Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 2586

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 2586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2586
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. Con ricorso notificato all'agente della riscossione in data 29 aprile 2010 A.A. impugnava l'iscrizione ipotecaria n. (---) su di un fabbricato rurale di sua comproprietà e su di un terreno di sua titolarità ubicati in (---), eccependo la nullità dell'atto per omessa indicazione del responsabile del procedimento, per difetto di motivazione e per l'omessa notifica degli atti prodromici.



2. La Commissione tributaria provinciale di Frosinone con sentenza n. 324/5/2010, rigettava il ricorso.



3. L'interposto appello, notificato con ricorso del 13 giugno 2011, veniva rigettato dall'impugnata sentenza, sulla base seguente motivazione:

- "la notifica delle cartelle presupposte è stata eseguita legittimamente per posta e direttamente da parte del Concessionario, mediante racc. a/r, con consegna al domicilio del destinatario a mani di persona di famiglia (coniuge) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 , come modificato del D.Lgs. n. 46 del 2000, art. 12 ";

- "... è del tutto priva di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per omessa sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, dovendo essere la nullità espressamente comminata da una norma che, invece, nella specie, non sussiste";

- "... del tutto priva di pregio si appalesa l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto di iscrizione ipotecaria in ordine agli interessi e agli aggi applicati, poichè, a fronte delle indicazioni comunque contenute nell'atto, la parte che ne è onerata, non fornisce adeguata prova contraria o comunque idonea a sconfessare le motivazioni addotte dall'agente della riscossione" (così nella sentenza impugnata priva di numerazione).



4. A.A. proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato ai sensi dell' art. 149 c.p.c. , in data 4 giugno 2015, articolando tre motivi di impugnazione.



5. Equitalia Sud Spa notificava il controricorso in data 18/21 luglio 2015, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

Motivi della decisione



6. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 "(omessa pronuncia del giudice dell'appello)" (v. pagina n. 3 del ricorso) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 , e art. 61 , e/o in subordine "la nullità della sentenza ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , per carenza assoluta di motivazione in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (v. pagina n. 3 del ricorso), e/o in via subordinata l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell' art. 306 c.p.c. , comma 1, n. 5 " (v. pagina n. 3 del ricorso), lamentando che la suindicata motivazione della sentenza non consente di comprendere le ragioni della decisione e se la condivisione della pronuncia appellata sia stata raggiunta attraverso un esame critico dei motivi di gravame.



7. Con la seconda doglianza l'istante ha (nuovamente) dedotto "la nullità della sentenza ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , per carenza assoluta di motivazione in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 , e/o in via subordinata violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) in relazione all'art. 112 (omessa pronuncia del giudice dell'appello) e/o in via subordinata omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell' art. 306 c.p.c. , comma 1, n. 5 , e/o in via subordinata violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) in relazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 , difetto di motivazione dell'atto impugnato e violazione dell'obbligo di contraddittorio" (v. pagina n. 5 del ricorso), dolendosi della mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e dell'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo.



8. Con la terza censura il contribuente ha dedotto "la nullità della sentenza ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , per carenza assoluta di motivazione in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 , e/o in via subordinata omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell' art. 306 c.p.c. , comma 1, n. 5 , e/o in via subordinata violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) in relazione agli artt. 137 , 138 , 139 e 140, della L. n. 890 del 1982 , art. 8 e dell' art. 2697 c.c. sulla questione della mancanza o nullità della notifica al A.A. delle cartelle di pagamento che costituiscono il titolo in forza del quale è stata iscritta l'ipoteca impugnata e degli altri atti prodromici" (v. pagine nn. 6 e 7 del ricorso).

Sul punto, l'istante ha rimproverato al Giudice regionale di aver reso una motivazione meramente apparente ed in ogni caso in termini contrastanti con le prescrizioni che regolano la notifica degli atti, denunciando "una serie di vizi che inficiano la validità delle cartelle di pagamento e la relativa notifica" (v. pagina n. 8 del ricorso), costituiti dalla notifica diretta eseguita dall'agente della riscossione per il tramite del servizio postale (v. pagine nn. 8 e 9 del ricorso) dall'omessa produzione delle cartelle di pagamento, ma solo delle relative notifiche, oltre a denunciare vizi specifici relativi a determinate notifiche delle cartelle di pagamento (mancata indicazione del nominativo del consegnatario, qualificatosi come figlio o come familiare convivente;
mancata indicazione dell'identità o qualità del consegnatario;
numero della cartella indicato a penna;
mancata indicazione del soggetto destinatario della cartella;
mancata spedizione della raccomandata informativa) poste a base dell'iscrizione ipotecaria, aggiungendo che nessuna prova era stata fornita dal concessionario delle notifiche delle intimazioni di pagamento "che avrebbero dovuto precedere l'iscrizione ipotecaria almeno per le cartelle di pagamento che.... sarebbero state notificate in epoca precedente il 25 febbraio 2009" (così a pagina n. 10 del ricorso).



9. Tanto ricapitolato, valgono le osservazioni che seguono.



9.a. Va innanzitutto dato conto del perdurante "ius postulandi" del difensore della controricorrente.

Il suindicato controricorso è stato presentato da Equitalia Sud Spa e tanto ha giustificato la sua menzione nell'epigrafe della sentenza, giacchè "la provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per

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