Cass. civ., sez. III, sentenza 28/09/2023, n. 27570

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nel caso di pagamento di una somma, da parte di Poste italiane s.p.a., attraverso il servizio di cd. bonifico domiciliato, la prova della diligenza professionale impiegata nell'identificazione della persona presentatasi all'incasso non postula necessariamente la produzione in giudizio del relativo documento d'identità, potendo essere fornita anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la prova del corretto adempimento del suddetto obbligo dalla dimostrazione che l'addetto allo sportello aveva annotato, nella quietanza di pagamento, il codice fiscale e gli estremi della carta di identità, in corso di validità, esibita da colui che si era presentato all'incasso, per poi verificarne l'autenticità mediante una procedura informatica che consentiva un controllo in tempo reale attraverso il collegamento diretto alle banche dati di Poste italiane).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/09/2023, n. 27570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27570
Data del deposito : 28 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 17356/2021 Numero sezionale 2800/2023 Numero di raccolta generale 27570/2023 Data pubblicazione 28/09/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto RESPONSABILITA' ANTONIETTA SCRIMA Presidente CONTRATTUALE – Bonifico PASQUALINA A.P. CONDELLO Consigliere domiciliato – Riscossione da parte di soggetto non M RTI Consigliere legittimato. PAOLO SPAZIANI Consigliere Rel. Ud. 13/09/2023 PU C RO Consigliere Cron. R.G.N. 17356/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17356/2021 R.G., proposto da GEL s.p.a., in persona dei procuratori speciali dott. L S e dott. D G;
elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile n.26, presso lo Studio dell'Avvocato Francesco Malatesta (francescomalatesta@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso l'Avvocato D D R (dora.derose@pec.posteitaliane.it), della Funzione Affari Legali di Poste Italiane-Area Centro, che la 1 Numero registro generale 17356/2021 Numero sezionale 2800/2023 Numero di raccolta generale 27570/2023 Data pubblicazione 28/09/2023 rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato A A (andreaambroz@ordineavvocatibopec.it), in virtù di procura a margine del controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 560/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE emessa in grado di appello, depositata il 18 dicembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 settembre 2023 dal Consigliere Paolo Spaziani;
udito l'Avvocato Giorgio Sicari;
udito l'Avvocato Pasquale Di Ieso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta.

FATTI DI CAUSA

1. Genertel s.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Trieste, Poste Italiane s.p.a., deducendo che: - aveva stipulato con la convenuta un contratto di conto corrente bancario cui accedeva il servizio di collegamento telematico Banco Posta Impresa Online (BPIOL);
- tra i servizi cui Poste italiane si era contrattualmente obbligata figurava quello di dare esecuzione ai cc.dd. “bonifici domiciliati” in favore di soggetti sprovvisti di conto corrente bancario o dei quali fossero ignote le relative coordinate;
bonifici che essa Genertel, grazie al predetto servizio BPIOL, poteva disporre direttamente in via telematica, inserendo nel sistema i dati del beneficiario e comunicando a quest'ultimo le indicazioni e il codice di riferimento per il ritiro dell'importo presso un ufficio postale;
- utilizzando questo servizio, essa aveva disposto, tra gli altri, un bonifico domiciliato dell'importo di Euro 2.570,00 in favore di un suo creditore, tale Luigi Fusco, comunicandogli la password per l'incasso e 2 Numero registro generale 17356/2021 Numero sezionale 2800/2023 Numero di raccolta generale 27570/2023 Data pubblicazione 28/09/2023 le altre istruzioni necessarie per il ritiro della somma, nonché l'invito a presentarsi, a tal fine, presso un qualsiasi sportello postale;
- Poste Italiane s.p.a. aveva però eseguito il pagamento a persona diversa dal beneficiario, la quale aveva falsamente dichiarato di essere il creditore dopo essersi presentata all'incasso munita di documento di identità presumibilmente falso;
- essa aveva quindi dovuto procedere ad un nuovo pagamento, per soddisfare il reale creditore. Sulla base di queste deduzioni – ed assumendo altresì che, in ragione dell'indebito pagamento a persona diversa dal beneficiario, Poste Italiane s.p.a. dovesse ritenersi inadempiente rispetto all'obbligazione contrattualmente assunta – domandò la condanna della convenuta al risarcimento del danno subìto in ragione della duplicazione del pagamento. Il Giudice di pace di Trieste accolse la domanda e condannò Poste Italiane al pagamento in favore di Genertel della somma da questa richiesta, oltre interessi e rivalutazione, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge sugli assegni) la convenuta fosse responsabile, nei confronti della disponente, del pagamento effettuato a persona non legittimata, a prescindere dalla sussistenza della colpa nell'identificazione del beneficiario.

