Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16541
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE xt Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generai Luigi GIORDANO, —ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. Letta la memoria dell'avvocato Colette GAZZANIGA, difensore di ufficio del ricorrente, la quale conclude per l'accoglimento del ricorso e deposita nota spese, della quale chiede la liquidazione, stante la irreperibilità del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia - che aveva riconosciuto UC NO colpevole del delitto di furto aggravato dall'abuso di prestazione d'opera e dalla violenza sulle cose, condannandolo alla pena di giustizia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di ufficio, avvocato Colette Gazzaniga, la quale si affida a un unico motivo, con cui denuncia violazione dell'art. 420 bis e quater, in relazione all'art. 604 co. 5 bis cod. proc. pen. , perché la Corte di appello ha omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, che aveva celebrato il processo, invece di sospenderlo, a fronte della irreperibilità dell'imputato, dichiarata con decreto del 02/02/2017;
erroneamente, infatti, ha ritenuto che l'imputato fosse venuto comunque a conoscenza del processo in virtù della presenza in atti di una cartolina di avviso di ricevimento di una raccomandata ritirata dalla suocera il 06/09/2017. La notifica, successiva al decreto di irreperibilità, di un atto presso l'ultima residenza, non può formare la prova della conoscenza del processo. La nullità assoluta così formatasi impone l'annullamento di entrambe le sentenze di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, imponendosi l'annullamento di entrambe le sentenze di merito non risultando dimostrata la conoscenza del processo in capo all'imputato.
1.1.Dalla sentenza impugnata emerge che: l'imputato era stato dichiarato irreperibile con decreto del P.M. del 02 febbraio 2017;
dal verbale di udienza di primo grado del 18/12/2017 emerge che il Tribunale ha ritenuto che l'imputato "ha ricevuto regolarmente la notifica ai sensi di legge", e che "lo stesso dovrebbe avere conoscenza dei fatti