Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2018, n. 10742
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Testo completo
nto la loro opposizione al decreto di ammortamento di un certificato di deposito al portatore serie "Q" n. 2453431 emesso dalla Banca di Roma, divenuta in seguito Unicredit, e pronunciato su istanza di D P A e F, condannandoli, altresì, al pagamento in favore di costoro della somma capitale portata dal detto titolo maggiorata di interessi di mora. RG 10748/13 P-D P 1.2. Il giudice d'appello - richiamati i fatti di causa e ricordato in particolare che il titolo in questione, già in possesso di Ottavio P, era stato fatto oggetto di una scrittura datata 1.12.1998 con cui la dante causa dei D P, D P Benedetta, aveva prescritto che alla scadenza il ricavato fosse ripartito tra gli odierni ricorrenti - ha ritenuto di non condividere la qualificazione di legato impressa alla predetta scrittura dal giudice di prime cure e, sovvertendone, perciò, il responso, in quanto «nella scrittura in forma epistolare in esame la de cuius non ha utilizzato nessuna espressione che autorizzi a ritenere che costei abbia inteso disporre del denaro portato dal menzionato certificato di deposito per il tempo successivo alla sua morte», ha conclusivamente affermato che «gli odierni appellanti non hanno dimostrato di essere titolari del certificato di deposito al portatore» di che trattasi ed ha conseguentemente escluso che essi potessero esserne ritenuti «legittimi detentori». 1.3. Per la cassazione di detta sentenza i P-Sbraga si affidano a tre motivi di ricorso, cui resistono i D P con controricorso e ricorso incidentale basato su un solo motivo, a sua volta resistito con controricorso e ricorso incidentale subordinato da Unicredit. Memorie di tutte le parti ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo del ricorso principale - che non è soggetto alle preclusioni eccepite dai controricorrenti D P, poiché la statuizione pronunciata dal giudice d'appello non è congrua rispetto alla quaestio iuris sottesa all'atto di gravame e la sollevata censura, debitamente ricondotta nell'alveo di diritto che le pertiene, mette più RG 10748/13 P-D P Cons. Est. Marulli correttamente capo ad un errore di diritto - i ricorrenti P- Sbraga si dolgono del fatto che, sebbene fosse stata richiesta di dichiarare l'esclusiva appartenenza e titolarità in capo ai medesimi del titolo di che trattasi, la Corte d'Appello, contravvenendo alla disciplina dei titoli al portatore che assicura la legittimazione all'esercizio dei diritti consacrati nel documento a colui che ne abbia il possesso, aveva «incredibilmente» provveduto a dichiarare che gli appellati P-Sbraga non erano legittimi possessori non essendo essi eredi della D P Benedetta.
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