Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/01/2022, n. 01154

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/01/2022, n. 01154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01154
Data del deposito : 17 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10987/2019 R.G. proposto da Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (M.A.T.T.M.), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

Selex Service Management S.p.a. in liquidazione (Se.Ma), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. A N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Lazzaro Spallanzani, n. 22/a;
- con troricorrente e ricorrente incidentale - e

contro

Mediocredito Italiano S.p.a. (già Mediofactoring S.p.a.), rappresentata e difesa dall'Avv. V C, con domicilio eletto in Roma, via G. Animuccia, n. 11, presso lo studio dell'Avv. L R;
- con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 278/2019 depositata il 21 gennaio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 dal Consigliere E I.

FATTI DI CAUSA

1. Mediofactoring S.p.a. chiese e ottenne dal Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per il pagamento dell'importo di C 5.688.004,16, comprensivo di interessi moratori ex art. 2 d.lgs. n. 231 del 2002: credito ceduto pro soluto a Mediofactoring in data 24 dicembre 2010 da Selex Management S.p.A. (Se.Ma.), relativo alla distribuzione di Token USB da servire nell'ambito del sistema SISTRI (tracciamento elettronico dei rifiuti) e portato dalla fattura n. 147 del 20 dicembre 2010, emessa a saldo in forza di contratto stipulato in data 14 dicembre 2009. L'opposizione proposta dal MATTM, in contraddittorio anche con la cedente Se.Ma., chiamata in causa dalla cessionaria opposta, fu accolta dal tribunale che, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo, condannò: Se.Ma. a restituire l'importo, maggiorato di interessi, versato da Mediofactoring quale prezzo della cessione del credito;
la stessa Se.Ma. e Mediofactoring a rimborsare le spese legali al MATTM;
ancora Se.Ma. a tenere manlevata Mediofactoring da quest'ultimo onere.

2. Pronunciando sul gravame interposto da Se.Ma. e su quello incidentale proposto da Mediocredito Italiano S.p.a. (già Mediofactoring), la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 278/2019 del 21 gennaio 2019, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha condannato il MATTM al pagamento, in favore del creditore cessionario Mediocredito Italiano S.p.A., della somma di C 5.668.004,16, oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza però dalla data di messa in mora (13 giugno 2011). Ha quindi posto a carico del MATIN il pagamento, in favore di entrambe le società appellanti, di metà delle spese dei due gradi del giudizio, compensando tra queste ultime la restante metà a loro carico.

2.1. Secondo i giudici d'appello il tribunale, motivando l'accoglimento dell'opposizione unicamente in ragione del rilievo officioso della mancata prova della effettiva fornitura dei token, ha violato il principio di non contestazione espresso dall'art. 115 cod. proc. civ., avendo omesso di considerare che il Ministero non aveva mai negato l'avvenuta consegna dei dispositivi in questione, ma si era limitato ad eccepire l'inesigibilità del credito, od anche l'inesistenza dell'obbligazione, sulla base di altre argomentazioni (tutte respinte dal primo giudice e non riproposte in appello), che non implicavano alcuna contestazione sul contenuto della fattura e sulla fornitura dei dispositivi in essa descritti.

2.2. Inoltre, secondo i giudici del gravame, il tribunale, avendo ritenuto necessaria la prova di detto presupposto, ha altrettanto erroneamente: — attribuito rilievo, al fine di negare la prova della consegna dei dispositivi, ad una sentenza del GUID del Tribunale di Napoli «unilaterale, non sottoposta al contraddittorio tra le parti e anche solo per questo fuorviante, che tende a dare maggior peso al contenuto di un giudizio, non avente valore di giudicato, riguardante fatti diversi»;
— negato valore di riconoscimento di debito o di promessa di pagamento alla lettera in data 25 marzo 2011 con cui il MATTM aveva comunicato, in risposta a sollecito di Se.Ma. del 10 marzo 2011, che erano risultate «positivamente accertate» dalla commissione di vigilanza prevista in contratto «le realizzazioni, attività e forniture dettagliatamente indicate nella nota della Selex Service Management S.p.a.», informando controparte che, «espletato tale accertamento, si provvederà pertanto ad emettere il mandato di pagamento delle fatture indicate nella nota sopra richiamata non appena il Ministero dell'economia e delle finanze renderà disponibile l'integrazione di cassa a ciò necessaria, già appositamente richiesta ...»: giudizio, questo che, chiosano i giudici d'appello, è motivato dal primo giudice sulla base di un passaggio della sentenza penale che, oltre a sfuggire a qualsiasi possibilità di interlocuzione delle parti del giudizio civile de quo, non contiene alcun riferimento specifico alla fattura in questione;
— negato altresì valore di riconoscimento del debito anche alla lettera del 12 aprile 2013 con cui il MATTM aveva dichiarato che «... a fronte della prestazione di idonea fideiussione bancaria a garanzia dell'atto favorevole della verifica di conformità contrattuale e funzionalità tecnica del SISTRI da parte di AgID, questa amministrazione provvederà al pagamento integrale della fattura n. 147 del 20/12/2010...»: ciò sulla base di una lettura (secondo cui quella lettera avrebbe potuto «astrattamente interpretarsi nel più limitato senso che qualora l'AgID riconosca la congruità dei costi di cui alla fattura, l'amministrazione provvederà al pagamento, impregiudicata ogni ulteriore questione (quale quella sul se la fornitura sia stata resa o meno) ..») meramente ipotetica e «non corrispondente al pensiero del Ministero».

2.3. Quanto poi alla decorrenza degli interessi nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha osservato la corte meneghina che, trattandosi di debiti pecuniari della P.A., essi non decorrono, comunque ed automaticamente, secondo gli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., ma occorra viceversa l'intimazione scritta di cui al primo comma dello stesso articolo, e che a tale norma speciale non deroga l'art. 4 d.lgs. cit. che ricomprende nella nozione di «transazione commerciale», come tale soggetta alla relativa disciplina degli interessi, anche i contratti stipulati tra imprese e pubblica amministrazione «che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».

3. Avverso tale sentenza il MATTM propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Vi resistono entrambe le società intimate, proponendo a loro volta ricorsi incidentali: — Se.Ma. sulla base di dieci motivi, otto dei quali, al loro interno ulteriormente sottoarticolati, condizionati all'eventuale accoglimento del ricorso principale (con essi in sostanza riproducendosi i motivi di gravame proposti contro la sentenza di primo grado, in parte accolti dalla corte d'appello, in altra parte rimasti assorbiti);
— Mediocredito italiano sulla base di due motivi. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Se.Ma. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del proprio ricorso principale il MATTM denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.. Il motivo investe la prima delle esposte rationes decidendi alla stregua di argomenti che possono essere così sintetizzati. A) Primo argomento (insussistenza di un onere di contestazione in capo al Ministero opponente): — il principio di cui all'art. 115, comma primo, cod. proc. civ. si può applicare a condizione che la controparte costituita (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale) abbia omesso di assolvere uno specifico onere giuridico di contestazione;
ove tale onere non sussista, il predetto principio di non contestazione non può operare per mancanza di presupposto;
— la fattura (sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto) non ha natura negoziale, non è il fatto costitutivo del credito in essa esposto, e non riveste alcun valore probatorio
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