Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2018, n. 15537
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la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza sollevato da Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano giusta ordinanza in data 7/06/2017;nei confronti di Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza, nel procedimento nei confronti di S S, nato a Noale il 1/09/1960, G E, nato a Roma il 3/06/1969, Banca popolare di Vicenza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;visti gli atti, l'ordinanza di rimessione, le osservazioni del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza e la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;udita la relazione svolta dal consigliere C R;udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa E C, che ha concluso chiedendo l'affermazione della competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza e la trasmissione degli atti relativi al medesimo giudice;udito, per gli imputati, l'avv. C F, comparso in sostituzione dell'avv. F M, che ha concluso rimettendosi alla decisione della Corte. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 7/06/2017, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha proposto, ai sensi degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen., conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al n. 5628/2015 RGNR di Vicenza nei confronti di S S, E G, soggetti investiti di ruolo apicale nella gestione della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. nonché dello stesso istituto bancario, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione: al delitto di aggiotaggio informativo nella gestione di ente non quotato, previsto dagli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 2637 cod. civ., consistito nella diffusione di false informazioni in ordine al possesso dei requisiti patrimoniali della società, laddove erano stati riscontrati finanziamenti in favore dei clienti in difetto dei presupposti di legge, funzionali a consentire l'acquisito di titoli della banca per circa un miliardo di euro, l'omessa iscrizione di una riserva indisponibile nei bilanci della banca, pari al valore dei finanziamenti erogati, nonché l'impegno al riacquisito delle azioni nei confronti di una massa di soci, nell'ordine di circa 300 milioni di euro (capo al);al delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Banca d'Italia di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 2638, comma 3 cod. civ., consistito nell'avere taciuto a tale organismo l'esistenza dei predetti finanziamenti (capo bl);al delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Banca d'Italia di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 2638 cod. civ., consistito nell'avere occultato i requisiti patrimoniali effettivi della banca, impedendo l'esercizio di una funzione di controllo volta ad imprimere le necessarie azioni correttive (capo cl);al delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Banca d'Italia di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 2638 cod. civ., consistito nel riportare informazioni mendaci in comunicazioni informative richieste dalla Banca d'Italia in occasione dello svolgimento dell'attività di vigilanza (capo dl);al delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Consob di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 2638, commi 2 e 3 cod. civ., consistito nel riportare informazioni non corrispondenti al vero in ordine alle modalità di collocamento di strumenti finanziari nella operazione di aumento del capitale sociale del 2014 (capo el). E a ciascuno di tali imputazioni corrispondeva, specularmente, un illecito amministrativo nei confronti dell'ente bancario ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. 1.1. Nell'ambito di tale procedimento, con richiesta del 16/01/2017, il pubblico ministero procedente aveva chiesto l'emissione di un decreto di sequestro preventivo nei confronti di S S, E G e della Banca Popolare di Vicenza S.p.A., per la somma di 106.012.687,50 euro quale profitto diretto derivante dal reato e dall'illecito amministrativo contestati, rispettivamente, ai capi el) ed e2), ovvero, nel caso di impossibilità di rinvenire tale somma, di beni o altre utilità di valore equivalente, da individuarsi in sede esecutiva. La richiesta era stata accolta, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. perì. e 2638 cod. civ., con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza in data 18/05/2017, che aveva disposto il sequestro a fini di confisca della somma in questione, quale profitto diretto del reato, nei confronti di S S, E G, nonché, ai sensi degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, della Banca Popolare di Vicenza S.p.A.. Con lo stesso provvedimento, tuttavia, il giudice procedente aveva altresì dichiarato la propria incompetenza ai sensi degli artt. 8 e seguenti cod. proc. pen., disponendo, ai sensi dell'art. 22 stesso codice, la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ritenuto competente in relazione al reato contestato al capo el) e all'illecito amministrativo contestato al capo e2), in relazione ai quali, soltanto, vi era stata la richiesta di sequestro preventivo. 1.2. Secondo il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vincenza, il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza previsto dall'art. 2638, commi 2 e 3 cod. civ., contestato al capo el), si configurerebbe quale reato a forma libera che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verifichi una situazione di effettivo ostacolo all'attività di vigilanza, costituente l'evento tipico di danno della fattispecie de qua. Evento che, nella specie, si sarebbe verificato a Milano, atteso che le mails contenenti la rappresentazione alterata, tale da ostacolare l'attività di vigilanza, sarebbero state spedite presso gli uffici della Consob, siti a Milano. Inoltre, tra tale reato, commesso a Milano, e quelli contestati ai capi da al) a dl), pacificamente commessi in Vicenza, non sarebbe stato possibile configurare alcuna ipotesi di connessione di cui alla lett. b) dell'art. 12 cod. proc. pen., non emergendo alcun elemento in grado di affermare l'esistenza di un originario disegno criminoso tra i reati commessi a Vicenza nel 2012 e quello commesso a Milano soltanto nel 2014;né di cui alla lett. c) del predetto articolo del codice di rito, non essendovi prova che il reato in esame sia stato compiuto per occultare le pregresse violazioni. 2. La valutazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza non è stata condivisa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, secondo il quale la sussistenza della continuazione tra i vari delitti sarebbe stata apprezzata in concreto e non, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, in astratto. Fermo restando che, in ogni caso, avendo il primo giudice richiamato, in capo agli indagati, una "generica propensione all'illecito e alla pretermissione di tutti gli interessi che non si presentassero consustanziali e coerenti alle esigenze finanziarie e di solida rappresentazione sul mercato del gruppo BPVi", sarebbe stata idonea a configurare proprio la continuazione tra i vari reati, tanto più che gli stessi, compresi in un non ampio arco temporale, avrebbero tutti riguardato violazioni commesse dagli stessi soggetti, investiti di incarichi dirigenziali, in relazione alla situazione economico-finanziaria dell'istituto e nell'ambito delle iniziative assunte per consolidarne il patrimonio e/o il capitale. Inoltre, in data 22/02/2017, la Procura di Vicenza avrebbe iscritto, secondo quando dalla stessa comunicati, i medesimi indagati per il delitto di cui all'art. 173-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 ("falso in prospetto"), costituente reato connesso a quello contestato al capo e) e pacificamente configurabile come più grave sul piano sanzionatorio.
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