma (16 novembre 2009), lo avrebbe detto espressamente, dettando specifica disciplina transitoria relativamente ai procedimenti disciplinari pendenti, che la nuova
-ricorrente -
contro
C D N, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPENNINI
46, presso lo studio dell’avvocato L L, rappresentato e difeso dall’avvocato F M F;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 5077/2019 della CORTE D’APPELLO di N, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 1205/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere Dott. C M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S VONA’visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Pubblico Impiego –Licenziamento –Riattivazione procedimento disciplinare R.G.N.38230/2019 Cron. Rep. Ud.05/07/2022 PU R.G.N. 38230/2019 Pag.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 5077/2019, depositata il 9 ottobre 2019, la Corte d’appello diNapoli, pronunciando in sede di reclamo, confermava la decisione con la quale il Tribunale della medesima sede aveva dichiarato legittimo il licenziamento senza preavviso intimato a G S in data 31 ottobre 2016 a seguito di riapertura del procedimento disciplinaregià avviato nel 2002 e successivamente sospeso in attesa della conclusione delprocedimento penale per fatti di peculato e altri illeciti commess i al fine di conseguire l’attribuzione di voci stipendiali non dovute.
2. La Corteterritoriale osservava, a sostegno della propria decisione: - che ilprocedimento disciplinare era da ritenersi tempestivamente riavviato dal Comune, con la nota 8 luglio 2016, dovendosi a tal fine avere riguardo alla comunicazione (avvenuta il 23 maggio 2016)della sentenza della Corte di cassazione n. 16399/2016 che aveva definito il giudizio penale, e non alla notizia che della stessa sentenza aveva avuto in precedenza l’Avvocatura comunale, e comunque che non trovava applicazione nel caso di specie l’art. 55-terdel d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, poiché ilprocedimento disciplinare era stato aperto e sospeso prima della sua entrata in vigore e la regolamentazione deitermini relativi alla ripresa del procedimento era rimessa, nella disciplina precedente, alla contrattazione collettiva;
- che era da escludere che il Comune diNapoli avesse riattivato il procedimento disciplinare avviato nel 2004, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del Servodidio e di altri dipendenti, e non quello avviato nel 2002 a seguito di accertamenti ispettivi interni, trattandosi del medesimo e unico procedimento disciplinareiniziato nel 2002 e successivamente integrato in relazione all’evolversi della vicenda penale, come risultava dall’esame della nota in data 8/7/2016;
- che era altresì e conseguentemente da escludere che la contestazione del 2004 fosse affetta da tardività, non costituendo un nuovo e diverso addebito disciplinarema, per quanto rilevato, la prosecuzione di quello originario;
- che era infondata l’eccezione di genericità della contestazione posta a base della ripresa nel 2016 delprocedimento disciplinare, contest azione che, attraverso il richiamo ai capi di imputazione dai quali ilreclamante era stato prosciolto per intervenuta prescrizione e alle sentenze penali intervenute, aveva chiaramente individuato i fatti idonei ad incidere sul permanere del vincolo fiduciario. Quanto al merito dei fatti contestati, la Corteterritoriale riteneva che le motivazioni delle sentenze penali di primo e secondo grado, nonché di cassazione, fornissero, con i richiami in esse contenuti alle risultanze istruttorie, elementi liberamente apprezzabili dal giudice del lavoro, tali da indurre a ritenere dimostrata la sussistenza delle gravi condotte di illecitodisciplinare contestate, senza necessità per l ’ Amministrazione di procedere ad una ulteriore ed autonoma istruttoria. R.G.N. 38230/2019 Pag.
3. Avversodetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G S con dodici motivi, assistiti da memoria, cui il Comune diNapoli ha resistito con controricorso.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi il ricorrente denuncia errores in procedendo e in iudicando , omessa pronuncia per violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 161, comma 1, cod. proc. civ. Sostiene che la Corte territoriale abbia del tutto omesso di considerare che, come eccepito dal Servodidio, il Comune era costituito parte civile nel processo penale ed aveva avuto legale conoscenza della sentenza il giorno della lettura del dispositivo in udienza;
che, in ogni caso, la data di conoscenza era da collocarsi il 10 maggio 2016 (data in cui la sentenza - estratta dal sito web della Cassazione - era stata resa pubblica ed inviata dall’Avvocatura comunale all’UPD) ovvero il 23 maggio 2016 (allorquando l’UPD l’aveva ritirata presso la Cassazione) e, dunque, omesso di considerare, rispetto alle suddette date ed alla avvenuta conoscenza della sentenza penale (come, peraltro imposto dal c.c.n.l. del 6 luglio 1995), tardiva la riattivazione del procedimento disciplinare e l’adozione della sanzione espulsiva.
2. I motivi sono infondati. Innanzitutto, non vi è stata alcuna omessa pronuncia là dove la Corte territoriale ha ritenuto necessaria, ai fini dell’individuazione del dies a quo per la decorrenz a dei termini per la riattivazione del procedimento disciplinare e dell’adozione della sanzione, la comunicazione formale della sentenza da parte della cancelleria dell’organo giudiziario che aveva annullato senza rinvio, per sopravvenuta prescrizione, la decisione di appello. È in ogni caso dirimente quanto affermato dal giudice di seconde cure circa la non applicabilità al caso in esame dell’art. 55-terdel d.lgs. n. 165/2001. Nella specie il procedimento disciplinare ha indubbiamente avuto inizio prima dell’entrata in vigore dell’art. 55-terdel d.lgs. n. 165/2001, introdotto con il d.lgs. n. 150 del 2009. Come da questa Corte già affermato, nel pubblico impiego contrattualizzato, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il d.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009, art. 69, comma 1, non trova applicazione nei procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore, anche ove il procedimento disciplinare venga ripreso o riaperto successivamente alla sua entrata in vigore. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, e successivo all’entrata in vigore della l. n. 97 del 2001, la regolamentazione di fonte legale dei termini relativi alla ripresa del procedimento R.G.N. 38230/2019 Pag.disciplinare, sospeso in pendenza di procedimento penale, è rimessa alla contrattazione collettiva, ai sensi del d.l.gs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, art. 40, comma 1, art. 55, art. 72, comma 1, lett. f), commi 3 e 5 (si veda Cass. 17 maggio 2017, n. 12358;
Cass.22 novembre 2021, n. 35997;
si veda anche Cass. 24 marzo 2022, n. 9637 resa in vicenda del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio). Del resto, ove il legislatore avesse inteso estendere l’art. 55-ter ai procedimenti disciplinari sospesi anteriormente all’entrata in vigore della riforma (16 novembre 2009), lo avrebbe detto espressamente, dettando specifica disciplina transitoria relativamente ai procedimenti disciplinari pendenti, che la nuova
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