Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2022, n. 08242

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2022, n. 08242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08242
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14911/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – ricorrente –

contro

Z L L, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in data 25 settembre 2013, dall'Avv. A G, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Piemonte 1Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 14911/2013 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14911/2013 Numero sezionale 389/2022 Numero di raccolta generale 8242/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 n. 39 -intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 61/27/2012, depositata il 7 dicembre 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 marzo 2022 dal consigliere Luigi D'Orazio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, della legge n. 176 del 2020. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

FATTI DI CAUSA

1.La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente, solo in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (n.63/18/2011), che aveva accolto il ricorso presentato da L Z L, ex dipendente della banca commerciale italiana, contro il rifiuto dell’Agenzia al rimborso della somma di euro 9835,66, pari alla differenza tra le imposte trattenuto dal fondo pensioni (22.343,53) e quelle dovute dal ricorrente (12.507,87). In particolare, il giudice d’appello evidenziava che nei confronti dei soggetti iscritti alle forme pensionistiche prima del 28 aprile 1993 (“vecchi iscritti a vecchi fondi”) doveva applicarsi il previgente regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale cioè “al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua”. Il fondo pensioni, quindi, avrebbe dovuto scomputare dall’importo lordo liquidato capitalizzato (euro 77.527,87), l’importo di euro 15.376,96, corrispondente al 4% della retribuzione imponibile percepito dal ricorrente. Con riferimento alla 2Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 14911/2013 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14911/2013 Numero sezionale 389/2022 Numero di raccolta generale 8242/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 carenza probatoria dedotta dall’Ufficio, in ordine al fatto che i contributi erano stati direttamente versati dal lavoratore, il giudice d’appello evidenziava che tale motivo era stato avanzato per la prima volta solo in sede di appello ed era quindi inammissibile. Tra l’altro, il versamento del 4% risultava provato dal fatto che era lo statuto stesso del fondo pensionistico che lo aveva stabilito, prevedendo la trattenuta alla fonte.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Il contribuente si è limitato a depositare procura speciale, attribuendo al difensore “ogni più ampio potere di difendere sottoscritto davanti alla Ecc.ma Corte di cassazione in relazione al predetto ricorso, ivi compresa la possibilità di partecipare all’udienza di discussione che verrà fissata e di prendere copia degli atti avversari e di ogni informazione relativa al procedimento stesso”.

4. Successivamente, il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

5. Questa Corte, con ordinanza in data 30 gennaio 2020 ha previsto la trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Anzitutto, si rileva che il motivo di ricorso per cassazione è autosufficiente in quanto, pur nella sua assoluta stringatezza, riproduce il contenuto degli atti processuali che hanno caratterizzato la controversia in esame, indica le disposizioni di legge violate, consentendo a questa Corte la piena comprensione della questione giuridica e fattuale posta alla sua attenzione.

1.1.Con un unico motivo di ricorso Agenzia delle entrate deduce la “violazione degli articoli 48 h-bis, 48-bis, lettera d-bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (testo 2003) ovvero 50, h-bis, 52, d-ter e 51 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nuovo testo). Il giudice d’appello avrebbe 3Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 14911/2013 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14911/2013 Numero sezionale 389/2022 Numero di raccolta generale 8242/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 applicato un “diritto non attuale”, in quanto la corresponsione delle somme è avvenuta nel 2006. Inoltre, per giurisprudenza di legittimità dal 1° gennaio 2001 non si applicava l’attuale art. 51, lett.a, del d.P.R. n. 917 del 1986 e non si potevano dedurre i contributi versati dalle parti, in quanto era pacifico che tale versamento era stato effettuato in base al regolamento aziendale e non per legge dello Stato;
art. 51, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986 escludeva solo i contributi versati “in forza di legge”. Inoltre, non poteva applicarsi la riduzione all’87,50%, in quanto l’art. 48, comma 7-bis del d.P.R. n. 917 del 1986, era venuto meno il 1° gennaio 2001 e la lettera d-ter dell’attuale art. 52 non consentiva tale riduzione.

2. Il motivo è fondato.

2.1. I fatti di causa possono essere qui sinteticamente assunti;
il contribuente L Z L, ex dipendente della Banca Commerciale Italiana, iscritto allo speciale fondo pensione della stessa, ha versato al Fondo Pensione un contributo in misura percentuale, dal 4,50% al 7,75% delle proprie retribuzioni soggette a contribuzione;
pertanto, tali contributi avevano prodotto la prestazione, nell’anno 2006, mediante il pagamento di capitale in sostituzione della rendita originaria. Ciò in quanto vi era stata la decisione dell’istituto di messa in liquidazione coattiva del fondo medesimo, dichiarato poi estinto in data 22 dicembre 2006, con la trasformazione della rendita in capitale. Nel corso dell’anno 2006 il fondo ha erogato a Z L la somma di euro 77.525,87, trattenendo, però, a titolo di imposta, la somma di euro 22.343,00, applicando una ritenuta del 28,81%, come risultava dalla certificazione CUD 2007;
in data 14 gennaio 2009 il contribuente ha presentato all’Ufficio domanda di rimborso della somma di euro 9835,66, pari alla differenza tra le imposte trattenuta dal fondo pensioni (euro 22.343,53) e quelle dovute dal ricorrente (euro 4Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 14911/2013 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14911/2013 Numero sezionale 389/2022 Numero di raccolta generale 8242/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 12.507,87) “in conseguenza del mancato abbattimento degli imponibili” non effettuato dal fondo pensioni. Il contribuente, da un lato, ha ritenuto che il fondo non aveva scorporato le ritenute operate nella misura del 4%;
dall’altro che il capitale riscosso poteva essere tassato solo per la percentuale dell’87,5%.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi