Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2021, n. 15795

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2021, n. 15795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15795
Data del deposito : 7 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 32732-2018 proposto da: DE ROSA ORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 79 (Studio Morandini), presso lo studio dell'avvocato A T, rappresentato e difeso dall'avvocato A R;

- ricorrente -

2021 contro 647 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
- contrari corrente - avverso la sentenza n. 614/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/08/2018 R.G.N. 266/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. R B';
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G GCALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. R. G. n. 32732/2018

FATTI DI CAUSA

1. O D R, medico, deducendo di avere svolto il periodo di specializzazione in pediatria dal 1995/1996 e fino al 4 novembre 1999, agiva al fine di: richiedere gli incrementi annuali e le rideterminazioni triennali della borsa di studio riconosciute dal d. Igs. 257/1991;
richiedere la perequazione rispetto al miglior trattamento degli specializzandi stabilito dalla L. 370/1999, attuata solo con d.p.c.m.

7.3.2007 e applicata agli specializzandi solo a partire dall'anno accademico 2006/2007. Il Tribunale di Perugia riconosceva la legittimazione passiva soltanto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non quella del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dichiarava tuttavia la prescrizione della pretesa avanzata. Proposto gravame nei soli riguardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte d'Appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado ritenendo: che la prescrizione rispetto agli incrementi ed adeguamenti già previsti dal d. Igs. 257/1991 fosse quinquennale e non decennale e che comunque il diritto all'adeguamento non sussisteva;
che il termine decennale di prescrizione della domanda di perequazione non poteva che decorrere dall'ultimazione degli studi, risultando tuttavia non comprensibile, dall'esposizione della parte ricorrente, come la retribuzione riconosciuta congrua dal legislatore del 2007 potesse applicarsi anche a coloro che avevano svolto il tirocinio quasi dieci anni prima.

2. Avverso la sentenza il De Rosa ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso della
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