Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2023, n. 20271
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R R nata a NAPOLI il 24/07/1972 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A S;letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G R, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla qualificazione dei fatti. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenzi3t02.2022, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenzaCrrbunale di Noia 11.12.2019, appellata da R R, ha di- chiarato non doversi procedere in relazione al reato sub a) perché estinto per prescrizione, rideterminando per l'effetto la pena in 1 anno ed 8 mesi di reclusione, per i residui reati di dichiarazione fraudolenta mediante indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2012 e 2013, ritenta la continuazione e con il concorso di circostanze attenuanti generi- che, oltre alle pene accessorie di legge e con il beneficio della sospensione condi- zionale della pena. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 195, co. 4, c.p.p. per avere il giudice di merito utilizzato la prova testimoniale de relato del teste di PG in merito alla falsità delle fatture oggetto di contestazione, avendo questi assunto le informazioni ex art. 351, c.p.p., dai titolari delle ditte emittenti le fatture oggetto di contestazione, per quanto attualmente di interesse, nei capi b) e c), della rubrica, nonché correlato vizio motivazionale ri- spetto alle prove assunte in dibattimento quanto alla prova della falsità delle fat- ture utilizzate e ritenute false. In sintesi, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provata la sussistenza della asserita falsità delle fatture oggetto di contestazione in base a quanto dichiarato dal teste di PG Tota all'ud. 24.05.2019 nonché sulla documen- tazione in atti acquisita con il consenso delle parti e su quanto dichiarato dal teste Perillo titolare della EP Costruzioni, emittente di due fatture oggetto di contesta- zione sub b). Le dichiarazioni del teste Tota sarebbero tuttavia inutilizzabili perché assunte in violazione dell'art. 195, co. 4, c.p.p., avendo il teste limitato gli accer- tamenti, presso le ditte fornitrici delle fatture in contestazione, all'assunzione delle ss.ii.tt. da parte dei titolari emittenti che avevano negato la paternità delle fatture loro riconducibili. L'utilizzabilità della documentazione acquisita con il consenso delle parti, costituita dal PVC 9.10.2014, sarebbe stata limitata alle pagg. 21/26, come risulterebbe dal verbale di udienza 24.05.2019, con eccezione delle parti in cui si riportano le dichiarazioni dei titolari delle ditte apparentemente emittenti le fatture. Quanto agli ulteriori elementi, costituiti dalla diversa veste grafica delle fatture rispetto agli originali e la mancanza di tracce contabili, non sarebbero prove autosufficienti per giustificare l'affermazione della responsabilità penale, sia per- ché il primo di tali elementi era stato acquisito in violazione dell'art. 195, co. 4, c.p.p. per le medesime ragioni sopra esplicitate, sia perché il secondo di essi era così generico da non poter avere valore probatorio, considerato che tutte le fatture di cui si discute avevano un importo di 3000 euro, operazioni per le quali era lecito il pagamento in contanti in considerazione dell'annualità oggetto di interesse. Su tali profili, i giudici di appello avrebbero erroneamente motivato, operando un ge- nerico richiamo per relatíonem a prove dichiarative generiche ed a documenti non probatoriamente rilevanti, con conseguente mancanza della motivazione, non ri- levando peraltro il riferimento operato in sentenza all'utilizzabilità del PVC secondo quanto previsto dall'art. 220, disp. att. c.p.p., in presenza di un'espressa eccezione di inutilizzabilità di tale PVC nelle parti in cui recava le ss.ii.tt . dei singoli titolari delle ditte apparentemente emittenti le false fatture. Alla luce di quanto sopra, anche la c.d. prova di resistenza condurrebbe, a giudizio della difesa della ricor- rente, ad escludere la sussistenza del reato contestato. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di motivazione omessa in relazione al motivo di appello n. 2 con cui veniva dedotta la diversa qualifica- zione dei fatti contestati ai capi a) b) e c) nell'ipotesi di cui all'art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000. In sintesi, premesso il contenuto del motivo di appello con cui si sosteneva che non si sarebbe in presenza di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ma di un documento falso, con la conseguenza che la mancanza di un soggetto emittente la falsa fattura escluderebbe il delitto di frode fiscale ex art. 2, ma configurerebbe il delitto di cui all'art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000, si duole la difesa per essersi i giudici di appello limitati a richiamare la giurisprudenza di legittimità che attribuisce all'art. 3 la natura di fattispecie residuale del sistema. Tuttavia, travisando il fatto oggetto di valutazione, avrebbero richiamato una vicenda pro- cessuale di frodi carosello i cui protagonisti, la ditta Eurotrading e tale Riefolo che avrebbe reso confessione, renderebbero evidente che la motivazione afferisca a vicenda diversa da quella oggetto di esame. Non vi sarebbe quindi adeguata ri- sposta a quanto devoluto dalla difesa alla Corte d'appello con il secondo motivo di appello, con conseguente integrazione del vizio di omessa motivazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 5.12.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla qualificazione dei fatti. :3 In particolare, secondo il PG: a) il primo motivo è manifestamente infon- dato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudi- ziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria è solo illustrativa dello sviluppo dell'in- dagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti (Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Rv. 278974). Nella fattispecie il Maresciallo Tota ha riferito in dibattimento sulla attività ispettiva documentata ed attestante il mancato ri- scontro documentale e contabile presso le società emittenti delle fatture allegate, risultate mai emesse, senza riferire il contenuto delle dichiarazioni degli apparenti emittenti. La censura, del resto, omette di confrontarsi con la sentenza impugnata che ha motivato la falsità delle fatture utilizzate sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, di per sé sufficiente a provare l'inesistenza delle fatture (per la veste grafica ed il mancato rinvenimento delle stesse presso le società emittenti), e altresì riscontrato dalle dichiarazioni del teste P E;b) il secondo motivo è invece fondato, essendo evidente l'errore in cui è incorsa la motivazione della Corte territoriale nel riferimento a società (Eurotra- ding, C I), ad un soggetto (C R) non riguardanti il presente giu- dizio.
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