Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2003, n. 11268

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2003, n. 11268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11268
Data del deposito : 18 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 1268 /03 ee 63897 ес

ESENTE DA REGISTRAZIONE

0ME REPUB AI SENSI DEL D.P.R. 26/41 N. 131 TABCUR₤₂ N. 5 Oggetto: Tassa di concessione go- vernativa sulla società TRIBUTARIAREMA DI CASSAZIONE MATERIA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5467/1999 Presidente Cron. 25139 Bruno Saccucci Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Rep. N F Consigliere Ud. 10.02.2003 V R Consigliere A M Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in

- ricorrente -

C.C. 15012 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato;
Venezė contro la Padova Calcio Spa; - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia 4 dicembre 1997, n. 71/98, depositata il 20 gennaio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2003 dal Cons. A M; 7 9 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale C D, 8 3 6 che ha concluso per il rigetto del ricorso; . ли N I 388 Svolgimento del processo 1.1. L'8 marzo 1999, su richiesta del Ministro delle finanze, viene notificato alla Padova Calcio Spa, presso il suo difensore costituito nel pre- cedente grado di giudizio, un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia 4 dicembre 1997, n. 71/98, depositata il 20 gen- naio 1998, che ha rigettato l'appello del Ministro delle finanze contro la sen- tenza del Tribunale di Venezia 13 luglio-9 agosto 1995, n. 1892/95, che a- veva rigettato l'opposizione dello stesso Ministro al decreto del Presidente del tribunale di Venezia con il quale gli si ingiungeva di restituire alla socie- tà lire 24.000.000, percepite a titolo di tassa annuale di concessione gover- nativa sulle società, oltre agli interessi e alle spese. 1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti: con ricorso per ingiunzione depositato il 21 gennaio 1995 la Padova Cal- cio Spa chiede ed ottiene dal Presidente del Tribunale di Venezia un decre- to, con il quale il Ministero delle finanze viene condannato a restituire le somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società nella misura di lire 24.000.000, oltre agli interessi e alle spese; - il Ministero delle finanze propone opposizione davanti al Tribunale di Ve- nezia, che la rigetta con sentenza 13 luglio-9 agosto 1995, n. 1892/95, con- fermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando intera- mente compensate tra le parti le spese di causa; -contro la sentenza di primo grado il Ministero delle finanze propone appel- lo alla Corte d'appello di Venezia, che lo rigetta con la sentenza ora impu- gnata per cassazione. M 2 1.3. La sentenza della Corte d'appello di Venezia 4 dicembre 1997, n. 71/98, è, limitatamente ai capi della sentenza impugnata in sede di legit- timità, così motivata: la tassa annuale sulle concessioni governative è un tri- buto vietato dall'art. 10 della direttiva CEE n. 335/69, perché non può farsi rientrare tra i diritti remunerativi previsti dall'art. 12, n. 1, lett. E) della stes- sa direttiva, dal momento che il suo ammontare è incongruo rispetto al co- sto del servizio, viene reiterato ogni anno in misura pari a quello dell'iscrizione ed è macroscopicamente sproporzionaro rispetto a quello ap- plicato negli altri Stati membri della Comunità europea. 2.1. Il Ministro delle finanze ricorre formulando un solo motivo di impugnazione. 2.2. Il ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata e l'eventuale decisione nel merito, con ogni consequenziale sta- tuizione. 3. La società intimata non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro delle finanze, ricorrente per cassazione, invoca lo ius superveniens e l'applicazione del- l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448. 4.3. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che alla fattispecie in esame si dovrebbe applicare l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, introduttivo di lus superveniens in tema di misura della tassa per l'iscrizione dell'atto costituti- vo e per gli anni 1985-1992 e della tassa annuale degli altri atti sociali e in tema di misura degli interessi sulle somme da rimborsare. Conseguentemen- te dall'importo eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso dalla senten- M3 za impugnata, pari a lire 24.000.000, e relativo a due annualità del tributo controverso (1990 e 1991) dovrebbero essere in ogni caso detratte le se- guenti somme: l'importo per la tassa di iscrizione dell'atto costitutivo per lire 500.000 e l'importo per la tassa di iscrizione degli altri atti sociali (lire 1.500.000, in ragione di lire 750.000 all'anno, trattandosi di Spa). Sulla somma da rimborsare, risultante da tali detrazioni, spetterebbero, in base al- lo ius superveniens citato, interessi di mora a decorrere dalla data della do- manda di rimborso, pari al 2,50%, con esclusione della rivalutazione mone- taria e degli interessi anatocistici. 4.3. Il ricorso è infondato. 4.3.1. Quanto alla prima deduzione tratta dal ricorrente dalla soprav- venienza dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui dall'importo eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso alle società andrebbero de- tratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali nella misura prevista dalla normativa sopravvenuta, il ricorso è in- fondato per le ragioni qui di seguito esposte. L'evoluzione della normativa sul regime della tassa di concessione governativa sulle società può essere così descritta: A) l'art. 10.1.c) della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dispone che Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società..., nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi for- ma. c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società... può esser sottoposta in ra- gione della sua forma giuridica>>;
in base all'art. 12 della stessa Direttiva, M peraltro, Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli art. 10 e 11: e) diritti di carattere remunerativo>>; B) in vigenza di questa direttiva comunitaria la legislazione tributaria italia- na si è così progressivamente modellata: a) il DPR 26 ottobre 1972, n. 641, Tariffa - Art. 4, prevede il versamento di lire 81.000 per l'iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese; b) l'art.

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