2. La decisione è stata integralmente riformata, in appello, dal Tribunale di Trieste, il quale, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Poste Italiane, ha rigettato la domanda di Genertel, sulla base dei seguenti rilievi: - il bonifico domiciliato, quale sistema di pagamento che consente ai correntisti di Poste Italiane s.p.a., sulla base di specifica convenzione, di effettuare pagamenti in contanti su tutto il territorio nazionale, anche a favore di chi non ha, invece, un conto postale o bancario, avrebbe natura di delegatio solvendi, che si inserisce nel 3 Numero registro generale 17356/2021 Numero sezionale 2800/2023 Numero di raccolta generale 27570/2023 Data pubblicazione 28/09/2023 rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente, per effetto della quale l'istituto depositario riceve l'incarico dall'ordinante di accreditare al beneficiario la somma oggetto della provvista;
- quale delegazione titolata, ma non “cartolarizzata”, il bonifico domiciliato concreterebbe dunque un istituto ontologicamente diverso rispetto all'assegno, sia pure munito della clausola di non trasferibilità, il quale è invece un titolo di credito, sicché non sarebbe applicabile a tale diverso istituto la regola di cui all'art. 43, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dettata per l'assegno bancario non trasferibile ed estesa all'assegno circolare per effetto del richiamo contenuto nell'art. 86 dello stesso regio decreto;
- esclusa l'applicabilità dell'art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni, doveva però riconoscersi che l'assetto contrattuale vigente tra le parti comportava, nella fattispecie, una deroga alla regola generale dell'art. 1189 cod. civ., non potendo la mandataria reputarsi liberata in ragione dell'apparente legittimazione a ricevere dell'accipiens, ma dovendo essa ritenersi onerata, secondo i principi generali che presiedono all'esperimento delle azioni contrattuali, della dimostrazione dell'esatto adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento, provando o di aver pagato al reale creditore o di avere adoperato la dovuta diligenza nella identificazione della persona presentatasi all'incasso;
- nel caso concreto, la prova della prima circostanza era mancata ma era stata fornita la dimostrazione della seconda, poiché Poste s.p.a. aveva proceduto all'identificazione dell' accipiens nel rispetto delle condizioni generali di contratto, che imponevano, da un lato, di riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata dall'ordinante con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario per la riscossione;
e, dall'altro lato, di ricevere, da parte del beneficiario, la comunicazione del proprio codice fiscale e della parola chiave fornitagli 4 Numero registro generale 17356/2021 Numero sezionale 2800/2023 Numero di raccolta generale 27570/2023 Data pubblicazione 28/09/2023 dall'ordinante, per controllarne la coincidenza con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico;
- in particolare, la carta di identità in corso di validità e il codice fiscale esibiti dalla persona presentatasi all'incasso erano stati verificati mediante la procedura “Oracolo” e annotati nella quietanza;
- quest'ultima, dunque, riportava, oltre al codice fiscale del richiedente, anche gli estremi di un documento di cui non era dato conoscere l'eventuale falsità, in mancanza di evidenti anomalie;
circostanze che consentivano di ritenere assolto l'onere di avere adoperato la dovuta diligenza nell'identificazione del destinatario del pagamento a prescindere dalla mancata produzione e acquisizione in giudizio della copia del documento medesimo;
- in proposito, doveva altresì negarsi portata precettiva alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, relativa all'opportunità, per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza, di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, e doveva conclusivamente ritenersi che l'aver pagato al beneficiario (ancorché presunto) di un bonifico domiciliato, individuato come tale nella persona che aveva mostrato un documento di identità con le generalità del beneficiario stesso e che, inoltre, era in possesso del codice fiscale e della password per l'incasso, costituisse una condotta adeguata con riferimento all'obbligazione contrattualmente assunta;
- d'altra parte, il flusso telematico conteneva l'indicazione del nominativo, dell'indirizzo e del codice fiscale del beneficiario, ma Genertel aveva omesso di indicare negli appositi “campi” presenti nel “menu” elettronico elementi ulteriori, come la data di nascita o il documento di identificazione, che avrebbero potuto consentire all'operatore postale di riscontrare l'eventuale diversa identità del soggetto richiedente il pagamento. 5 Numero registro generale 17356/2021 Numero sezionale 2800/2023 Numero di raccolta generale 27570/2023 Data pubblicazione 28/09/2023 3. Ha proposto ricorso per cassazione Genertel s.p.a., sulla base di due motivi. Ha risposto con controricorso Poste Italiane s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale della Sesta Sezione civile, in prossimità della quale Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria illustrativa. All'esito dell'adunanza, tuttavia, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, per essere trattata alla pubblica udienza di questa Sezione, avuto riguardo ai profili di novità e alla peculiarità delle questioni da

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi