Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/07/2020, n. 15174

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/07/2020, n. 15174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15174
Data del deposito : 16 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2012 R.G. proposto da M P, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G T e G C, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma via di Villa Severini n. 54, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 202/21/2010, depositata in data 4 novembre 2010. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2020 dal Cons. G F T. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale S V, che ha concluso per l'accoglimento del sesto e settimo motivo del ricorso, rigetto dei restanti. Udito l'Avv. M R per il contribuente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l'Avv. dello Stato A P per l'Agenzia delle entrate, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di P M, musicista, compositore e direttore d'orchestra, avviso con cui, accertato un maggior reddito per aver il contribuente, nonostante il trasferimento all'estero della residenza anagrafica, mantenuto a Roma il proprio domicilio, recuperava le imposte dovute, e non versate, per I, I e I per l'anno d'imposta 1999, irrogando le conseguenti sanzioni. L'impugnazione del contribuente era rigettata dalla CTP di Roma. La sentenza era confermata dal giudice d'appello. P M propone ricorso per cassazione con undici motivi. L'Agenzia delle entrate deposita mero atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo identificato nelle fatture attestanti la frequenza dei passaggi ai caselli di Nizza e delle località limitrofe, cui si recava quale Direttore dell'Orchestra Filarmonica di Nizza e, correlativamente, 1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. L'omesso esame di documenti, riconducibile al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ricorre solo nel caso in cui questi si rivelino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del rapporto giuridico in contestazione, tanto da condurre ad una pronunzia diversa;
il potere-dovere di stabilire se il documento di cui si lamenta l'omesso esame sia, sul piano astratto e in base a criteri di verosimiglianza, tale da indirizzare ad una pronuncia diversa da quella adottata compete alla Corte di cassazione.

1.3. Nella specie il ricorrente si è limitato a trascrivere il contenuto delle fatture relative al tragitto e alle giornate, omettendo, peraltro, ogni indicazione sia sulla vettura utilizzata, sia sulla riferibilità del mezzo al contribuente stesso, venendo così meno all'onere di indicare esplicitamente nella sua consistenza, identità ed efficienza la documentazione che possa comportare, se esaminata, una decisione diversa. La documentazione stessa - in ogni caso - è priva di decisività poiché idonea, in ipotesi, ad attestare una presenza, per l'intero anno, di soli 74 giorni, con livelli minimi, per talune mensilità (marzo, ottobre e novembre) di soli 3-4 giorni nel mese, e, dunque, del tutto carente dei requisiti richiesti per indirizzare ad una diversa decisione.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo avuto riguardo alle fatture delle utenze dell'immobile in Montecarlo e degli estratti bancari, rivelatori dell'effettuazione di un cospicuo numero di operazioni effettuate nel territorio del Principato di Monaco.

2.1. Il terzo motivo denuncia nuovamente, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., vizio di insufficiente motivazione per aver la CTR omesso di esprimere alcuna considerazione sul nucleo familiare del Panni.

2.2. Il quarto motivo denuncia vizio di insufficiente motivazione per aver la CTR trascurato che la prevalente attività professionale del contribuente si svolgeva all'estero.

3. I motivi che, possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, sono infondati.

3.1. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134) può sussistere solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Questo vizio tuttavia non può dirsi sussistente solo perché il giudice non abbia preso in esame, nella motivazione della sentenza, alcune fonti di prova: infatti il giudice di merito, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ove il giudice di merito faccia ciò, la Corte di cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice del merito.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi