Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2018, n. 10556

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2018, n. 10556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10556
Data del deposito : 8 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

eiv-R-3) ZPI sul ricorso proposto da: AN LA nato il [...] avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consigliere

DANIELE CENCI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso per Il Proc. Gen. TAMPIERI LUCA conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Il difensore presente avvocato DONOFRIO DONATELLO del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato ANFORA GIOVANNANDREA del foro di TORINO, come da delega a sostituto processuale che deposita, in difesa di AN LA chiede l'atoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Torino il 24 gennaio 2017 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino 1'8 luglio 2014 aveva riconosciuto DI EL responsabile dei reati di cui agli artt. 451 cod. pen. (capo A) e 449 cod. pen. (capo B), fatti entrambi commessi il 2 aprile 2010, e, in conseguenza, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, stimata di giustizia.

2.1 Giudici di merito, in estrema sintesi, hanno ritenuto l'imputato, nella qualità di datore di lavoro della "Fondazione Teatro Stabile di Torino" responsabile, per colpa di tipo specifico (v. p. 10 della sentenza impugnata), di 1IL avere omesso di far installare dispositivi di estinzione automatica delle fiamme nell'immobile, in particolare nel magazzino contenente materiale infiammabile, locale abitualmente non presidiato (capo A) e di avere colposamente contribuito a causare l'incendio del teatro, avvenuto il 2 aprile 2010, non osservando le procedure di valutazione del rischio, in particolare: omettendo di valutare i concreti pericoli di incendio del magazzino, anche attraverso la mancata individuazione dei materiali infiammabili, attribuendo un livello di rischio (solo) medio, nell'ambito di un documento stimato generico, superficiale ed imprudente, all'esito di due sole verifiche nel magazzino, peraltro lontane nel tempo (2008 e 2009) ed effettuate solo empiricamente "a vista", un calcolo dei materiali presenti nel magazzino del teatro, ed omettendo di adottare misure di attivazione automatica dei sistemi di segnalazione di allarme incendio (capo B) (con la precisazione che alcuni profili di colpa specifica individuati in primo grado sono stati poi esclusi: v. infatti pp. 13-14 della sentenza di appello).

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, che si affida a due motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale.

3.1. Sotto un primo profilo, censura la sentenza per pretesa violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. in tema di nesso di causalità e di concorso di cause e dell'art. 28 del d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, in tema di oggetto del documento di valutazione dei rischi, e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esistenza del profilo di colpa specifica indicato nell'imputazione (pp.

2-12 del ricorso). Si sottolinea che la Corte territoriale avrebbe disatteso, senza tuttavia motivare, le doglianze svolte in appello. Quanto all'addebito consistito nel non avere osservato la procedura di valutazione del rischio incendi, il ricorrente, richiamato l'art. 28 del d. Igs. n 81 del 2008 e gli allegati allo stesso, ripercorsa l'attribuzione da parte dell'imputato di un livello di rischio "medio" anziché alto all'immobile, all'esito - si assume - di plurimi sopralluoghi e previa elaborazione dei dati attraverso sistemi informatici, ritiene la stessa corretta e conforme al concreto stato dei luoghi, in ragione del tipo e della quantità di cose presenti all'interno del teatro, con valutazione che non sarebbe stata messa in discussione nemmeno dai Giudici di merito, secondo i quali, come si legge in sentenza, «comunque non può dirsi certo che l'attività esercitata all'interno dei locali adibiti a magazzino non fosse soggetta al certificato di prevenzione incendi, come concordemente ritenuto tanto dal CT del PM quanto dall'ing. Amore» (p. 11 della sentenza impugnata). La decisione impugnata non spiegherebbe il perché della radicale critica alla valutazione di rischio quale medio, valutazione definita dai Giudici di merito superficiale, non esaustiva e svolta troppo tempo prima (p. 11 della sentenza di secondo grado). Né la Corte di appello, che si sarebbe "appiattita" sulle valutazioni del consulente del P.M., avrebbe giustificato perché la classificazione corretta sarebbe stata "rischio elevato", non rientrando infatti il teatro tra quelle attività tipizzatdel legislatore tramite il d.m. 10 marzo 1998, recante i "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

3.2. Sotto l'ulteriore profilo, il ricorrente denunzia ulteriori ritenute violazioni di legge (artt. 40 e 41 cod. pen. in tema, rispettivamente, di nesso di causalità e di concorso di cause;
art. 451 cod. pen., norma incriminatrice della omissione colposa di cautele;
artt. 449-423 cod. pen., incriminazione dell'incendio colposo;
artt. 64 e 46 del d. Igs. n. 81 del 2008 in tema, rispettivamente, di obblighi del datore di lavoro e di prevenzione di incendi) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione dinamica dell'incendio, alla ritenuta irrilevanza dell'esatta ricostruzione della causa e del punto dell'innesco delle fiamme ed alla sussistenza del profilo di colpa specifica indicato nell'imputazione (p. 13-17 del ricorso). Quanto ai due residui profili di colpa specifica, i.e. omissione di collocamento di apparecchi destinati all'estinzione di incendi, in particolare dispositivi di

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