Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/12/2005, n. 27661

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (invim) e di condono fiscale, qualora la riscossione dell'imposta complementare avvenga secondo la regola stabilita - in tema di riscossione in pendenza di giudizio - dall'art. 40, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il contribuente, ai fini della definizione, ai sensi dell'art. 2 "quinquies", comma 6 del d.l. 30 settembre 1994 n. 564 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre 1994 n. 656) della lite pendente sull'imposta complementare da lui dovuta a seguito di accertamento di maggior valore, non può detrarre quanto già spontaneamente corrisposto per imposta principale (salvo erronee eccedenze di versamento a tale riguardo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/12/2005, n. 27661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27661
Data del deposito : 14 dicembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C O F - Presidente -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. G F A - rel. Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;



- ricorrente -


contro
ALVICKY S.A.S. DI ALFIERI LODOVICO E C.;



- intimato -


avverso la sentenza della Commissione Tributaci Regionale della Lombardia n. 264/37/1999 del 15 settembre 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2005 dal Relatore Cons. Dr. F A G;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO

Pasquale P.M., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. La società ALVICKY s.a.s. di alfieri Lodovico e C. presentava la dichiarazione per l'INVIM straordinaria relativa all'anno 1991. in relazione a tale dichiarazione, l'Ufficio del registro di Como, notificava avviso di accertamento di valore, che veniva impugnato dalla società contribuente.
Nella pendenza del ricorso, la contribuente presentava istanza di chiusura della lite, ai sensi della L. n. 656 del 1994, art.

2- quinquies.
L'amministrazione notificava alla contribuente un avviso di liquidazione dell'imposta complementare e delle relative sanzioni contro cui insorgeva la società la quale asseriva il difetto di potere dell'Amministrazione Finanziaria per l'avvenuta definizione della lite pendente.


2. La Commissione adita accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l'avviso in quanto la contribuente aveva diritto di detrarre dall'imposta complementare, richiesta dall'Ufficio, quanto già corrisposto dalla stessa a titolo di imposta principale.

3. L'Amministrazione impugnava la decisione davanti alla C.T.R. della Lombardia, che respingeva l'appello facendo proprie le ragioni della poste a fondamento della sentenza di primo grado.


4. Avverso questa decisione, il ministero delle Finanze propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con l'unico motivo di diritto (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art.

2- quinquies, commi 1, 4, lett. b), conv. nella L. 30 novembre 1994, n. 656 e del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 40, comma 2, in relazione
all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3) l'Amministrazione deduce che le previsioni riguardanti la riscossione graduale delle imposte si devono coordinare con quelle riguardanti il condono. In particolare, al contrario di quanto stabilito dai giudici tributari le somme di cui al D.Lgs. n. 346 cit., art. 40, vanno determinate calcolando, dapprima, l'imposta complementare, cioè quella liquidata in sede di accertamento d'ufficio D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 27 e poi applicando su questo ammontare la quota da versare provvisoriamente. Avrebbe, pertanto, errato la C.T.R. a consentire la detrazione dell'imposta principale, già versata dalla contribuente, dalle somme dovute in base alla riscossione graduale ai sensi dell'art. 40 citato.


2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.


2.1. Il D.L. n. 564 del 1994, art.

2-quinquies, conv. nella L. n. 656 del 1994, contiene un sistema di chiusura delle liti fiscali pendenti
(successivamente ripreso dal D.L. n. 79 del 1997, conv. nella legge n. 140 dello stesso anno) secondo il quale quelle "pendenti alla data del 31 dicembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di Importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.".
Il valore delle liti, in materia di imposte "sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato" e se "il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta la decisione di una commissione tributaria, in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato" (comma 4, lett. b).
In ordine a tali liti, il contribuente che non fosse stato in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), poteva effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio, sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente, entro il 31 dicembre 1995.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi